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00.3026 · Interpellanza · 2000-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1:

Il 30 giugno 1999, nell'ambito dell'asilo soggiornavano in Svizzera circa 63'000 persone provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia (di cui circa 60'000 dal Kosovo). Fra queste persone - di cui, visto il momento dell'entrata prima del 1° luglio 1999, la maggior parte è stata messa a beneficio dell'ammissione provvisoria per gruppi e ha anche la possibilità di partecipare al programma d'aiuto al ritorno - circa 9'000 persone godono dello statuto di rifugiati riconosciuti, dell'ammissione provvisoria individuale o della norma umanitaria (articolo 13 f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, OLS; RS 823.21). Queste persone godono perciò del diritto di rimanere in Svizzera. Altre 4'100 persone al massimo della Repubblica federale di Jugoslavia, per le quali la procedura è pendente, potrebbero beneficiare dell'ammissione provvisoria conformemente alla decisione del Consiglio federale del 1° marzo 2000 nel quadro dell'"Azione umanitaria 2000". Per altre 2'000 persone non è noto il luogo di dimora.

Circa 18'500 persone hanno lasciato la Svizzera a fine gennaio 2000 nel quadro della fase I del programma d'aiuto al ritorno; nella fase II in corso, che termina a fine maggio 2000, il 28 aprile 2000 si erano annunciate nel complesso di 7'200 persone, di cui 1'872 sono già rientrate nel loro Paese. Così, del contingente originario rimangono ancora circa 25'000 persone che ritornano in Kosovo volontariamente nelle fasi II o III o che dovranno essere rimpatriate con metodi coercitivi.

Ad 2:

Alla stregua dell'esecuzione dell'allontanamento anche il perseguimento e la giustizia penali rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dei Cantoni. Soltanto questi ultimi sono dunque in condizione di rilevare e valutare i dati statistici sul numero dei richiedenti l'asilo passibili di pena; notificazioni di questo tipo alla Confederazione non sono previste dalla legge e non sono neppure fatte. Per quanto ne sa l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), questi dati non vengono rilevati sistematicamente nemmeno dai Cantoni. Il Consiglio federale - come ha già affermato nella sua risposta all'interpellanza Fehr Lisbeth (99.3523) - non può pertanto fornire le cifre richieste.

Per i richiedenti l'asilo passibili di pena provenienti dal Kosovo vale il termine di partenza del 31 maggio 2000 fissato unitariamente dal Consiglio federale con decreto dell'11 agosto 1999; lo stesso vale anche per i casi asociali e le persone che sono giunte in Svizzera dopo il 1° luglio 1999. Se esiste una decisione di allontanamento cresciuta in giudicato queste persone si possono rimpatriare in Kosovo già prima della scadenza del termine generale di rimpatrio. Infatti, da quando l'aeroporto internazionale di Pristina ha riammesso i voli di linea il 21 gennaio 2000 i Cantoni, con l'appoggio dell'UFR, hanno già eseguito 421 rimpatri (stato: 23 aprile 2000), con voli di linea a destinazione di Pristina. Dopo che il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) - in occasione del viaggio in Kosovo dal 5 al 7 aprile 2000 - ha firmato in data 6 aprile 2000 in loco, d'intesa con le autorità civili dell'ONU (UNMIK), il Memorandum of Understanding (moU) sul rietro di persone obbligate a rimpatriare, l'UFR organizzerà, d'intesa con i Cantoni e se necessario, voli speciali per il rimpatrio in Kosovo. Un primo volo speciale con a bordo 58 persone - di cui alcune sono passibili di pena, renitenti e violente - è stato eseguito il 12 aprile 2000. Il numero totale dei rimpatri forzati è quindi di 479 persone in data 23 aprile 2000.

Secondo le intese bilaterali fra l'UFR e le compagnie aeree commerciali che operano regolarmente con Pristina le capacità di trasporto disponibili dall'inizio di gennaio 2000 fin alla fine di maggio 2000 sono sufficienti per l'esecuzione dei rimpatri forzati via aerea, che, secondo il bisogno, possono essere ampliate. Per il periodo che si estende dal 1° giugno al 31 dicembre 2000 l'UFR è in grado di garantire capacità di trasporto sufficienti su voli di linea per l'esecuzione secondo i piani degli allontanamenti forzati. Per le persone renitenti e facilmente violenti possono inoltre essere organizzati, se necessario, voli speciali di linea supplementari. Non sono previste altre misure speciali.

Ad 3:

L'obbligo di eseguire allontanamenti - sia nell'ambito dell'asilo, sia in quello degli stranieri - spetta per legge ai Cantoni. Per il successo della politica di rimpatrio della Confederazione è quindi di importanza assoluta che i Cantoni vi partecipino.

