00.3115 · Interpellanza · 2000-03-23
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le misure adottate dalla Svizzera in favore dei cristiani perseguitati nel mondo rientrano nell'ambito della politica dei diritti dell'uomo che per essere credibile ed efficace deve essere imparziale, neutra e universale. La Svizzera quindi, in quanto Paese tradizionalmente ricco di valori etici cristiani, non intende favorire soprattutto nella sua politica estera i diritti dei cristiani nel mondo: essa mira piuttosto a promuovere e a salvaguardare i diritti fondamentali di ciascun individuo o di ciascuna minoranza.
Bisogna rilevare inoltre che la violazione della libertà di religione, in un determinato Paese, non è scevra da problemi collaterali per quanto riguarda i diritti umani; gli interventi bilaterali della Svizzera non si limitano quindi alla tutela della libertà di religione, bensì a tutelare i diritti dell'uomo nel suo insieme. In questo contesto la Svizzera si sforza di difendere anche le comunità cristiane la cui libertà di culto, ma anche gli altri diritti (diritto d'espressione, d'insegnamento, cultura, ecc.) che non sono rispettati e soggiacciono a discriminazioni.
Domanda 1
La promozione dei diritti dell'uomo fa parte delle priorità della politica estera della Svizzera ed è sancita dall'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale. La libertà di religione è uno dei pilastri fondamentali dell'uomo e non accetta deroghe, non può essere limitata né sospesa, se non in via del tutto eccezionale e sulla base di criteri previsti dal diritto internazionale. Per salvaguardare e promuovere questo diritto, ma anche per prevenire ogni forma di intolleranza religiosa, la Svizzera collabora attivamente con organizzazioni internazionali come l'ONU o l'OSCE.
La violazione della libertà di religione di cui sono vittime i cristiani in molte regioni o in molti paesi del mondo non è un fenomeno a carattere unitario. La natura di queste violazioni, la loro gravità, le vittime, gli autori diretti e le motivazioni politiche, ideologiche o religiose differiscono secondo i casi. In questi ultimi anni non è emersa una tendenza generale; si può tuttavia rilevare quanto segue:
- la caduta o la riforma dei sistemi comunisti e più in generale l'apertura e l'intensificazione degli scambi hanno consentito un sostanziale miglioramento della situazione in numerosi paesi;
- le violazioni della libertà religiosa appaiono sempre più come eventi isolati, a sfondo sociale;
- l'apertura e i movimenti migratori (di qualunque natura siano) provocano talvolta reazioni di chiusura verso le nuove comunità religiose o venute da altrove;
- esiste sovente un'interazione tra restrizioni dei diritti delle minoranze (anche religiose) e nascita o persistenza di conflitti armati.
Domanda 2
La libertà di religione è parte integrante della politica svizzera dei diritti dell'uomo e le discriminazioni o le violazioni subite dai cristiani sono pertanto uno dei temi di questa politica. La Svizzera si è impegnata in favore dei cristiani in Iran, nel Vietnam e in Cina e segue da vicino la situazione delle minoranze cristiane nei paesi in cui sono minacciate. La scelta dei temi trattati nelle relazioni bilaterali in materia di diritti dell'uomo dipende dalla gravità dei problemi in atto e dei risultati a beneficio delle vittime. In alcuni casi la Svizzera agisce secondo le condizioni quadro per una di una migliore protezione dei diritti umani: invito a ratificare gli strumenti in materia di diritti dell'uomo, cooperazione allo sviluppo, ecc. I diversi strumenti disponibili e i criteri del loro impegno figurano nel Rapporto del Consiglio federale sulla politica Svizzera dei diritti dell'uomo del 16 febbraio 2000 (risposta al postulato Bäumlin del 17 dicembre 1997).
La Svizzera sensibilizza gli Stati in causa ai problemi della libertà religiosa sia a livello multilaterale (presa di posizione, sostegno a risoluzioni) sia a livello bilaterale (interventi generali o in favore di casi individuali).
