00.3167 · Interpellanza · 2000-03-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Se lo straniero è titolare di un permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio di un permesso di dimora sempreché i coniugi convivano. I figli non coniugati minori di 18 anni hanno diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio a condizione che vivano con i genitori. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, anche in questi casi non sussiste un diritto assoluto al rilascio del permesso di dimora. Tale permesso può essere negato nel caso in cui il ricongiungimento familiare rischia concretamente di far cadere ripetutamente e gravemente gli interessati a carico dell'assistenza pubblica. È determinante l'importo totale delle prestazioni versate sino ad allora dall'assistenza nonché la presunta evoluzione delle condizioni finanziarie a lungo termine. Non ci si può basare esclusivamente sul salario del membro della famiglia residente in Svizzera, bensì occorre considerare le effettive possibilità di introito di tutti i familiari che portano la responsabilità della famiglia.
Contrariamente al coniuge straniero di un cittadino svizzero o di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio, il coniuge straniero di un cittadino straniero titolare di un permesso di dimora annuale non ha diritto alcuno al ricongiungimento familiare. Giusta le disposizioni dell'OLS, le autorità cantonali competenti possono autorizzare il ricongiungimento familiare del coniuge e dei figli non coniugati minori di 18 anni dello straniero in Svizzera allorquando:
a. la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili;
b. abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente;
c. dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e
d. è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori.
Queste condizioni minime di diritto federale limitano i Cantoni nel loro apprezzamento. Il rispetto di dette condizioni non dà tuttavia alcun diritto al ricongiungimento familiare.
Domande 1 e 2
Per le domande di ricongiungimento familiare di dimoranti annuali è tra l'altro verificato se lo straniero dispone di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento della famiglia. L'OLS non definisce più precisamente l'ammontare necessario. Un'inchiesta presso più autorità cantonali ha rivelato che, di regola, si ricorre alle direttive COSAS "Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale". Tale modo di procedere è conforme alle istruzioni dell'Ufficio federale degli stranieri ed è sostenuto da varie istanze cantonali di ricorso. Esso assicura una prassi unitaria nei Cantoni e previene l'insorgere di una dipendenza dall'assistenza sociale in seguito al ricongiungimento familiare.
Il computo si basa essenzialmente sulle spese di sostentamento e di alloggio e sui costi dell'assistenza medica di base. Sono prese in considerazione le fluttuazioni regionali del costo della vita. Per le spese d'alloggio è presa in considerazione la pigione effettivamente versata (con i costi accessori).
Secondo le direttive COSAS, i mezzi finanziari sufficienti equivalgono a un computo individuale basato sulle condizioni finanziarie effettive del caso. L'importo evocato dall'interpellante non è dunque applicabile ad altre domande di ricongiungimento familiare nel Canton Lucerna o altrove.
Domande 3 e 4
Circa il 75% degli stranieri residenti permanentemente in Svizzera sono titolari di un permesso di domicilio e possono quindi invocare un diritto legale al ricongiungimento familiare senza che siano applicate le direttive COSAS. A seconda della cittadinanza, il permesso di domicilio è accordato dopo 5 o 10 anni di dimora regolare e ininterrotta. Molti stranieri ammessi recentemente sono inoltre professionalmente altamente qualificati e dispongono di conseguenza di un salario elevato. Dal Registro centrale degli stranieri, gestito dall'Ufficio federale degli stranieri, non è tuttavia possibile desumere il numero esatto di permessi di dimora annuali rilasciati sulla base di un diritto garantito dalla legge, né emerge in quali casi i Cantoni hanno valutato le domande sulla base dei presupposti dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri. Il fatto che in taluni casi individuali non siano disponibili mezzi finanziari sufficienti non giustifica affatto che siano aggirate le disposizioni del diritto in materia di stranieri.
Domande 5 e 6
Contrariamente al coniuge straniero di un cittadino svizzero o di un cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio, il salario del coniuge dello straniero residente in Svizzera sulla scorta di un permesso di dimora annuale non è preso in considerazione nell'esame volto a stabilire se sussistono mezzi finanziari sufficienti. Ciò risulta dalle differenze per quel che concerne i presupposti legali nonché dal fatto che le persone entrate nel contesto del ricongiungimento familiare per raggiungere una persona titolare di un permesso di dimora annuale non godono di un diritto al rilascio di un permesso di dimora e di lavoro. Stando a un'inchiesta svolta presso più Cantoni, tale principio è di regola applicato indipendentemente dal sesso dello straniero residente in Svizzera che desidera farsi raggiungere dalla famiglia.
Corrisponde alla ferma volontà del legislatore di far valere condizioni agevolate nell'ambito del ricongiungimento familiare nei confronti degli stranieri con permesso di dimora considerati il soggiorno prolungato in Svizzera e il diritto di residenza stabile. Tuttavia, se sussiste un rischio concreto di una continua e grave dipendenza dall'assistenza pubblica, il diritto al ricongiungimento familiare dei domiciliati si estingue.
Risposta del Consiglio federale.