All'inizio di dicembre del 1999 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha avviato la pianificazione sistematica della fase III del rientro in Kosovo. Gli elementi di questa pianificazione, elaborati entro la fine dell'anno scorso, hanno costituito in gennaio 2000 la base di intense discussioni tra il capo del DFGP e l'UFR sulla procedura ulteriore, in particolare anche la questione della partecipazione tempestiva al processo di decisione delle autorità e organizzazioni interessate.

Risultato dei lavori preliminari è stata la presentazione, il 1° marzo 2000, da parte dell'Ufficio federale dei rifugiati, di una proposta concettuale che evidenzia gli elementi essenziali di una possibile strategia di rimpatrio per i profughi del Kosovo. Il DFGP ha immediatamente inviato tale proposta ai Cantoni perché diano un loro parere entro il 31 marzo 2000, l'intenzione essendo quella di discutere i risultati della procedura all'inizio di maggio 2000, durante una conferenza nazionale sull'asilo che riunirebbe i rappresentanti dei governi cantonali. Parallelamente a questa procedura di consultazione, anche le autorità cantonali di polizia degli stranieri e i coordinatori in materia d'asilo sono stati informati in merito a quanto pianificato per le finalità, le misure e le condizioni quadro. Il documento strategico può inoltre essere consultato dalle persone interessate in Internet, nelle versioni tedesca e francese (http://www.asile.admin.ch/deutsch/asyl5d.htm risp. http://www.asile.admin.ch/franz/asyl5f.htm).

Nel caso del rimpatrio dei profughi di guerra del Kosovo, per il Consiglio federale è assolutamente prioritario motivare gli interessati a rientrare volontariamente. I piani di rimpatrio prevedono di indurre, entro fine maggio 2000, mediante intensa e specifica informazione - in collaborazione con i consultori cantonali per il ritorno - un gran numero di persone sottoposte all'obbligo di rimpatrio a partecipare alla fase II del programma d'aiuto al ritorno. Mediante notifica tempestiva degli allontanamenti cresciuti in giudicato, cui non si applica il termine di partenza del 31 maggio 2000, dovrebbe anche essere dato un segnale importante circa la determinazione da parte della Confederazione di eseguire le sue decisioni.

Le persone obbligate a rimpatriare, che lasciano scadere inevaso il termine di partenza del 31 maggio 2000, devono, conformemente al piano elaborato dalla Confederazione, attendersi a un rimpatrio forzato in Kosovo. Per poter concludere i rimpatri in un periodo di tempo per quanto possibile breve, è previsto di rinunciare a un ulteriore scaglionamento dettagliato dei termini di rimpatrio. Eventuali difficoltà all'esecuzione potranno essere prese in considerazione nei singoli casi nell'ambito di domande di proroghe dei termini, di rivalutazione e di revisione. Per le richieste di proroghe dei termini possono essere fatti valere esclusivamente i criteri elencati nella "Direttiva concernente l'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva e l'incoraggiamento al ritorno di gruppi di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nella provincia del Kosovo e appartenenti a determinate categorie" del 20 settembre 1999 (gravidanza, malattia, proseguimento del viaggio, termine dell'anno scolastico in corso). Tuttavia ai Cantoni viene proposto, a complemento delle istruzioni, di garantire ai giovani in formazione una proroga del termine di partenza fino alla conclusione della formazione. Sono riservati i criteri di scaglionamento per minoranze etniche per quanto ragionevolmente possibile.

Come summenzionato, nel periodo fra il 5 e il 7 aprile 2000 il capo del DFGP si è recato in Kosovo per rendersi conto di persona della situazione prima dell'inizio della fase III del programma di rientro nonché, in particolare, per la firma del Memorandum of Understanding (MoU) riguardante il promovimento e la facilitazione del rientro di persone provenienti dal Kosovo fra l'UNMIK e la Svizzera. Il viaggio è stato inoltre caratterizzato prevalentemente da altri colloqui con i rappresentanti in loco della UN Civilian Police Force (UNCIVPOL), dell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) nonché con persone rientrate dalla Svizzera. Tutti gli interlocutori erano unanimi nel definire la situazione più sicura e più stabile rispetto ad alcuni mesi prima. Di conseguenza, non vi sono più ostacoli ad un altro rientro di profughi; in particolare, il termine di partenza del 31 maggio 2000 per la conclusione della fase II può essere mantenuto almeno per gli Albanesi del Kosovo. Per quanto riguarda le minoranze, in particolare le persone bisognose di protezione e i giovani che seguono una formazione dovrà essere presa una decisione in seguito alla Conferenza sull'asilo del 4 maggio 2000.