Domanda 3
Le Rappresentanze svizzere all'estero redigono un rapporto annuo sulla situazione dei diritti dell'uomo nei paesi interessati; inoltre, a causa di eventi o di richieste da parte del DFAE, forniscono informazioni nel corso dell'anno. In questi rapporti è ovviamente trattata la libertà di religione ed alcuni temi sono approfonditi in base alle specificità proprie di ogni paese. Nelle aree in cui è minacciata o violata la libertà religiosa in particolare dove sembra precaria la religione cristiana è dedicata maggiore attenzione a questo tema e il DFAE riceve regolari informazioni. Queste informazioni riguardano sia la situazione in generale (ad es. legislazione in materia religiosa) sia casi individuali.
Domanda 4
Le Rappresentanze svizzere all'estero mantengono di norma contatti con tutti i gruppi presenti nel paese di residenza. All'occorrenza mantiene contatti regolari, nel quadro dei diritti umani, con i gruppi minacciati o con coloro che li rappresentano o li difendono (incluse le ONG). Se questi contatti rischiano di compromettere la sicurezza dei gruppi interessati saranno prese adeguate precauzioni.
Le comunità cristiane in taluni casi rientrano nei gruppi minacciati citati. I membri delle Rappresentanze all'estero sono soliti frequentare i culti religiosi e a titolo personale si sentono integrati nella comunità cristiana locale cosa che consente indirettamente un'informazione continua e contatti privilegiati.
Domanda 5
La situazione dei cristiani negli Stati a tradizione islamica differisce considerevolmente da un caso all'altro e può inoltre evolvere. Una delle restrizioni quasi generale, sia da parte dello Stato sia nella società concerne il proselitismo (che fa parte della libertà di religione) per le religioni non mussulmane. In un simile contesto va rilevato che le Chiese locali si astengono il più sovente dallo svolgere un'attività missionaria e non formulano rivendicazioni in questo settore malgrado l'esistenza effettiva di una discriminazione; basti pensare alla priorità data ad altri elementi di difesa o di promozione della libertà religiosa.
Un'altra restrizione, frequente nei paesi in questione, è il diritto di cambiare religione (di norma incluso nel diritto di scegliere una religione o un credo di sua scelta, cfr. qui di seguito) qualora un mussulmano divenisse, ad esempio, cristiano. La legge islamica qualifica questi casi di apostasia e prevede la pena di morte. Il pronunciamento e soprattutto l'applicazione di una simile sentenza, teoricamente possibile, sono rarissimi se non addirittura, negli ultimi anni, inesistenti. I casi di conversione sarebbero di lieve entità. Il tema stesso è tabù, ma sembra meno attribuibile alla paura di sanzioni che non al contesto familiare e sociale poiché si dà grande importanza alla solidarietà di gruppo rispetto alla scelta puramente individuale.
Il rispetto della libertà religiosa nei paesi mussulmani come del resto in altri paesi, dipende soprattutto dalla ratifica o meno e dall'applicazione effettiva o meno di strumenti come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. L'articolo 18 di questo strumento universale stabilisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione come uno dei diritti a cui è impossibile derogare salvo in casi eccezionali per la tutela della sicurezza pubblica. In virtù di questo stesso articolo lo Stato deve trovare i mezzi, ad esempio rinunciando ad intervenire, per consentire a ciascuno non solo di adottare una religione o un credo di sua scelta, ma anche di garantire la libertà di manifestare individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. Inoltre, esiste un obbligo degli stati e anche per essi un interesse ad eliminare ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione. I governi non solo devono rispettare il diritto in materia, ma anche farlo rispettare e non da ultimo a livello locale.
La Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata da quasi tutti gli Stati, contempla garanzie in materia di libertà di religione nonché il diritto internazionale umanitario (Convenzione di Ginevra). Strumenti regionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo riprendono o rafforzano le norme universali, e prevedono inoltre strumenti di applicazione coercitivi ed efficaci.
