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00.3145 · Interpellanza · 2000-03-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione della revisione del 28 ottobre 1998 dell'ordinanza sulla protezione delle acque, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, il Consiglio federale ha introdotto, in senso preventivo, un valore limite in materia d'immissione d'antimonio attraverso le acque di scarico degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani. L'introduzione di tale valore limite è avvenuta soprattutto dietro richiesta, espressa da alcuni Cantoni nell'ambito della procedura di consultazione avvenuta a metà 1998.

Tale basso valore limite stabilito nell'ordinanza ha indotto l'"Association suisse des chefs d'exploitation de traitement des déchets" a intervenire già agli inizi del 1999 presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). Detta associazione ha sottolineato il fatto che numerosi impianti non sarebbero stati in grado di rispettare, con un impegno tecnico e nei limiti del ragionevole, il valore limite in questione. Di conseguenza essa ne ha subito chiesto un riesame.

In considerazione di tali sviluppi, l'UFAFP ha incaricato un gruppo di lavoro di occuparsi del problema e di proporre debite soluzioni. I risultati dei lavori e degli accertamenti sono attesi per la fine dell'anno 2000.

Alle domande 1 e 2

Le autorità federali si adoperano per principio affinché i valori limite stabiliti nell'ordinanza sulla protezione delle acque vengano rispettati. Vi sono però singoli casi in cui il principio della ragionevolezza si contrappone a quello dell'immediata applicazione di un valore limite. Nel caso specifico dell'antimonio si può ora costatare quanto sarebbe irragionevole voler indurre i gestori a riadattare con costose apparecchiature i loro impianti. L'UFAFP si è dunque visto costretto a segnalare tale problema alle autorità cantonali e ad emanare la raccomandazione di attenersi, sino al chiarimento delle questioni ancora aperte, alle norme in materia d'immissione delle acque di scarico degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, stabilite nella relativa autorizzazione attualmente in vigore.

È evidente che le disposizioni emanate dal Governo non possono essere sospese successivamente da un'autorità subalterna. Nel caso del valore limite dell'antimonio va esaminata la ragionevolezza dell'esecuzione di tale valore nella prassi quotidiana. Il gruppo di lavoro istituito dall'UFAFP conduce le necessarie indagini.

Alla domanda 3

A quanto sembra, il valore limite dell'antimonio nelle acque di scarico degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani stabilito nell'ordinanza sulla protezione delle acque, ha indotto una giovane ditta svizzera a sviluppare attività innovative. Allo stato attuale delle conoscenze, non è però possibile stabilire se la nuova tecnologia, non ancora testata con successo per un lungo periodo in un impianto d'incenerimento dei rifiuti urbani, riuscirà a soddisfare a lungo termine le aspettative in essa riposte. In ogni caso, prima di trarre le debite conclusioni, il gruppo di lavoro istituito dall'UFAFP terrà conto anche delle conoscenze tecniche della giovane ditta summenzionata. I lavori in corso indicheranno le conclusioni da tirare dall'indagine sull'applicazione del valore limite dell'antimonio. Nel caso in cui si arriverà alla conclusione che il valore limite dell'antimonio debba essere oggetto di qualche modifica, allora verrebbe adottata la prassi abituale, compresa la procedura di consultazione.

Alla domanda 4

È nostro intento arrivare a un'esecuzione più rapida possibile della nuova ordinanza sulla protezione delle acque, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi allo stato della tecnica concernente l'immissione di acque di scarico industriali (acque di scarico generate da aziende commerciali e industriali, compresi gli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani). Secondo lo stato della tecnica, le immissioni in corsi d'acqua di sostanze inquinanti devono essere ridotte nella misura in cui ciò sia possibile ed economicamente sopportabile dal profilo tecnico e aziendale.

Risposta del Consiglio federale.