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00.3105 · Mozione · 2000-03-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione contiene due richieste, a cui il Consiglio federale risponde separatamente: da un lato la richiesta di norme di misurazione standardizzate, dall'altro la richiesta di coinvolgere i prestatori per il finanziamento delle ricerche necessarie per la protezione della popolazione (attuazione del principio di causalità).

Norme di misurazione standardizzate

Dal 1° febbraio 2000 è in vigore l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), approvata dal Consiglio federale il 23 dicembre 1999. Gli articoli 12 capoverso 2 e 14 capoverso 2 dell'ORNI prevedono che le autorità esecutive effettuino o facciano effettuare misurazioni o calcoli, con lo scopo di sorvegliare il rispetto delle limitazioni delle emissioni, rispettivamente per rilevare le emissioni. Le misurazioni devono essere effettuate in base allo stato della tecnica. Ai fini di una corretta esecuzione, le norme di misurazione standardizzate sono senz'altro ragionevoli e necessarie. L'ORNI contiene infatti anche un mandato esplicito all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) affinché raccomandi metodi di misurazione e di calcolo idonei (art. 12 cpv. 2 seconda frase e art. 14 cpv. 2 seconda frase ORNI).

L'emanazione di raccomandazioni così tecniche non sarebbe appropriata a livello di ordinanza e renderebbe difficile un rapido adeguamento agli sviluppi della tecnica di misurazione. L'UFAFP è l'autorità competente e idonea per l'elaborazione delle raccomandazioni relative alle misurazioni. L'Ufficio federale ha già dato avvio ai relativi lavori in collaborazione con le cerchie coinvolte.

La prima richiesta della mozione sarà pertanto soddisfatta entro breve. Per il Consiglio federale non sussiste la necessità di agire.

Finanziamento delle ricerche nell'ambito dell'esecuzione

L'esecuzione dell'ORNI nell'ambito della telefonia mobile è compito dei Cantoni. La legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), che costituisce la base legale dell'ORNI, prevede che tutte le spese delle misure adottate secondo la legge debbano essere sostenute da chi ne è la causa (art. 2 LPAmb). Diversamente dal settore dei rifiuti, la legge sulle RNI non comprende disposizioni concrete sull'applicazione concreta del principio di causalità, e anche l'ORNI non fornisce nessuna indicazione in merito.

Per l'esecuzione dell'ORNI i Cantoni devono orientarsi al principio dell'articolo 2 LPAmb; tale regolamentazione flessibile ha dato le sue prove in settori paragonabili, p. es. in quello della protezione dell'aria.

Pertanto, anche per quanto concerne la seconda richiesta della mozione, il Consiglio federale non vede nessuna necessità di agire.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.