00.3290 · Mozione · 2000-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale rammenta che l'introduzione nella LADI di un periodo di attesa generale di cinque giorni rispondeva espressamente alle preoccupazioni finanziarie sorte in seguito alla recessione degli anni '90 e alle relative ripercussioni sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione. Si tratta infatti di una misura di risparmio iscritta nell'ambito del terzo programma di risanamento delle finanze federali, che ha cominciato ad esercitare i suoi effetti a partire dal 1995.
Se il legislatore si prefiggeva soprattutto di conseguire determinati risparmi, egli ha parimenti espresso la chiara intenzione di tenere conto delle conseguenze sociali di una tale misura. Per questo motivo, egli ha ritenuto che ci si può attendere da un assicurato che partecipi al danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione, ma che esso debba assumersi unicamente una previdenza finanziaria minima in caso di disoccupazione (cfr. FF 1994 V 530, Messaggio concernente provvedimenti urgenti per alleviare il bilancio della Confederazione). Inoltre, considerato che cinque giorni di attesa potevano già rappresentare un onere troppo gravoso per taluni assicurati, il legislatore ha previsto un'eccezione per evitare i casi di rigore. Infatti, questo periodo di attesa generale si applica solo alle persone il cui guadagno assicurato supera i 3000 franchi, importo che viene aumentato di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni figlio ulteriore per il quale esiste l'obbligo di mantenimento (art. 18 cpv. 1bis LADI congiuntamente all'art. 6a cpv. 2 OADI).
Un periodo di attesa di 30 giorni non avrebbe più il carattere di una partecipazione finanziaria minima al danno, in quanto costringerebbe numerosi assicurati a ricorrere ad altri aiuti pubblici per poter supplire ai loro bisogni durante il periodo in questione e trasferirebbe così una parte dei costi della disoccupazione ai Cantoni e ai Comuni. In questo contesto occorre anche ricordare che il periodo di attesa generale va sommato ai periodi di attesa speciali previsti dalla LADI e che questi ultimi sono già di 120 giorni per alcune categorie di assicurati.
D'altro canto, in occasione della sua 75a sessione (1988), la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione. Il 17 ottobre 1990 la Svizzera ha ratificato detta Convenzione impegnandosi pertanto a rispettare gli obblighi che tale strumento internazionale implica. A tale proposito l'articolo 18 della Convenzione (n. 168) prevede che quando le indennità cominciano ad essere versate in caso di disoccupazione totale soltanto alla scadenza di un periodo di attesa, la durata di questo periodo non deve superare i sette giorni (una settimana). Tenuto conto del fatto che in Svizzera cinque giorni lavorativi corrispondono a una settimana, le possibilità di prolungare il periodo di attesa sono già esaurite (cfr. art. 18 cpv. 1 LADI). Le autorità svizzere potrebbero denunciare questa Convenzione al più presto il 18 ottobre 2001, per il 17 ottobre 2002. Tuttavia, il Consiglio federale non intende ricorrere a tale possibilità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.