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00.3226 · Mozione · 2000-05-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Giusta l'articolo 38 capoverso 1 nCost, la Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

Secondo la ripartizione delle competenze, conforme alla Costituzione, tra Confederazione e Cantoni per quel che concerne la naturalizzazione ordinaria, la Confederazione è autorizzata a emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e a rilasciare il relativo permesso (art. 38 cpv. 2 nCost).

I Cantoni e i Comuni non sono tenuti, nella procedura di naturalizzazione ordinaria, a naturalizzare le persone che adempiono i presupposti previsti dal diritto federale. Essi possono prevedere condizioni supplementari. Di regola non sussiste un diritto alla naturalizzazione in un Cantone o in un Comune. La nuova dottrina parte dal presupposto che sia necessario garantire un rimedio giuridico contro decisioni arbitrarie in materia di cittadinanza prese da Cantoni e Comuni.

Recentemente si è posto il quesito di sapere se la competenza dei Cantoni nel settore della naturalizzazione non sia limitata dagli articoli 8 e 9 nCost. Dato che tali disposizioni prevedono una protezione, formulata espressamente, contro la discriminazione - anche la discriminazione a causa della provenienza - nonché un divieto d'arbitrio, si pone la domanda se esse non dovrebbero avere un impatto sulle disposizioni che disciplinano la questione della competenza in materia di naturalizzazione. In questo contesto è importante la decisione del tribunale amministrativo del Cantone di Basilea-Campagna, del 29 marzo 2000, secondo cui il rifiuto della naturalizzazione per motivi puramente legati alla cittadinanza infrangono il principio della parità di diritto e il divieto d'arbitrio.

Un gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sta attualmente esaminando la questione del rispetto dei diritti fondamentali nella procedura di naturalizzazione mediante la garanzia di una procedura non discriminante nonché di una protezione contro l'arbitrio. Detto gruppo di lavoro si sta parimenti occupando dell'obbligo di motivare le decisioni in materia di naturalizzazione nonché dell'introduzione di un rimedio giuridico contro tali decisioni.

Il rapporto finale del gruppo di lavoro dovrebbe essere presentato verso la fine dell'anno, dopodiché il Consiglio federale si pronuncerà sulla questione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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