La Turchia si definisce uno Stato laico: ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; il Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 obbliga la Turchia a non discriminare le minoranze religiose o almeno talune di esse. I cristiani di Turchia si ritengono sovente discriminati sia a titolo personale sia come comunità religiosa e anche culturale. La loro situazione è preoccupante nelle aree di scontro tra le forze armate turche e il PKK; va rilevata la situazione dei siriani ortodossi di Tur Abdin (regione da cui la nostra Ambasciata e gli esperti dell'ODR attingono regolarmente informazioni di prima mano durante le visite in loco; taluni siriani ortodossi hanno ottenuto l'asilo in Svizzera negli anni 80 e all'inizio degli anni 90). Su un piano storico più generale i massacri degli Armeni all'inizio del XX° secolo e la lenta erosione demografica della comunità greca-ortodossa d'Istanbul determinano parimenti la situazione dei cristiani nella società.
L'Iran riconosce la religione cristiana fra alcune altre; deputati cristiani siedono in Parlamento; le discriminazioni contro i cristiani si limitano essenzialmente alle cariche dello Stato di un certo rilievo o sembra abbiano motivazioni d'ordine sociale. La libertà di culto esiste con le restrizioni imposte dalla legge islamica. Inoltre in uno Stato in cui un Islam militante domina da alcuni anni l'insieme della vita pubblica, la situazione delle minoranze religiose appare relativamente precaria.
Il Sudan è teatro di un lungo conflitto tra il Nord arabo-islamico e il Sud nero-africano; la popolazione del sud è composta di cristiani, animisti e mussulmani. Non si può ridurre questo conflitto a una semplice guerra di religione dato che gli antagonismi in Sudan sono parimenti etnici e socioeconomici. Il cristianesimo non è vietato: la libertà di culto esiste, ma la libertà religiosa è limitata al nord del paese dove è applicata la legge islamica. Peraltro nel contesto di una politica di islamizzazione e di arabizzazione, sono note le discriminazioni (in materia di accesso alle cariche importanti dello Stato) e le violenze nei confronti delle minoranze religiose.
Domanda 6
Gli Stati comunisti, fondati su una ideologia atea e gestiti in modo autoritario, sono per tradizione poco inclini a discutere di libertà religiosa, di diritti civili e politici, addirittura di diritti dell'uomo in generale. Alla Svizzera non mancano le possibilità per aprire un dialogo con questi Stati, sia a livello bilaterale sia multilaterale. Dal momento che in questi paesi esistono problemi più generali in materia di libertà d'espressione e di associazione, la questione religiosa non è isolata dal contesto della dignità umana. La Svizzera intrattiene relazioni bilaterali che comprendono il settore dei diritti dell'uomo con i tre paesi menzionati.
A Cuba la situazione dei cristiani è migliorata da alcuni anni, soprattutto dopo la visita del Papa nel 1998. I problemi legati alla libertà religiosa non sono più paragonabili alla Cina e soprattutto alla Corea del Nord; di recente non vi sono stati interventi specifici da parte della Svizzera in questo settore.
Con la Cina, di comune accordo, il tema della libertà di culto fa parte dei settori su cui verte di norma il "dialogo sui diritti dell'uomo", uno strumento tuttora in corso di valutazione. Da alcuni anni gli interventi anche confidenziali in favore dei cristiani (o di numerose altre comunità religiose) vittime di gravi violazioni dei loro diritti sono rimasti lettera morta e non hanno prodotto alcun risultato se non quello di mettere in luce un disagio generale e divenire una protezione indiretta per le persone interessate. Peraltro il Consiglio federale è talvolta indotto ad esprimersi pubblicamente sulle violazioni della libertà religiosa in Cina come nel corso della Commissione ONU per i diritti umani.