Giusta la legge, la Confederazione è obbligata a prestare un sostegno logistico, organizzativo e amministrativo ai Cantoni nell'adempimento del loro mandato d'esecuzione (cfr. art. 22 della legge federale parzialmente riveduta concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; LDDS; RS 142.20). La massima priorità è dunque accordata alla conclusione del necessario accordo sulla riammissione e il transito per il rimpatrio di ampia portata con gli Stati limitrofi del Kosovo come anche all'intesa con l'UNMIK. L'accordo sulla riammissione e il trasporto in transito con la Macedonia è in vigore dal 22 luglio 1998. L'accordo di riammissione con l'Albania, che ha come oggetto anche il transito di rimpatriandi dalla Svizzera verso il Kosovo attraverso il territorio nazionale albanese, è stato firmato il 29 febbraio 2000. È stato firmato il 21 marzo 2000 un accordo multilaterale di transito che permette a cittadini iugoslavi di far ritorno in Kosovo a scopo di rimpatrio definitivo volontario per via di terrestre nella Repubblica federale di Iugoslavia/Provincia del Kosovo, esonerati dal visto di transito da parte degli Stati d'accoglienza passando sul territorio degli Stati contraenti (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Germania, Italia, Croazia, Austria, Svizzera, Slovenia e Ungaria). Con la firma in data 6 aprile 2000 sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni a livello internazionale per l'applicazione del rientro volontario e forzato nel rispetto dei termini stabiliti.

Molto importante è anche la tempestiva realizzazione di strutture d'esecuzione ancor piú efficienti e la stretta cooperazione tra Confederazione e autorità cantonali d'esecuzione. L'Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM), che effettua su incarico dell'UFR i voli speciali per i rientri volontari e autonomi nell'ambito del programma di aiuto al ritorno, non è però disposta a cooperare nel caso dei rimpatri forzati. Come illustrato in risposta alla domanda 3, l'UFR è in grado di garantire capacità di trasporto sufficienti per tutte le fasi di rientro. L'UFR ha costituito un gruppo specifico "Kosovo", che si riunisce mensilmente, con rappresentanti della polizia degli stranieri dei Cantoni di Argovia, Berna, Vaud e Zurigo, per potenziare la collaborazione con le autorità cantonali d'esecuzione e per poter risolvere piú rapidamente e in modo piú adeguato i problemi immediati dell'esecuzione.

È previsto di distribuire proporzionalmente sui Cantoni le capacità di trasporto organizzate dal sostegno federale all'esecuzione. Nel quadro delle proprie competenze esecutive, fondamentalmente a questi sarà data la possibilità di giudicare a quali persone con decisione di allontanamento cresciuta in giudicato essi vogliono assegnare i posti esistenti ancora a disposizione. Da parte della Confederazione non è previsto - con una sola eccezione - di fare raccomandazioni ai Cantoni circa le priorità nell'esecuzione di allontanamenti. Unicamente riguardo al rimpatrio di famiglie con fanciulli in età scolastica secondo la Confederazione dovrebbe essere evitato che, al termine dell'anno scolastico in corso, si giunga, con ritardo nell'esecuzione, a un nuovo inizio dell'anno scolastico. In questo senso la Confederazione probabilmente raccomanderà ai Cantoni di rimpatriare in Kosovo prioritariamente le famiglie con fanciulli in età scolastica a contare dal 1° agosto 2000. Per il rimanente, uno dei punti essenziali dell'aiuto strutturale nel quadro del programma d'aiuto al ritorno è costituito dalla ricostruzione delle scuole.

Dalla valutazione delle consultazioni scritte dei Cantoni emerge che i governi cantonali approvano in linea di principio la carta strategica. Sebbene diversi Cantoni sostengano pareri divergenti su singoli punti, tutte le proposte del DFGP hanno infine ottenuto una chiara maggioranza di approvazioni. In particolare tutti i Cantoni - ad eccezione del Canton Ginevra - si sono pronunciati a favore del termine di partenza del 31 maggio 2000. Le questioni aperte saranno chiarite, come previsto, nell'ambito della Conferenza sull'asilo del 4 maggio 2000. In occasione dell'ultima seduta plenaria in cui sono stati trattate le questioni centrali del documento strategico, la Commissione federale dei rifugiati (CFR) ha inoltre accettato in linea di principio e a maggioranza le proposte di soluzione della Confederazione.

Ad 4:

L'accordo di riammissione con l'Albania disciplina anche la questione del transito di albanesi kosovari attraverso il territorio nazionale albanese, sia nel quadro del ritorno volontario sia di quello forzato. Inoltre contiene disposizioni concernenti la collaborazione con l'Albania per i trasporti di transito organizzati oppure accompagnati da polizia. Non appena saranno concluse le necessarie procedure nazionali in Albania, l'accordo entrerà in vigore.

