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00.3368 · Mozione · 2000-06-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF è applicata dall'INSAI e dagli assicuratori ai sensi dell'art. 68 LAINF (istituti di assicurazione privati, casse malati e casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni). Tuttavia le imprese menzionate all'art. 66 LAINF sono assicurate d'obbligo all'INSAI. Conformemente all'art. 4 LAINF le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo possono assicurarsi a titolo facoltativo contro gli infortuni. L'art. 5 LAINF precisa che le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa.

L'autore della mozione chiede che venga chiarito se la ripartizione del mercato prevista dalla legge nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si applica anche all'assicurazione facoltativa. Fino ad oggi, né la dottrina né la giurisprudenza hanno risposto a questo interrogativo. Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa rari sono i casi in cui è stato inoltrato un ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni. In una sentenza non ancora pubblicata del 9 dicembre 1999 la massima istanza giudiziaria ha stabilito tra l'altro che secondo l'esatta interpretazione dell'art. 5 LAINF le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria vanno applicate a quella facoltativa solo nel caso in cui questo sembri ragionevole. L'espressione "per analogia" può voler dire soltanto che è possibile ammettere deroghe se il diverso carattere dei due settori lo giustifica.

Gli assicuratori LAINF affermano di offrire nella prassi l'assicurazione facoltativa solo nei loro ambiti di competenza. Gli assicuratori LAINF privati non praticano nemmeno tariffe particolari per i lavoratori indipendenti e i loro familiari che possiedono un'impresa che rientra nell'ambito di competenza dell'INSAI. Finora, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha ricevuto nessun intervento e soltanto pochissime domande che chiedessero di fare luce sulla situazione. Visto che nell'assicurazione facoltativa, rispetto a quella obbligatoria, si constata che il rischio di infortunio è più elevato e il periodo durante il quale si riscuotono le indennità giornaliere è notevolmente più lungo, i premi - se confrontati con i prodotti delle assicurazioni di diritto privato (le cui condizioni possono essere concordate con maggiore libertà) - sono relativamente alti. Perciò l'assicurazione facoltativa secondo la LAINF non è di importanza capitale per le PMI.

Considerando questa situazione, il Consiglio federale è del parere che la questione non sia abbastanza urgente da necessitare di un intervento e che quindi potrà essere chiarita anche in occasione di una futura revisione della LAINF.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.