00.3344 · Mozione · 2000-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 321 impone il segreto professionale a ecclesiastici, avvocati, difensori, notai, revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, medici, dentisti, farmacisti, levatrici e agli ausiliari di questi professionisti. Queste persone sono punite, a querela di parte, con la detenzione o con la multa se "rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima". L'elenco di professioni menzionate dall'articolo 321 CP è definitiva. Alle persone che praticano queste professioni è permesso di rifiutare di deporre fatte salve le disposizioni della legislazione federale e delle legislazioni cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio (n. 3 dell'articolo 321 CP)
Da alcuni anni diverse organizzazioni professionali chiedono di essere menzionate nell'articolo 321 CP. Nel gennaio 1978 il Consiglio nazionale ha trasmesso un postulato Morf che invitava il Consiglio federale a completare l'elenco di categorie professionali dell'articolo 321 numero 1 CP segnatamente con gli educatori, gli assistenti sociali, gli orientatori professionali, i consulenti matrimoniali, gli psicologi e gli psicoterapeuti senza formazione medica. Inoltre il Consiglio federale avrebbe dovuto esaminare in che modo obbligare i Cantoni a riconoscere, nei loro ordinamenti processuali, il diritto di no deporre ai rappresentanti delle professioni menzionate (77.426 Postulato Morf. Segreto d'ufficio; Boll. Uff. 1978 N 15). L'8 maggio 1985 la Società svizzera di Psicologia (SGP/SSP) e l'Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP) chiesero, in una petizione, "l'esplicita menzione dell'obbligo del segreto professionale per psicologi e psicoterapeuti nell'ambito della nuova legge federale sulla protezione dei dati" (85.270 Società svizzera di Psicologia. Segreto professionale; Boll. Uff. 1986 N 1181). Esse chiesero inoltre un'estensione dell'elenco di professioni di cui all'articolo 321 CP. In una petizione del 4 giugno 1987 indirizzata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, l'Associazione svizzera dei professionisti dell'azione sociale (ASPAS) chiese di essere presa in considerazione nell'ambito di un'eventuale revisione dell'articolo 321 CP.
Il legislatore ha riconosciuto che la garanzia della riservatezza non è indispensabile soltanto per le professioni previste dall'articolo 321 CP. Per tale motivo esso disciplinò ulteriormente il segreto professionale nell'articolo 35 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). A querela di parte è infatti punibile "chiunque rivela in modo illecito i dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati". Fisioterapisti, dietisti e personale curante diplomato menzionati dall'autore della mozione rientrano nell'articolo 35 LPD nella medesima misura degli psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali ed educatori, se la loro professione richiede la conoscenza di dati personali segreti e degni di particolare protezione. Il 1° luglio 1993, quando la legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore, le premesse per chiedere una revisione dell'elenco di professioni di cui all'articolo 321 CP sono mutate. Anche se obiettivo e campo d'applicazione dell'articolo 35 LPD non sono del tutto paragonabili a quelli dell'articolo 321 CP, le richieste di chi voleva riconosciuto in modo più esteso il segreto professionale sono comunque state ampiamente esaudite. I professionisti che vengono necessariamente a conoscenza di dati confidenziali ma che non sono menzionati nell'articolo 321 CP sottostanno oggi al segreto professionale in base all'articolo 35 LPD.
Rimane in sospeso invece la richiesta, parimenti legata a un inserimento nell'articolo 321 CP, di alcune professioni di ottenere a livello federale il diritto di non deporre. Non è stato ritenuto opportuno assecondare tale rivendicazione in occasione dell'elaborazione della legislazione sulla protezione dei dati (FF 1988 II 425) ma essa è stata rinviata alla revisione della parte generale del Codice penale. Il Consiglio federale tuttavia rifiuta un'estensione dell'elenco delle professioni dell'articolo 321 capoverso 1 CP nell'ambito di suddetta revisione (FF 1999 1829 segg.) poiché sedes materiae del diritto di non deporre è il diritto procedurale. Nella procedura penale unitaria attualmente in elaborazione e che sarà sottoposta a consultazione nel 2001, il diritto di non deporre verrà disciplinato a livello di tutta la Svizzera. Occorrerà esaminare nell'ambito di questo nuovo disciplinamento se e in che misura vada modificato l'articolo 321 CP.
In considerazione di quanto precede il Consiglio federale è disposto ad accettare la richiesta della mozione nella forma del postulato e a esaminarla nell'ambito dell'unificazione della procedura penale attualmente in corso
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.