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00.3037 · Mozione · 2000-03-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel pilastro 3a vale per tutti un'età di pensionamento unitaria, ossia 65 anni per gli uomini e attualmente ancora 62 anni per le donne (art. 13 cpv. 1 LPP). Se l'intestatario cessa l'attività lucrativa prima del raggiungimento di questa età, a seconda delle circostanze riscuote una prestazione di vecchiaia dal secondo pilastro (ed è quindi beneficiario della LPP). Da questo momento non può più pagare contributi al pilastro 3a. Per contro, può lasciare intatto il conto di previdenza 3a fino all'età di pensionamento. Conformemente alla regolamentazione in vigore, nella previdenza professionale vincolata rinviare la prestazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento non è ammesso.

A differenza del pilastro 3a, nel secondo pilastro è possibile ed ammesso dal punto di vista fiscale rinviare la prestazione per quanto concerne l'istituto di libero passaggio, sempreché il regolamento dell'istituto di libero passaggio lo preveda chiaramente e l'intestatario sia attivo. Il rinvio è possibile per al massimo cinque anni (art. 16 cpv. 1 dell'Ordinanza sul libero passaggio).

Il Consiglio federale è disposto a verificare se nel pilastro 3a debba eventualmente essere introdotta una regolamentazione analoga a quella del secondo, conformemente alla quale il versamento di prestazioni di vecchiaia potrebbe essere rinviato di al massimo cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento legale (giusta l'articolo 13 capoverso 1 LPP). L'articolo 3 capoverso 1 OPP 3 dovrebbe essere adattato di conseguenza. A condizione tuttavia che il regolamento dell'istituto di previdenza lo preveda e l'intestatario continui ad esercitare un'attività lucrativa.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.