Fra i tre paesi citati la situazione peggiore è quella della Corea del Nord dove le violazioni dei diritti umani sono massicce e sistematiche: le possibilità di intervento della Svizzera in quell'area sono molto limitate poiché non abbiamo una Rappresentanza a Piongiiang e le informazioni provenienti da questo paese sono rare, in particolare per quanto concerne le vittime di violazioni dei loro diritti. Le probabilità di successo di interventi in materia di diritti umani nella Corea del Nord sono molto scarse. È del resto escluso sottoporre l'aiuto umanitario recato a questo paese al condizionamento politico.
Domanda 7
Nei paesi a tradizione cristiana dove la religione ortodossa ha uno statuto di diritto pubblico, la libertà di religione delle altre confessioni (cristiane o meno) è di norma retta dagli stessi diritti fondamentali garantiti dal diritto internazionale. La Svizzera ritiene che i gruppi o le istituzioni che non beneficiano di uno statuto di diritto pubblico non dovrebbero essere oggetto di fastidi amministrativi e vessazioni ingiustificate: se taluni di essi possono essere soggetto di sorveglianza o di misure particolari, entro i limiti dei criteri previsti dal diritto internazionale, questo diritto deve essere proporzionato ad ogni singolo caso.
Nei Paesi dell'Europa centrale e orientale la garanzia del diritto alla proprietà, quindi una soluzione equa e accettabile da tutti circa il delicato problema dei beni ecclesiastici confiscati per consentire alle comunità religiose di esercitare nuovamente le loro attività culturali, educative o caritative, riveste particolare importanza. Uno squilibrio in questo settore è particolarmente doloroso quando, di fronte alla vecchia comunità esangue, giungono dall'esterno gruppi di missionari che dispongono talvolta di grossi mezzi finanziari. Potrebbe derivarne una certa intolleranza se non addirittura discriminazioni nei confronti di questi gruppi (da parte delle autorità o della società).
I seguaci dei gruppi "marginali" possono pretendere, al pari di chiunque altro, il rispetto della loro libertà di coscienza, ma non possono esigere un trattamento necessariamente e sistematicamente analogo a quello delle comunità religiose del tutto diverse per natura, ampiezza o origini storiche. Il principio della parità che ogni Stato deve applicare è quello della non discriminazione: trattando diversamente chi è simile e alla pari chi è essenzialmente diverso.
Il problema non risiede nello statuto di diritto pubblico concesso a tale o tal'altra religione - peraltro in vigore in numerosi Cantoni svizzeri senza costituite un problema - bensì l'imparzialità dello Stato e il suo impegno per una più ampia tolleranza religiosa. In questi settori la Svizzera incoraggia gli Stati membri dell'OSCE ad adottare norme penali nei confronti della discriminazione basata non solo sull'appartenenza razziale o etnica, ma anche religiosa1.
Domanda 8
Nell'America latina non esistono persecuzioni o discriminazioni di cristiani a motivo della loro appartenenza religiosa poiché l'insieme del continente ha una sua connotazione cristiana. Purtroppo esistono focolai di insofferenza tra confessioni cristiane (Chiese cattoliche e gruppi evangelici, Messico o Guatemala), o addirittura azioni repressive fondate su una visione conservatrice del cristianesimo o, in altri casi, settaria. L'impegno di persone o gruppi di persone in favore dei diritti umani, diritti dei popoli autoctoni, della giustizia sociale o ancora di un disegno politico, può essere basato o motivato da una profonda fede cristiana. Come per l'assassinio dell'Arcivescovo Romero, potrebbe accadere che queste persone o gruppi di persone siano vittime di violazioni talvolta gravi dei loro diritti fondamentali per avere fatto uso pacifico dei loro diritti civili e politici. Simili avvenimenti possono essere e sono legittimamente oggetto di interventi da parte della Svizzera - anche se non si tratta di vere e proprie "persecuzioni di cristiani".
