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00.1132 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confederazione ha trasmesso all'UNCC richieste d'indennizzo a nome di persone fisiche

e giuridiche residenti in Svizzera. Inoltre ha trasmesso richieste d'indennizzo della GRE

(garanzia dei rischi delle esportazioni, cfr. domanda 3). Essa ha tuttavia rinunciato a

presentare una domanda d'indennizzo per i costi da lei sostenuti, come per esempio le

spese di rimpatrio (250'000 franchi).

2. Al di fuori delle tre richieste della GRE, non è stata presentata alcun'altra richiesta di

risarcimento proveniente dal settore pubblico.

3. La Confederazione ha trasmesso tre richieste della GRE (richieste della categoria F)

dell'importo totale di 213,4 milioni di franchi (ivi comprese le indennità versate a una ventina

di società). I due terzi (circa 143 milioni di franchi) riguardano debiti riconvertiti nell'agosto

del 1989. A tutt'oggi l'UNCC non ha ancora preso posizione sull'importo degli indennizzi

dovuti a titolo della GRE.

4. Delle 35 richieste avanzate da persone fisiche (per un importo totale di circa 1,7 milioni di

franchi), 33 sono state accolte per un somma globale di circa 1,2 milioni di franchi che è

stata integralmente versata. 10 richieste rientravano nella categoria A, che riguardava il

risarcimento dei danni subiti in seguito alla partenza precipitosa dal Kuwait durante il

periodo che si estende dal 2 agosto 1990 alla data del cessate il fuoco, il 2 marzo 1991 (le

indennità sono state limitate a 4'000 US$ per le persone singole e a 8'000 US$ per le

famiglie). Le altre 25 rientravano nella categoria C, ossia si riferivano alle domande di

risarcimento per danni personali stimati fino a 100'000 US$ (tale categoria prevede 21 tipi di

danni). Le domande della categoria C, inoltrate dalla Confederazione, si riferivano ai

seguenti danni: effetti e beni personali, attrezzature domestiche, mobilio, conti bancari,

denaro liquido, stipendi non pagati, veicoli, ecc. L'identità dei richiedenti non può essere

svelata per ragioni legate alla protezione dei dati.

5. Le altre richieste (eccetto quelle evocate alle risposte 3 e 4) rientrano essenzialmente nelle

categorie E (richieste di imprese) e F ( richieste di governi e organismi internazionali; cfr. le

richieste della GRE alla risposta 3). Una piccola parte delle richieste della categoria E

rientra nella sottocategoria E3 (imprese non kuwaitiane attive nel settore edilizio o

dell'ingegneria, ad eccezione del settore petrolifero), ma la maggior parte concerne la

sottocategoria E2 (società classificate in nessun'altra sottocategoria E). I danni denunciati

sono soprattutto legati a perdite di contratti, perdite finanziarie, costi operativi supplementari,

merci danneggiate, danni alla proprietà e perdite di guadagno.

Le richieste delle categorie E ed F ammontano in totale a 334 milioni di franchi. Finora

l'UNCC ha deciso in merito alle richieste di 7 richiedenti della categoria E per un importo

totale di 77 milioni di franchi, per le quali ha assegnato un'indennità di 17 milioni di franchi

(pari al 22% delle richieste). Alla fine del 2000, 12 milioni di franchi sono già stati rimborsati.

Le ragioni invocate dall'UNCC per questo indennizzo parziale sono segnatamente le

seguenti:

? le imprese hanno chiesto indennizzi per

impegni e debiti che non sono direttamente legati all'invasione del Kuwait da parte

dell'Iraq;

? una parte dei danni denunciati, se non tutti,

si sono verificati al di fuori del periodo o della regione soggetti ad indennizzo;

? i danni denunciati non sono stati

sufficientemente documentati;

? i danni o le perdite di guadagno denunciati

sono superiori alle stime fatte dall'UNCC.

6. Le domande trasmesse dalla Confederazione ammontano a 1,7 milioni di franchi

(concernenti le persone fisiche, cfr. risposta 4) e a 334 milioni di franchi (categorie E ed F).

7. L'importo di 6'598 US$ è compreso nei 12 milioni di franchi già assegnati per le 7 richieste

succitate (cfr. domanda 5, secondo paragrafo).

8. L'Iraq dovrà pagare un interesse debitore per le richieste accolte, non appena il debito di

base sarà stato pagato (per tutte le categorie di richieste). Gli interessi dovranno coprire la

perdita di disponibilità di capitale dall'insorgere del danno fino al versamento dell'indennizzo.

Tuttavia l'UNCC non ha ancora stabilito l'entità dell'interesse debitore.

9. La Confederazione non ha alcun rappresentante presso l'UNCC. La composizione del

Consiglio d'amministrazione è la stessa di quella del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La

Cina, la Francia, la Russia, la Gran Bretagna e gli USA hanno una loro rappresentanza

permanente. Gli altri 10 membri sono nominati per una durata di due anni e cinque di essi

vengono sostituiti ogni anno. Per contro, la Svizzera è rappresentata da tre esperti nel

Comitato dei commissari ('panel').

