00.3332 · Mozione · 2000-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 10 capoverso 1 LDA (RS 231.1) prevede il principio generale secondo il quale l'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. Il capoverso 2 del medesimo articolo elenca in modo non esaustivo le differenti facoltà d'utilizzazione che discendono da tale principio. Tale elenco distingue segnatamente tra il diritto di diffondere l'opera (lett. d) e il diritto di ritrasmettere l'opera diffusa con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine (lett. e) adempiendo in tal modo gli obblighi internazionali della Svizzera. In effetti l'articolo 11bis capoverso 1 della Convenzione di Berna (CBE; RS 0.231.15) menziona espressamente queste due facoltà sotto forma di due diritti distinti (cfr. n. 1 e 2 dell'articolo in questione). L'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, al quale si applica la procedura dell'OMC sulla risoluzione delle controversie, esige il rispetto della summenzionata disposizione CBE (cfr. art. 9 cpv. 1 TRIPS; RS 0.632.20). In materia di diritti d'autore gli impegni internazionali obbligano dunque la Svizzera ad assoggettare al diritto di ritrasmissione tutte le opere ritrasmesse mediante la rete via cavo poiché altrimenti essa potrebbe esporsi a un'azione nel quadro dell'OMC. Austria e Regno Unito hanno introdotto le loro rispettive legislazioni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS e dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.
La mozione invoca l'argomento secondo il quale il consumatore (ascoltatore o telespettatore) soggiace a una doppia imposizione per la ricezione d'emissioni distribuite mediante la rete via cavo. Tale presentazione della fattispecie non è corretta poiché in virtù della LDA sono gli utilizzatori (segnatamente nel presente caso le aziende d'emissione e le imprese di distribuzione mediante la rete via cavo) a dover remunerare i detentori dei diritti per ogni utilizzazione dell'opera e dunque sia l'emissione sia la ritrasmissione. Il godimento dell'opera da parte del consumatore, vale a dire la ricezione dell'opera trasmessa e ritrasmessa mediante la rete via cavo, è invece libero. Non sussiste dunque alcuna differenza rispetto alla ricezione di emissioni mediante satellite. Per l'azienda d'emissione nonché per le aziende di distribuzione mediante la rete via cavo i diritti d'autore rientrano in una categoria particolare di spese generali. Come ogni altro tipo di spesa generale, essa viene inclusa nelle restanti spese di gestione e accollata al consumatore finale.
Il Tribunale federale ha d'altronde confermato nella sua giurisprudenza (DTF 107 II 57, consid. 7; DTF 110 II 61, consid. 7) che secondo la CBE - alla quale la LDA deve conformarsi - la ricezione mediante la rete via cavo giustifica una remunerazione separata quando si sia in presenza di due prestazioni rilevanti per il diritto d'autore, indipendentemente dal fatto che si tratti di emissioni svizzere o estere. Per tale motivo, in occasione della revisione totale della LDA nel 1992, il legislatore svizzero non ha seguito l'esempio dell'Austria e ha respinto l'argomento della presunta doppia imposizione degli abbonati alla rete via cavo.
A siffatte considerazioni di principio occorre aggiungere che la formulazione proposta per un nuovo capoverso 1bis dell'articolo 22 LDA non è adeguata a ottenere l'effetto auspicato. In virtù dell'articolo 60 LDA, l'ammontare dell'indennità per l'impresa di distribuzione mediate la rete via cavo non è calcolato in base al numero di programmi ritrasmessi ma in funzione delle entrate lorde conseguite dall'impresa di distribuzione mediante la rete via cavo. Qualora si escludesse la ritrasmissione dei programmi del servizio pubblico dal diritto di ritrasmissione, le imprese di distribuzione mediante la rete via cavo dovrebbero comunque continuare a versare le indennità fissate dalla tariffa comune 1 (TC 1) fondandosi sulle entrate lorde conseguite. Per contro in occasione della ripartizione ai titolari dei diritti delle indennità incassate, i programmi del servizio pubblico non potrebbero più entrare in linea di conto. Visto che gli autori e gli interpreti svizzeri partecipano in modo preponderante ai programmi svizzeri, la modifica proposta comporterebbe soprattutto una diminuzione delle entrate di questi ultimi e gli importi percepiti per il diritto di ritrasmissione mediante la rete via cavo verrebbero ridistribuiti quasi esclusivamente all'estero.
In sintesi la nuova formulazione dell'articolo 22 LDA proposta non è conforme alla CBE e, considerati i criteri fissati dall'articolo 60 LDA per il calcolo delle indennità, avrebbe un effetto trascurabile sull'importo dovuto dall'impresa di distribuzione mediante la rete via cavo rispettivamente dall'abbonato alla rete via cavo. Tale formulazione comporterebbe invece una nuova ripartizione delle entrate derivanti dal diritto di ritrasmissione a scapito degli autori e degli interpreti svizzeri. Anche le esperienze fatte in Austria in seguito alla modifica legislativa, che ha riservato i diritti di ritrasmissione mediante la rete via cavo ai programmi stranieri, dimostrano tale circostanza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.