00.3059 · Interpellanza · 2000-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nella lotta che l'Ufficio federale di polizia conduce contro gli abusi nel campo dei mezzi di comunicazione elettronica occorre distinguere, da una parte, le misure prese dalla polizia federale, organo incaricato della protezione dello Stato, per l'individuazione tempestiva del terrorismo e la sua lotta, della ricerca illegale di informazioni e dell'estremismo violento (compreso il razzismo) e, dall'altra, le attività di perseguimento penale che incombono agli uffici centrali di polizia criminale per la repressione degli abusi di natura criminale collegati all'uso di Internet.
Nell'estate del 1998 la polizia federale ha ingiunto all'Internet Service Provider svizzero di bloccare una serie di siti razzisti e estremisti violenti, il cui contenuto in forma cartacea ha concotto a condanne per affermazioni razziste ai sensi dell'articolo 261bis CP. Con riferimento a questa intimazione la polizia federale ha preso pubblicamente posizione in un testo del 15 maggio 2000. In esso si dice che se un'autorità di perseguimento penale fornisce ai provider concrete informazioni sull'esistenza di siti con contenuto illegale, questi sono obbligati a bloccarne l'accesso. È tecnicamente possibile bloccare l'accesso a un intero sito internet. Tuttavia non è sempre appropriato e può, a seconda dei metodi impiegati, risultare complesso e oneroso. A parte qualche dettaglio, questa presa di posizione si basa su un avviso di diritto dell'Ufficio federale della giustizia e su chiarimenti apportati dall'Ufficio federale dell'informatica e delle telecomunicazioni.
Mentre la polizia federale cerca in modo attivo i siti di organizzazioni terroristiche ed estremistiche, mettendo le conoscenze acquisite al servizio di una prevenzione mirata, gli Uffici centrali di polizia criminale, in qualità di mero organo di polizia giudiziaria, intervengono solo su indicazione concreta concernente gli abusi penalmente punibili commessi tramite Internet.
Le esperienze acquisite dagli Uffici centrali di polizia criminale hanno messo chiaramente in evidenza che il perseguimento sistematico degli abusi in Internet è un'attività molto esigente, che oltrepassa le possibilità in personale a disposizione del commissariato interessato. Per questo motivo si è dovuto provvisoriamente sospendere, nel dicembre del 1999, la sua funzione di luogo nazionale di raccolta.
Ci vuole molto tempo per esaminare le numerose denunce provenienti da privati, il cui contenuto non ha nella maggioranza dei casi un carattere penalmente punibile, nonché determinare la localizzazione dei fornitori di offerte illecite. I relativi compiti esigono non solo conoscenze specialistiche di tipo tecnico ma anche di tipo giuridico.
I pochi specialisti a disposizione degli Uffici centrali di polizia criminale sono attualmente occupati a tempo pieno nel perseguimento di abusi nel campo dei mezzi di comunicazione elettronica di competenza della giurisdizione penale federale. Di conseguenza gli Uffici centrali di polizia criminale non dispongono dei mezzi necessari per offrire un sostegno professionale sistematico alle autorità cantonali di perseguimento penale.
Le possibilità a disposizione della Confederazione per sostenere i Cantoni sono purtroppo insufficienti, in particolare per quanto concerne la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la propaganda razzista e antisemita, il cui perseguimento spetta tuttavia in primo luogo alle autorità cantonali. Per questa ragione l'Ufficio federale di polizia ha deciso di continuare a sostenere, per quanto possibile, i corpi cantonali di polizia nella loro lotta contro gli abusi commessi mediante Internet. Attualmente l'Ufficio federale di polizia sta discutendo con i suoi interlocutori cantonali (Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere, Commissione di polizia giudiziaria, Associazione dei capi di polizia di sicurezza svizzeri, Gruppo informatico della Commissione tecnica delle polizie svizzere, Conferenza delle autorità di perseguimento penale della Svizzera) la costituzione di un gruppo di lavoro sotto la direzione degli Uffici centrali di polizia criminale. Compito di questa commissione è la messa a punto di modelli adeguati di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. È previsto di riunire in primavera la seduta costitutiva di questo gruppo di lavoro, durante la quale saranno definiti gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie.
Non appena saranno trovate le soluzioni - che dovranno garantire a breve e a media scadenza la repressione degli abusi commessi mediante Internet e altri sistemi elettronici - il commissariato, creato dall'Ufficio federale di polizia per dirigere il progetto pilota di durata limitata, sarà ampliato e provvisto di mezzi necessari all'esecuzione completa del suo compito.
Infine, nel novembre del 1997, il Dipartimento federale degli affari esteri, nell'ambito della Conferenza di Washington sull'olocausto, ha proposto di organizzare una Conferenza internazionale sul tema dei siti internet con contenuto razzista. Nel marzo del 1999 questa idea è stata ripresa dalla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU ed è sfociata nella convocazione di una Conferenza internazionale sul tema della lotta contro i siti internet razzisti e antisemiti. Le proposte di provvedimenti che saranno in quella sede votate dovrebbero poi essere accolte dalla Conferenza internazionale contro il razzismo prevista per il 2001.
Tuttavia si potrà raggiungere il comune obiettivo del perseguimento penale degli abusi nel campo delle tecniche di comunicazione solo se Confederazione e Cantoni intraprenderanno insieme gli sforzi indispensabili per reclutare il personale competente cosí da poter risolvere problemi tecnicamente esigenti e organizzare programmi di formazione e di formazione continua per tenersi al passo dell'evoluzione estremamente rapida dei mezzi moderni di comunicazione. Per motivi di competenza giudiziaria è fuori discussione che la Confederazione sostenga da sola gli oneri finanziari di questa attività.
Risposta del Consiglio federale.