10. I fascicoli sono stati stilati dagli stessi richiedenti.

11. I richiedenti presentano il proprio fascicolo per scritto. Questo viene trasmesso alla

segreteria dell'UNCC. In caso di richieste complesse o di richieste concernenti un importo

molto elevato, il Comitato dei commissari può convocare il richiedente a un'udienza (finora

soltanto due imprese nel settore petrolifero sono state convocate a un'udienza per motivare

oralmente le loro richieste).

L'Iraq, da parte sua, dispone di un periodo che va dai 30 ai 90 giorni (secondo la categoria

della richiesta) per fornire informazioni scritte supplementari o per esprimere il proprio punto

di vista in merito al rapporto della segreteria (ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento

provvisorio) che informa trimestralmente il Consiglio d'amministrazione dell'UNCC circa le

richieste ricevute. Inoltre, in caso di richieste concernenti un importo molto elevato, il

Comitato dei commissari sottopone una copia della domanda al governo iracheno, il quale

ha a disposizione un anno di tempo (precedentemente tale periodo era di sei mesi) per

prendere posizione e fornire per scritto eventuali informazioni complementari di cui il

Comitato terrà conto nell'esame delle richieste.

12. Il parere e le informazioni supplementari forniti dal governo iracheno in merito ai fascicoli

presentati dalla Confederazione non vengono comunicati ai governi. I commissari ne

tengono comunque conto nell'esame delle domande.

13. La Commissione è stata istituita con la Risoluzione 692 del Consiglio di sicurezza del 17

maggio 1991 allo scopo di regolare la questione dei danni direttamente imputabili

all'invasione e all'occupazione del Kuwait del 1990. Essa ha adottato regole dettagliate di

procedura. Questa procedura riconosce un diritto di intervento all'Iraq (cfr. cifra 11, secondo

paragrafo) ed esige che il richiedente adduca le prove sufficienti per documentare

l'esistenza di un danno oggetto d'indennizzo (le esigenze variano a seconda della categoria

e dell'ammontare dell'indennità). In base a una raccomandazione del Consiglio

d'amministrazione, i costi delle necessarie perizie tecniche, di cui abbisogna l'Iraq, possono

essere inscritti nel budget della Commissione. Sebbene l'UNCC non rappresenti affatto un

tribunale e la procedura seguita abbia un carattere necessariamente semplificato (a causa

della quantità delle richieste da trattare), vengono tuttavia rispettati, in linea di massima, i

principi generali del diritto procedurale evocato nel testo dell'interpellanza, anche se è

deplorabile il fatto di non poter ricorrere contro le decisioni della Commissione (le decisioni

del Consiglio d'amministrazione sono inappellabili).

14. I danni denunciati devono essere forniti mediante una documentazione molto dettagliata.

Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'UNCC richiede informazioni supplementari che

riguardano in modo particolare l'attività normale dell'impresa (per esempio contratti firmati,

lettere di vettura, lettere di credito). Per stabilire le indennità, l'UNCC tiene conto degli

indennizzi versati dalle assicurazioni, deducendoli dall'importo del danno riconosciuto. La

Commissione chiede ai richiedenti di notificare tutte le procedure avviate presso una Corte

nazionale o un Tribunale arbitrale, tutte le polizze d'assicurazione o garanzie e tutte le

somme già percepite al di fuori della procedura in corso presso l'UNCC. Le richieste

presentate dalla Confederazione e già trattate dalla Commissione (cfr. domanda 5, secondo

paragrafo) mostrano che l'UNCC non sempre accoglie integralmente tali richieste, anzi a

volte le respinge categoricamente (motivando il suo rifiuto).

Per quanto riguarda la domanda se sia più opportuno e morale che il nostro Paese verifichi

la pertinenza delle domande prima di trasmetterle alla Commissione, occorre rispondere

negativamente per le ragioni seguenti:

? da una parte vi sarebbe una discriminazione nei confronti dei richiedenti di Paesi che non

applicano una simile cernita;

? dall'altra, le richieste sono talvolta talmente complesse che i pertinenti Uffici federali non

hanno né le necessarie competenze né sufficiente personale per poterle esaminare

adeguatamente;

? non spetta inoltre alla Confederazione decidere sulle richieste private.

15. Dei 213.4 milioni di franchi chiesti dalla GRE (cfr. domanda 3), circa il 60% è stato a suo

tempo versato a titolo di indennizzo alle varie società che hanno stipulato una polizza con la

GRE e hanno rispettato i loro impegni contrattuali (premi versati alla GRE, forniture

effettuate e debitori sollecitati). Il rischio residuo assunto all'epoca dalla imprese verrà loro

rimesso dalla GRE nell'ambito delle richieste accolte dall'UNCC, che eccedono il 60%

summenzionato.

16. La Confederazione continuerà (cfr. il capitolo concernente le sanzioni contro l'Iraq nel

rapporto sulla politica esterna per l'anno 2000) a fornire informazioni inerenti alle richieste

d'indennizzo trattate dall'UNCC.

Risposta del Consiglio federale.