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00.3103 · Mozione · 2000-03-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

A partire dalla crisi debitoria degli anni Ottanta sono state avanzate ripetutamente richieste per istituire una giurisdizione arbitrale per risolvere i casi d'insolvenza degli Stati. Attualmente l'istituzione di un tribunale internazionale in materia di fallimento è chiesta soprattutto nell'ambito della campagna internazionale "Jubilee 2000", un'unione di organizzazioni non governative.

Secondo le ipotesi per una simile giurisdizione, non appena un Paese si dichiarasse insolvente, si dovrebbe fare ricorso a un'istanza arbitrale internazionale. L'istanza arbitrale sarebbe composta in modo paritetico da esponenti dello Stato insolvente e del Paese creditore e verrebbe presieduta da un'istituzione indipendente accettata da entrambe le parti in causa. La società civile dei Paesi debitori e le istituzioni finanziarie internazionali vi sarebbero ammesse al pari dei creditori privati. Analogamente a un tribunale nazionale di fallimento, l'istanza arbitrale adotterebbe un accordo tra il Paese debitore e i suoi creditori, vincolante per tutti i partecipanti. Come nel contesto nazionale, il Paese debitore dovrebbe essere tutelato dalle pretese del creditore, in modo da garantire i propri bisogni elementari. In questo modo emergerebbe il diritto della popolazione ad avere un'alimentazione sufficiente, un'istruzione scolastica e un'assistenza sanitaria di base nonché un minimo di infrastruttura operativa.

Secondo i promotori, l'istituzione di un tribunale internazionale in materia di fallimento contribuirebbe a stabilire rapporti equi ed equilibrati tra i Paesi debitori e i loro creditori. Si fa notare spesso come una simile istanza renda il creditore più prudente nella concessione dei crediti, cosa che permetterebbe di evitare un nuovo indebitamento dei Paesi in sviluppo.

Nel contesto nazionale i tribunali di fallimento operativi si sono dimostrati istituzioni particolarmente efficaci. La loro efficacia si basa soprattutto sul fatto che le decisioni prese possono essere attuate. Le autorità di fallimento nazionali hanno di regola la possibilità di sequestrare valori patrimoniali e di venderli per soddisfare le pretese dei creditori. Inoltre esse hanno la possibilità di nominare nuovi organi di direzione per le imprese in fallimento. Nel contesto internazionale analoghi provvedimenti sarebbero difficilmente attuabili, dato che le relative ingerenze nella sovranità del Paese debitore non sarebbero accettabili. La comunità internazionale può, in caso d'insolvenza, insistere solo sul fatto che il Paese debitore concordi con i suoi creditori una convenzione duratura di consolidamento dei debiti.

Il paragone con le procedure di fallimento di collettività pubbliche, previste ad esempio dal diritto d'insolvenza statunitense, è problematico per gli stessi motivi. Nell'esecuzione di tale diritto vengono di regola impiegate autorità esterne per amministrare le finanze degli Stati o dei Comuni in fallimento. Anche questo fatto non sarebbe compatibile con il diritto di sovranità nazionale di un Paese.

Visto che il diritto d'insolvenza nazionale è attuabile, i debitori hanno normalmente un forte incentivo ad adempire tempestivamente il più a lungo possibile gli obblighi finanziari. Ciò non è sempre il caso nel contesto internazionale. La mancanza di una protezione formale dello Stato debitore, criticata dall'autore della mozione, si contrappone al fatto che i creditori non hanno i mezzi legali per far valere le loro pretese. Tale aspetto comporta un notevole aumento del rischio che i Paesi debitori sospendano il servizio del debito esterno prima di diventare insolventi in senso economico.

Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene problematica la creazione di un tribunale internazionale in materia di fallimento. Esso si chiede se un'istituzione del genere possa contribuire a eliminare le cause del sovraindebitamento di molti Paesi in sviluppo. Le cause sono piuttosto da ricercare nelle strategie di sviluppo sbagliate compiute in passato e nelle strutture economiche instabili. I creditori di Stati insolventi sono infatti di regola disposti a condonare i debiti soltanto se il Paese debitore collabora a eliminare queste cause, obbligandosi a effettuare riforme economiche.

La comunità internazionale ha tuttavia riconosciuto che l'onere debitorio di molti Paesi in sviluppo costituisce un serio ostacolo alla crescita che deve essere eliminato. Già dalla fine degli anni Ottanta i Paesi occidentali creditori riuniti nel Club di Parigi concedono ai Paesi debitori riduzioni nel consolidamento dei debiti bilaterali. Inoltre l'iniziativa lanciata nel 1996 dal FMI e dalla Banca Mondiale in favore dei Paesi in sviluppo sovraindebitati (iniziativa per il debito dei Paesi poveri e fortemente indebitati [HIPC]) mira a coinvolgere tutte le categorie di creditori nel condono dei debiti.

Nell'ambito dell'iniziativa HIPC, i Paesi occidentali creditori si sono dichiarati disposti a concedere, ai Paesi desiderosi di attuare riforme, un condono fino al 90 per cento dei debiti esistenti. Le istituzioni finanziarie internazionali sono a loro volta disposte ad annullare i loro crediti fino a che l'indebitamento estero dei Paesi interessati è considerato sostenibile secondo gli obiettivi prefissati. In base ai criteri di ammissione tuttavia soltanto 36 Paesi possono finora beneficiare dei provvedimenti di sdebitamento nell'ambito dell'iniziativa.

I programmi di adattamento sostenuti dal FMI e dalla Banca Mondiale a complemento dell'iniziativa HIPC in questi Paesi prevedono che una parte delle risorse liberate con il condono dei debiti venga impiegato per spese nell'istruzione scolastica elementare, nell'assistenza sanitaria e nell'infrastruttura di base. Con i cosiddetti documenti strategici concernenti la riduzione della povertà creati nel 1999 in occasione dell'annuale sessione delle Istituzioni di Bretton Woods (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP), i programmi si inseriscono nella politica di sviluppo che il Paese deve progettare direttamente, coinvolgendo la società civile. I programmi di adattamento del FMI contengono anche i valori limite per la concessione di nuovi crediti esteri non ribassati. In questo modo dovrebbe essere impedito un nuovo indebitamento cosicché, insieme all'eliminazione dei controlli statali dei prezzi e ad altre lacune strutturali, vengono create le basi per investimenti esteri diretti a lungo termine. In tal modo l'iniziativa HIPC soddisfa alcune richieste dell'autore della mozione.

La Svizzera partecipa con complessivamente 160 milioni di franchi ai costi sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali in relazione con l'iniziativa HIPC. Il Consiglio federale ritiene l'iniziativa un inizio promettente per ridurre il debito estero dei Paesi in sviluppo ad un livello sostenibile e creare le condizioni per una crescita duratura.

Tuttavia, in seno a organi consultivi e decisionali delle istituzioni finanziarie internazionali il Consiglio federale sosterrà anche in futuro le esigenze dei Paesi in sviluppo fortemente indebitati. Propone pertanto di trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.