L'accordo sulla riammissione entrato in vigore il 22 luglio 1998 concluso con la Macedonia disciplina, oltre alla riammissione di propri cittadini, anche il transito per il rimpatrio accompagnato (non volontario) di cittadini di Stati terzi nel loro Paese d'origine o in uno Stato terzo (ad es. Kosovo). Sono quindi create tutte le premesse anche per i rimpatri forzati via terra (Buskonvois) attraverso l'Italia, l'Albania e la Macedonia. A causa dei problemi organizzativi, temporali e di sicurezza connessi con il trasporto via terra come anche dei costi relativamente alti se raffrontati con quelli del trasporto aereo, questa variante però non costituisce al giorno d'oggi un'opzione praticabile. Questa valutazione è stata condivisa anche dai rappresentanti delle autorità di polizia dei cantoni di Argovia, Berna, Vaud e Zurigo in occasione del raduno del gruppo specialistico Kosovo del 9 marzo 2000. Da parte di detti rappresentati di polizia è stata data chiara preferenza all'esecuzione di voli speciali.

Benché attualmente ragioni di carattere organizzativo, finanziario e di sicurezza tecnica si oppongano al rimpatrio per via terrestre, tale opzione, di per sé attuabile, rimane aperta e riveste particolare importanza nel caso del ritorno individuale autonomo.

Ad 5:

La strategia della Confederazione in materia di ritorno mira a concludere il rimpatrio dei profughi di guerra del Kosovo nel più breve tempo possibile. Il successo dei rimpatri pianificati nel Kosovo e il raggiungimento dello scopo prefisso dipendono tuttavia da diversi fattori esterni non influenzabili o influenzabili soltanto limitatamente. Rientra fra questi soprattutto lo stato e l'evoluzione positiva del processo di pace. Quindi, nell'allestimento del processo di rimpatrio occorre anche osservare che, dal canto loro, i rimpatri dagli Stati di ammissione non danneggino in modo intollerabile le ancor fragili strutture sociali in Kosovo provocando in tal modo problemi insolvibili per la sicurezza e una destabilizzazione della situazione locale. Condizione per una rapida realizzazione di rimpatri di grandi gruppi è inoltre un'efficace collaborazione con l'UNMIK per il rimpatrio forzato di persone. Il Consiglio federale intende fare tutto il possibile affinché i rimpatri avvengano entro le piú brevi scadenze.

Ad 6:

Le categorie di persone privilegiate sono chiaramente definite sia per quanto riguarda l'azione umanitaria 2000 sia per quel che concerne la partecipazione ai programmi di aiuto al ritorno. Per entrambe le misure va tenuto conto fondamentalmente soltanto dei richiedenti l'asilo o le persone ammesse provvisoriamente che già dimoravano in Svizzera al momento del relativo decreto del Consiglio federale. Sono escluse a priori le persone che sono entrate successivamente in Svizzera allo scopo di profittare dell'azione umanitaria o delle prestazioni di un programma di aiuto al ritorno.

L'azione umanitaria è destinata alle persone che risiedono in Svizzera da anni e la cui permanenza può essere regolamentata a condizioni ben precise. L'esecuzione dell'allontanamento dal profilo umanitario può rappresentare un provvedimento eccessivamente severo. Spesso, inoltre, il buon livello di integrazione raggiunto rende estremamente difficile eseguire l'allontanamento. Sgravando le autorità di esecuzione di parte dei loro compiti, l'azione umanitaria contribuisce a una maggiore efficienza nel settore dell'esecuzione. Si prevengono in tal modo eventuali dubbi che la lentezza nei rimpatri potrebbe suscitare circa la volontà della Svizzera di procedere alla loro esecuzione.

Il gruppo di prestazioni interdipartimentale per l'aiuto al ritorno (ILR) sta verificando la fattibilità di programmi di aiuto al ritorno per altri Paesi di provenienza. Risulta che il tipo degli aiuti individuali (ad es. denaro in contanti, piccoli crediti, consulenza, sostegno e assistenza medica) nonché il tipo di aiuti strutturali devono essere adeguati alla situazione e il progetto dei Balcani non può essere applicato tale e quale ad altri Paesi. Un importante criterio da tenere in considerazione all'atto di decidere ulteriori programmi di aiuto al ritorno dell'ILR - come già per i programmi riguardanti Bosnia ed Erzegovina nonché il Kosovo - è quello di impedire l'insorgere di fattori allettanti.

A queste condizioni il Consiglio federale non condivide l'idea che l'azione umanitaria 2000 e i programmi di aiuto al ritorno abbiano avuto come conseguenza l'aumento dell'attrattività della Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.