00.3125 · Interpellanza · 2000-03-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1:
Il Consiglio federale ha serie riserve sulla prevista collaborazione tra la SSR e Radio X. In linea di massima non è esclusa una partecipazione della SSR a emittenti locali, legata ad una collaborazione a livello di programmi. Un tale impegno è tuttavia sottoposto ai limiti definiti nella legge e nella concessione. Infatti, secondo il modello previsto dal legislatore nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), le informazioni locali e regionali devono essere diffuse innanzitutto dalle radio locali private, che secondo la legge sono tenute ad adempiere un mandato di prestazioni e a garantire il carattere locale o regionale dei programmi (art. 21 e art. 25 cpv. 1 LRTV). Il mandato di prestazioni della SSR, invece, è incentrato sull'aspetto nazionale e sull'equa rappresentanza delle varie regioni linguistiche.
Una collaborazione può dunque essere autorizzata soltanto in via eccezionale. Nel caso della radio locale ginevrina World Radio Geneva (WRG), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha respinto il 2 febbraio 2000 una partecipazione maggioritaria della SSR all'emittente ginevrina, adducendo tra l'altro che una tale partecipazione è incompatibile con il modello a tre livelli previsto dalla legge e con il piano delle reti emittenti del Consiglio federale (Istruzioni del 31 agosto 1994 per la pianificazione delle reti emittenti OUC).
Se, e in quale misura, un'eventuale partecipazione della SSR a Radio X e la collaborazione prevista in materia di programmi siano in contraddizione con il diritto vigente e la concessione, dovrebbe essere appurato dall'autorità di sorveglianza nel quadro di una procedura ordinaria. Visto che la SSR intende tuttavia rinunciare provvisoriamente alla collaborazione in questione, non è necessario adottare misure procedurali. Inoltre, l'UFCOM e la SSR stanno esaminando insieme le questioni giuridiche legate ad un tale impegno.
Domanda 2
La SSR aveva previsto originariamente di detenere una partecipazione del 20 % a Radio X AG. Si tratta della società esercente della radio locale e non della concessionaria (Fondazione Radio X). Visto che la SSR intende tuttavia rinunciare provvisoriamente alla collaborazione, rimane aperta anche la questione relativa alla partecipazione finanziaria a lungo termine.
Si dovrebbe eventualmente esaminare nel quadro di un controllo finanziario se sono utilizzati illecitamente i mezzi provenienti dalle tasse di ricezione, destinati all'adempimento del mandato di prestazioni della SSR, e se tale partecipazione potrebbe provocare una distorsione della concorrenza a scapito delle emittenti private. Il risanamento di radio locali mediante le tasse di ricezione sarebbe, infatti, in contraddizione con le disposizioni vigenti.
Domanda 3
Il Consiglio federale prende atto del fatto che la SSR rinuncia provvisoriamente alla prevista collaborazione. Esso è del parere che la LRTV e la concessione della SSR offrano strumenti sufficienti per impedire un'espansione selvaggia dell'attività della SSR in materia di programmi, a scapito delle emittenti private.
Domanda 4
Questa decisione spetta all'autorità di sorveglianza. Attualmente, non è prevista alcuna procedura contro la SSR.
Domanda 5
Il Consiglio federale avrebbe gradito che la SSR informasse per tempo l'autorità di sorveglianza in merito alla prevista collaborazione; ciò avrebbe infatti permesso di discutere e di regolare tempestivamente le relative questioni giuridiche e di politica dei mass media.
Il tipo di procedura da adottare dipende dal carattere giuridico della partecipazione e della collaborazione prevista tra la SSR e l'emittente locale. In questo contesto è importante distinguere se si tratta di una partecipazione soggetta ad autorizzazione o a notificazione ai sensi dell'art. 13 LRTV e se è necessario modificare in uno o più punti la concessione.
A seconda della procedura scelta, i terzi interessati hanno il diritto di esprimersi riguardo al progetto nell'ambito di una consultazione, conformemente all'art. 8 dell'ordinanza sulla radiotelevisione.
Risposta del Consiglio federale.