Lexipedia

00.3356 · Mozione · 2000-06-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto è necessario correggere l'affermazione del mozionante secondo cui è in costante aumento il numero delle persone che sottostanno al diritto d'asilo. Dal mese di agosto 1999 a questa parte le partenze superano le entrate. Da quando si è smorzata la crisi in Kosovo il numero delle persone contemplate dalla legislazione sull'asilo è diminuito.

La situazione problematica creata dall'esecuzione degli allontanamenti come sempre è nota al Consiglio federale. Come già esposto nella risposta alla mozione Eberhard (99.3494 - Rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti. Istituzione di un'organizzazione nazionale indipendente), il Dipartimento federale di giustizia e polizia e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia CDCGP il 7 novembre 1997 hanno istituito un gruppo di lavoro per elaborare proposte di collaborazione efficace ed effettiva tra Confederazione e Cantoni nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento. Nel frattempo, le 70 misure decise in base alle raccomandazioni del gruppo di lavoro sono state realizzate da parte della Confederazione. Trattasi soprattutto delle seguenti misure:

* L'istituzione della nuova divisione Rimpatrio presso l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR)

Nel frattempo la nuova unità organizzativa dell'UFR ha assunto le 33 persone previste e dal 1° maggio 2000 è pienamente operativa. Essa è responsabile dell'acquisizione centralizzata dei documenti di viaggio, attualmente presso i 53 più importanti Paesi di provenienza, nonché del sostegno all'esecuzione nell'intero settore dell'asilo e degli stranieri (art. 22a LDDS) come ad es. coordinamento e organizzazione dei rimpatri coatti. Inoltre la divisione sta allestendo a Zurigo-Kloten un servizio aeroportuale per il Ticketing e Routing centralizzati.

* L'istituzione di un controllo della procedura e dell'esecuzione

Con questo strumento di controllo e di gestione si intende contribuire in futuro a una maggiore trasparenza nel settore dell'esecuzione e garantire uno svolgimento più efficiente degli incarichi federali e cantonali.

* L'istituzionalizzazione della collaborazione con il DFAE

Nella divisione specialistica Rimpatrio presso l'UFR, a contare dall'ottobre 1999 sono stati assunti funzionari consolari del DFAE esperti di tutte le zone geografiche in quanto, nell'ambito dell'esecuzione, mettono a profitto la loro pluriennale esperienza all'estero e il know-how acquisito negli Stati di provenienza. Inoltre sono stati istituzionalizzati i contatti dell'UFR con gli uffici all'estero. Si è intensificata la formazione e il perfezionamento del personale consolare nelle questioni di migrazione, in particolare nell'ambito esecutivo. Il DFAE, su richiesta dell'UFR, interviene inoltre in Svizzera presso le rappresentanze degli Stati di provenienza sostenendo gli sforzi delle autorità incaricate dell'esecuzione per procurare i documenti di viaggio.

* Corsi comuni di informazione e formazione DFAE-DFGP

* Applicazione della condizionalità politica nelle relazioni internazionali (clausole di collaborazione)

Il 20 settembre 1999 il Consiglio federale ha deciso di applicare la condizionalità politica nell'ambito dei rapporti con l'estero. Uno dei criteri di applicazione della condizionalità politica è il rifiuto di cooperare nell'ambito della riammissione dei propri cittadini. Se lo scopo e la proporzionalità lo giustificano la Svizzera può far dipendere le proprie prestazioni da un'efficace collaborazione nell'ambito della migrazione. L'applicazione della condizionalità politica - che non avviene automaticamente - mira anche a rendere possibile il ritorno nei Paesi di provenienza delle persone la cui presenza in Svizzera non può essere regolarizzata. Ad esempio, le prestazioni nel quadro della collaborazione tecnica possono essere vincolate a una maggiore cooperazione dei Paesi di provenienza per quanto concerne la migrazione. Con questa nuova politica la Svizzera è riuscita altresí ad aprire vie di ritorno in Kosovo attraverso la Macedonia e l'Albania.

* Il promovimento del ritorno volontario e debito nel quadro dei nuovi programmi per Paesi

L'attuale Programma di aiuto al ritorno e reinserimento Kosovo sta raccogliendo molti successi. Durante la fase I e II del ritorno sono partite per il Kosovo fino al 1° settembre 2000 in totale 31'984 persone. Il Consiglio federale continuerà ad attribuire grande importanza al promovimento del ritorno volontario e debito. L'UFR e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) hanno istituzionalizzato la cooperazione nell'ambito dell'aiuto individuale al ritorno e al reinserimento come anche dell'aiuto strutturale collettivo in loco nel quadro del gruppo direttivo interdipartimentale Aiuto al ritorno (GDI). Mediante l'istituzione di nuovi gruppi incaricati del progetto l'UFR e la DSC hanno dato avvio all'elaborazione di nuovi programmi nazionali specifici.

Dal canto loro, i Cantoni si sono impegnati ad aumentare il personale e a professionalizzare gli organi incaricati dell'esecuzione. La realizzazione delle misure cantonali è già sulla buona via.

Le misure prese da Confederazione e Cantoni per ottimizzare e professionalizzare il settore dell'esecuzione dall'inizio di giugno 2000 saranno sottoposte a una prima grande prova di affidabilità nel quadro della realizzazione operativa del Rimpatrio Kosovo III fase. Gli sforzi dei Cantoni in connessione con la conseguente esecuzione degli allontanamenti verranno sostenuti da parte della Confederazione mediante un sistema speciale di pagamento (scopi prestabiliti). Nel quadro del gruppo di lavoro "Finanziamento del settore dell'asilo" viene inoltre verificata la realizzazione di altri provvedimenti che dovrebbero rivelarsi positivi per l'esecuzione degli allontanamenti. Attualmente, il Consiglio federale non vede quindi la necessità di prendere altri provvedimenti.

Quanto alla proposta di correzioni nelle procedure di ricorso va rammentato che già oggi esiste soltanto una procedura di ricorso ordinaria, segnatamente quella davanti alla Commissione di ricorso in materia d'asilo, indipendente dall'Amministrazione, che decide in ultima istanza. Le procedure di riesame e di revisione sono rimedi giuridici straordinari. Fondamentalmente i rimedi giuridici straordinari non ostacolano l'esecuzione. Conseguentemente esistono già i fondamenti giuridici necessari che, in caso di adozione di rimedi giuridici straordinari, rendono possibile una procedura o l'esecuzione molto semplificata degli allontanamenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.