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00.1149 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Giusta la vigente legge sulla cittadinanza, la naturalizzazione in procedura ordinaria prevede

che l'interessato sia in possesso di un'autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 12

LCit, RS 141.0). Quest'ultima può essere concessa solo se il richiedente ha risieduto in

Svizzera durante dodici anni (art. 15 LCit). Gli anni trascorsi in Svizzera tra il decimo e il

ventesimo anno d'età contano doppio (art. 15 cpv. 2 LCit). Per residenza dello straniero nel

senso di detta disposizione s'intende la sua presenza in Svizzera conformemente alle

disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 36 LCit). È quindi considerato come

residente in Svizzera lo straniero che vi soggiorna sulla base di un permesso di dimora

(permesso B) o di domicilio (permessoC) o la cui residenza è disciplinata nel contesto di una

procedura d'asilo (permesso N) o di un'ammissione provvisoria (permesso F).

Conformemente alla prassi costante dell'Ufficio federale degli stranieri, l'autorizzazione di

naturalizzazione è concessa se, dopo un esame dell'idoneità generale del richiedente alla

naturalizzazione (art. 14 LCit), al momento della decisione sussiste una stabilità minima per

quel che concerne la residenza in Svizzera. Tale criterio non è soddisfatto se il richiedente,

pur avendo precedentemente soggiornato in Svizzera sulla base di un permesso di polizia

degli stranieri, di una procedura d'asilo o di un'ammissione provvisoria, si è visto imporre un

termine di partenza entro il quale non è più possibile portare a termine una procedura di

naturalizzazione pendente.

Se però al richiedente non è stato fissato un termine di partenza nonostante egli sia stato

l'oggetto di un decreto d'espulsione, e se si rinuncia pertanto all'esecuzione della stessa,

l'interessato continua a soggiornare legalmente in Svizzera. Una volta raggiunto il termine di

residenza richiesto dalla Confederazione per la naturalizzazione, egli può depositare una

domanda in vista di ottenere la pertinente autorizzazione federale.

Ad domanda 2

Il richiedente che adempie i presupposti relativi alla residenza necessari per la concessione

dell'autorizzazione federale di naturalizzazione la può ottenere unicamente se si è integrato

nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, si

conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna o esterna della

Svizzera (art. 14 LCit). Una volta ottenuta l'autorizzazione federale, l'interessato può

chiedere di essere naturalizzato in un Cantone e in un Comune. La cittadinanza svizzera si

acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune (art. 12 LCit).

Il diritto vigente parte dall'idea che è possibile naturalizzare persone che da tempo risiedono

legalmente nel nostro Paese, che rispettano il nostro ordine giuridico e sono integrate nella

realtà sociale e culturale del Paese. Ciò vale anche per le persone ammesse

provvisoriamente che adempiono tali presupposti e che non sono tenuti a lasciare la

Svizzera in un futuro ravvicinato.

Risposta del Consiglio federale.