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00.3327 · Interpellanza · 2000-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che i controlli dei prodotti agricoli sono all'origine di problemi nel settore del commercio internazionale e che vi sono differenze tra l'UE e la Svizzera a livello sia di regolamentazione sia di attuazione dei controlli. L'Accordo sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene una clausola evolutiva (art. 13) che consente di semplificare le prescrizioni e i controlli per le merci oggetto dell'Accordo nonché di estendere il campo d'applicazione di quest'ultimo.

Domanda 1:

Il Consiglio federale ritiene che l'attuale sistema di provvedimenti e controlli tuteli sufficientemente la popolazione con un dispendio accettabile anche dal profilo della proporzionalità. Considerata la dimensione europea del problema, si dovrà tuttavia verificare quali settori debbano essere resi maggiormente eurocompatibili. Un simile allineamento potrebbe costituire la base per il reciproco riconoscimento dell'equivalenza in altri settori. È in questo senso che il Parlamento ha affidato un chiaro mandato al Consiglio federale, procedendo alla revisione della legge sulle derrate alimentari in relazione all'applicazione degli accordi settoriali.

Domanda 2:

Gli accordi settoriali non vanno paragonati all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE). Quest'ultimo prevedeva la ripresa contrattuale e automatica delle realizzazioni comunitarie, ossia l'uniformità delle prescrizioni e dei controlli per l'intero settore veterinario dell'UE. Essa era stata esplicitamente respinta da coloro che si opponevano allo SEE. Gli accordi bilaterali si fondano invece sul principio del reciproco riconoscimento dell'equivalenza della legislazione, ossia del parallelismo dei provvedimenti e dei controlli applicati nel settore della lotta contro determinate epizoozie, nel traffico di animali e nel commercio di latte e latticini. L'accettazione degli accordi conferma esplicitamente che i provvedimenti e i controlli applicati in Svizzera non sono identici, ma equivalenti a quelli vigenti nell'UE nel ristretto campo d'applicazione dell'accordo.

Conformemente alla clausola evolutiva dell'Accordo agricolo, le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli anche attraverso la riduzione degli ostacoli al commercio.

Sulla base di questa clausola evolutiva occorrerà pure esaminare la possibilità di armonizzare e semplificare i controlli dalle due parti della frontiera.

Domanda 3:

Non è possibile adottare provvedimenti in quest'ambito dei controlli in concomitanza con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali. Non vi è, del resto alcuna urgenza, vista la competitività che caratterizza attualmente la Svizzera in questo settore. Il Consiglio federale è tuttavia disposto ad adeguare anticipatamente e su base autonoma determinati provvedimenti e controlli a quelli dei Paesi limitrofi. Ciò consentirà di creare condizioni d'equivalenza nei settori che ne sono attualmente sprovvisti e di operare ai sensi della clausola evolutiva.

Risposta del Consiglio federale.