00.1149 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Giusta la vigente legge sulla cittadinanza, la naturalizzazione in procedura ordinaria prevede
che l'interessato sia in possesso di un'autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 12
LCit, RS 141.0). Quest'ultima può essere concessa solo se il richiedente ha risieduto in
Svizzera durante dodici anni (art. 15 LCit). Gli anni trascorsi in Svizzera tra il decimo e il
ventesimo anno d'età contano doppio (art. 15 cpv. 2 LCit). Per residenza dello straniero nel
senso di detta disposizione s'intende la sua presenza in Svizzera conformemente alle
disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 36 LCit). È quindi considerato come
residente in Svizzera lo straniero che vi soggiorna sulla base di un permesso di dimora
(permesso B) o di domicilio (permessoC) o la cui residenza è disciplinata nel contesto di una
procedura d'asilo (permesso N) o di un'ammissione provvisoria (permesso F).
Conformemente alla prassi costante dell'Ufficio federale degli stranieri, l'autorizzazione di
naturalizzazione è concessa se, dopo un esame dell'idoneità generale del richiedente alla
naturalizzazione (art. 14 LCit), al momento della decisione sussiste una stabilità minima per
quel che concerne la residenza in Svizzera. Tale criterio non è soddisfatto se il richiedente,
pur avendo precedentemente soggiornato in Svizzera sulla base di un permesso di polizia
degli stranieri, di una procedura d'asilo o di un'ammissione provvisoria, si è visto imporre un
termine di partenza entro il quale non è più possibile portare a termine una procedura di
naturalizzazione pendente.
Se però al richiedente non è stato fissato un termine di partenza nonostante egli sia stato
l'oggetto di un decreto d'espulsione, e se si rinuncia pertanto all'esecuzione della stessa,
l'interessato continua a soggiornare legalmente in Svizzera. Una volta raggiunto il termine di
residenza richiesto dalla Confederazione per la naturalizzazione, egli può depositare una
domanda in vista di ottenere la pertinente autorizzazione federale.
Ad domanda 2
Il richiedente che adempie i presupposti relativi alla residenza necessari per la concessione
dell'autorizzazione federale di naturalizzazione la può ottenere unicamente se si è integrato
nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, si
conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna o esterna della
Svizzera (art. 14 LCit). Una volta ottenuta l'autorizzazione federale, l'interessato può
chiedere di essere naturalizzato in un Cantone e in un Comune. La cittadinanza svizzera si
acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune (art. 12 LCit).
Il diritto vigente parte dall'idea che è possibile naturalizzare persone che da tempo risiedono
legalmente nel nostro Paese, che rispettano il nostro ordine giuridico e sono integrate nella
realtà sociale e culturale del Paese. Ciò vale anche per le persone ammesse
provvisoriamente che adempiono tali presupposti e che non sono tenuti a lasciare la
Svizzera in un futuro ravvicinato.
Risposta del Consiglio federale.