Nei paesi asiatici la situazione differisce da caso a caso; le difficoltà a cui vanno incontro le comunità cristiane attive politicamente e che tentano di fare valere i loro diritti possono urtarsi contro opposizioni ideologiche, etniche o religiose. In tutti questi casi, che si tratti di libertà religiosa propriamente detta, di altri diritti umani o diritti delle minoranze, la Svizzera si adopera per un migliore rispetto di questi diritti.
Va tuttavia sottolineato che capita raramente che la Svizzera si eriga a portavoce delle sole comunità cristiane, nel loro interesse e sovente su loro esplicita domanda. Infatti gli interventi intempestivi dei paesi occidentali rischiano di aumentare il sentimento di diffidenza del governo o della società nei confronti delle comunità talvolta tacciate di "importate" (in particolare in un contesto coloniale) e che legittimamente non fanno parte della comunità nazionale. La Svizzera preferisce invocare in questi frangenti standard universali umani (diritti dell'uomo e diritto umanitario) o sostenere progetti che favoriscano in un modo o nell'altro direttamente o meno, la coesistenza tra comunità diverse. Gli interventi svizzeri avranno successo se la Svizzera si mostra imparziale e motivata da preoccupazioni puramente "umanitarie".
Domanda 9
Quando accadono persecuzioni contro i cristiani - anche provocate da attori non statali - la Svizzera tenta di intervenire efficacemente invocando gli obblighi di diritto internazionale degli Stati. Nei paesi interessati la libertà religiosa dovrebbe rispecchiare l'interesse medesimo dello Stato dal punto di vista della coesione sociale e della pace civile. In questo contesto la Svizzera segue attentamente la situazione in Indonesia e a Timor-Est.
Domanda 10
La libertà religiosa tende ad assumere notevole importanza, per motivi diversi come l'attenzione particolare di taluni Stati, come gli Stati Uniti (che pubblicano dal 1999 un rapporto annuo dedicato specificamente alla libertà religiosa nel mondo) o l'impegno mediatico dei capi spirituali come il Papa o il Dalaï Lama in favore dei diritti umani. Nell'ambito della propria politica dei diritti dell'uomo, la Svizzera partecipa a questa evoluzione insistendo sull'importanza dei diritti delle minoranze e sui vincoli esistenti tra libertà religiosa e gli altri diritti fondamentali.
Il fattore religioso svolge sovente un ruolo cruciale nella prevenzione dei conflitti e nella promozione della pace. Strumentalizzata nei conflitti, la religione può rivelarsi un pericoloso fattore di contrasti. Al contrario, se vengono evidenziate le componenti etniche che si ritrovano nelle diverse confessioni e nei principi direttivi dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario, la religione contribuisce alla riconciliazione e alla pace. Ci si è potuti rendere conto delle influenze negative o positive esercitate dalla religione nei conflitti che hanno dilaniato e continuano a dilaniare i Balcani o il Vicino Oriente. Il reciproco riconoscimento e la garanzia effettiva della libertà religiosa in queste regioni come del resto altrove nel mondo, è alla base del rispetto della dignità umana e nella realtà un contributo decisivo al rispetto delle minoranze e alla promozione della pace.
Il DFAE sostiene in particola nel Vicino Oriente, progetti interreligiosi o intercomunitari volti ad eliminare stereotipi negativi neri programmi scolastici, inclusa l'istruzione religiosa. La Svizzera, in collaborazione con altri Stati, si adopera ovunque per prevenire la diffusione di opinioni estremiste o fanatiche che rischiano di fomentare movimenti violenti di intolleranza religiosa. In taluni casi - ad esempio per quanto riguarda il sito Internet - sarebbe auspicabile una cooperazione giudiziaria tra Stati; infatti la propaganda a sfondo razzista sovente legata a riferimenti religiosi, si prende gioco delle frontiere nazionali.
Risposta del Consiglio federale.