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00.3281 · Mozione · 2000-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In relazione alle misure urgenti per sgravare le finanze della Confederazione 1997, il 13 dicembre 1996 le Camere federali hanno promulgato il decreto federale concernente il blocco e la liberazione dei crediti nel bilancio preventivo della Confederazione Svizzera (Decreto sul blocco dei crediti; RS 611.011) In tal modo il Parlamento è autorizzato a decidere, a complemento del preventivo chiesto dal Consiglio federale, i blocchi dei crediti necessari per raggiungere gli obiettivi finanziari. Il blocco dei crediti avviene mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo. Il blocco dei crediti è effettuato sulle singole rubriche di spese. Esso ha effetto fino al 31 dicembre 2002.

Il Consiglio federale respinge l'intervento per i seguenti motivi:

1. L'applicazione finora avvenuta due volte ha mostrato chiaramente il contributo efficace ed importante del blocco dei crediti per raggiungere gli obiettivi finanziari. Si è ricorso al blocco dei crediti nei bilanci preventivi 1997 e 1999. Con qualche rara eccezione (interessi passivi, le quote cantonali alle entrate della Confederazione, i contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali e i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali) tutti i crediti nel preventivo 1997 sono stati soggetti ad un blocco del 2 per cento. In relazione con il programma di stabilizzazione 1998, nel preventivo 1999 è stato nuovamente applicato un blocco dei crediti del 3 per cento. Oltre alle categorie già escluse nel preventivo 1997, non sottostavano al blocco dei crediti le posizioni di spese direttamente colpite dal programma di stabilizzazione 1998, le spese in materia di personale, le speciali rubriche di spese del programma d'investimento 1997, le spese per l'agricoltura, il settore dell'asilo e dei rifugiati, la formazione e la ricerca fondamentale e gli Uffici FLAG. Le spese per l'aiuto allo sviluppo sono state gravate soltanto con un mezzo tasso di blocco (eccezione: crediti per l'aiuto ai Paesi dell'Est, che sottostavano al normale blocco). Il volume complessivo dei blocchi dei crediti ammontava nel 1997 a 528 milioni e nel 1999 a circa 182 milioni di franchi.

2. Ovviamente il blocco dei crediti non dispensa dall'osservanza degli obblighi legali o contrattuali. Esso non modifica nemmeno le fattispecie legali concernenti i sussidi o le relative aliquote di sussidio. Per questa ragione il blocco dei crediti riveste nel preventivo il carattere di una gestione finanziaria eventuale. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 del decreto sul blocco dei crediti il Consiglio federale è autorizzato ad abrogare parzialmente o totalmente i blocchi dei crediti, qualora un'evoluzione recessiva dell'economia lo esiga o debbano essere effettuati pagamenti fondati su un obbligo legale o dovuti in modo vincolante. L'abrogazione di blocchi di crediti per ragioni congiunturali sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. Nella misura in cui negli anni 1997 e 1999 non si sia potuto far fronte agli obblighi in altro modo, il blocco dei crediti è stato abrogato per l'ammontare ogni qualvolta necessario. In tal modo è stato possibile garantire che tutti i beneficiari dei sussidi ricevessero i contributi federali loro assegnati sulla base degli esistenti principi giuridici. Nel preventivo 1997 sono stati liberati successivamente dal blocco dei crediti, crediti per un ammontare di circa 150 milioni, nel 1999, crediti pari a circa 15 milioni.

3. La regolamentazione straordinaria proposta dall'autrice della mozione per crediti al di sotto di 500'000 franchi non è adeguata. Nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 14 aprile 1999 sul riesame dei sussidi federali, seconda parte, è stata valutata la questione a sapere se sia possibile una chiara identificazione dei cosiddetti sussidi "bagatella". Ne è risultato che non esistono criteri quantitativi né qualitativi per riconoscere ed eliminare i sussidi "bagatella". Una definizione del diritto al sussidio solo secondo gli importi è problematica a causa della differente capacità finanziaria del potenziale beneficiario.

Determinante è in particolare il fatto che il blocco dei crediti abbia effetti soltanto con riferimento all'intera rubrica delle spese. I pagamenti a singoli beneficiari non devono necessariamente essere ridotti. Visto che anche in importanti rubriche di spese sono contenuti pagamenti a beneficiari di piccoli crediti, per il Consiglio federale la determinazione di un limite di 500'000 franchi è un criterio inopportuno per stabilire ulteriori eccezioni al blocco dei crediti.

4. Il blocco dei crediti è uno strumento di risparmio piuttosto grossolano ed indifferenziato. Grazie a questo strumento possono essere conseguiti consistenti sgravi soltanto se le eccezioni sono definite in modo preciso e tutte le spese della Confederazione sono trattate allo stesso modo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.