00.3155 · Mozione · 2000-03-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal testo e dalla motivazione della mozione si può desumere che non si chiede
una riduzione della doppia imposizione economica della società anonima e dell'azionista bensì l'integrale soppressione di una delle due imposizioni. In altre parole, nella misura in cui una società anonima distribuisca utili, bisogna sopprimere l'imposizione dell'utile delle imprese oppure quella dei dividendi presso l'azionista.
Già dai dibattiti parlamentari in merito alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e alla legge federale sull'imposta federale diretta si intravedeva che uno sgravio a livello di società anonima non sarebbe stato sostenibile. La deduzione del dividendo normale allora prioritariamente voluta non ha trovato il consenso della maggioranza in quanto problematica sul piano economico amministrativo (ad es. per le distribuzioni a società intermedie svizzere); inoltre avrebbe costituito un regalo ingiustificabile agli azionisti residenti all'estero. Alle condizioni ancora da precisare uno sgravio entrerebbe in considerazione soltanto per gli azionisti assoggettati illimitatamente in Svizzera e nella misura in cui non possano pretendere la deduzione per partecipazione.
2. È certamente vero che non molti Paesi (confinanti) applicano il sistema classico
della doppia imposizione economica dell'utile dell'impresa e dei dividendi (di regola questi Paesi impongono invece gli utili privati di capitale). Questo sistema vale tuttavia pur sempre - anche se con una certa attenuazione dell'imposizione nei confronti dell'azionista - in Austria ed in cinque altri Stati dell'UE, mentre gli USA applicano lo stesso sistema classico della Svizzera. D'altronde occorre evidenziare che il sistema del credito d'imposta, che presuppone necessariamente aliquote d'imposta sulle società proporzionalmente elevate, a livello internazionale perde molto terreno. Infatti, non sono determinanti i singoli sistemi, ma gli oneri fiscali cumulati che ne risultano (imposte sugli utili delle imprese e sui dividendi).
I confronti di onere fiscale hanno finora sempre mostrato che l'onere complessivo della società anonima e dell'azionista in Svizzera è quasi sempre minore - anche in caso di distribuzione regolare di un dividendo normale - dell'onere della stessa impresa se fosse gestita con gli stessi rapporti di partecipazione come impresa di persone. Unicamente in caso di distribuzione di dividendi della sostanza (ad es. in caso di liquidazione) il risultato è più sfavorevole alla società anonima e ai suoi azionisti. Questo svantaggio è tuttavia in parte compensato dal fatto che la distribuzione rinviata di considerevoli utili riportati ha come effetto un vantaggio d'interessi non trascurabile per gli azionisti, che questi non avrebbero avuto se fossero stati soci di un'impresa di persone. Fino a quando al riguardo non si può provare una necessità d'intervenire in base a nuove conoscenze e, al contrario, aumenti d'importanza la presunzione secondo cui il finanziamento proprio delle imprese di persone sia da promuovere fiscalmente e il loro onere fiscale da ridurre, non si vede la ragione per cui occorra scostarsi dalla linea attuale. Il Consiglio federale è sempre dell'avviso che, nel caso di una continuazione sostanziale della doppia imposizione economica degli utili delle imprese e dei dividendi, unicamente aliquote d'imposta moderate per le persone giuridiche e fisiche possano rappresentare la soluzione più opportuna a lungo termine.
3. La riforma 1997 dell'imposizione delle imprese ha già portato considerevoli
progressi alla piazza economica svizzera, non soltanto per le società holding,
ma anche per le piccole e medie imprese (limite d'esenzione di 250'000 franchi per la tassa d'emissione dell'1% e abolizione dell'imposta sul capitale della Confederazione). Le nostre aliquote dell'imposta sulle società sono tra le più basse d'Europa. La quota dell'imposta sull'utile della Svizzera del 2 per cento (quale rapporto tra le imposte sui proventi delle imprese costituite come società di capitali e il prodotto interno lordo) è tra le più basse nella scala dei coefficienti comparabili rilevati in tutti gli Stati dell'OCSE (variazione complessiva: 0,9 - 8,6%). Se si tiene conto della deducibilità delle imposte, non esiste più nessuna capitale cantonale in cui l'effettivo onere nazionale dell'imposta sull'utile (quindi compresa l'imposta federale diretta) raggiunga la soglia del 25 per cento. Per tali aliquote dell'imposta sulle società è in effetti difficile giustificare l'attenuazione della doppia imposizione economica.
Per contro l'imposta sul capitale non è più adeguata. La Confederazione l'ha notoriamente abolita con la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese. In tal modo non bisogna lasciar intendere che solo i Cantoni debbano adottare provvedimenti. Il Consiglio federale è ben conscio che l'ordinamento fiscale svizzero deve essere ancora ottimizzato in maniera mirata. Due richieste ricorrenti dell'economia privata sono ad esempio la totale abolizione della tassa d'emissione e la compensazione delle perdite e dei profitti all'interno delle società svizzere di un gruppo. La trasformazione di queste rivendicazioni in proposte dipende però da numerose condizioni. In particolare occorre menzionare il contenimento durevole delle eccedenze di uscite della Confederazione, l'approvazione della imminente riforma fiscale, rispettando le diminuzioni di entrate fiscali definite sopportabili dal Consiglio federale (500 milioni di franchi a seguito della revisione della tassa di negoziazione e 1,3 miliardi a seguito del nuovo concetto d'imposizione delle famiglie) e una persistente ripresa economica.
4. Infine è opportuno menzionare la commissione di esperti istituita dal DFF sulla
"Imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica" e diretta dal professor Xavier Oberson (Ginevra). Questa commissione ha un ampio mandato. Deve in primo luogo vagliare in maniera approfondita se la questione della doppia imposizione economica in Svizzera richiede veramente misure. Essa deve però anche perseguire maggiore equità nel senso che verifichi se gli utili dell'impresa che restano nell'impresa per scopi di finanziamento proprio debbano essere imposti secondo gli stessi criteri sia presso gli enti sia presso le imprese di persone. A determinate condizioni gli utili delle imprese distribuiti dovrebbero essere tassati presso i beneficiari non più nella misura del 100 per cento. In questo contesto deve pure essere esaminato se le alienazioni di partecipazioni a un ente e a un'impresa di persone debbano essere trattate fiscalmente allo stesso modo. Infine, la commissione di esperti deve esaminare le misure per il promovimento generale del capitale a rischio.
5. È indubbio che sul fronte della politica fiscale il Consiglio federale è attualmente
molto attivo e intenzionato a ottimizzare in modo mirato le condizioni quadro della piazza economica svizzera. La richiesta dell'autore della mozione è esaminata in maniera approfondita dalla suddetta commissione di esperti diretta dal professor Oberson. Il rapporto e le proposte del gruppo di esperti saranno a disposizione a metà 2001. Su queste basi il Consiglio federale deciderà sull'ulteriore politica riformista in materia d'imposizione delle imprese.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.