00.3370 · Interpellanza · 2000-06-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella risposta alla mozione Fankhauser del 9 dicembre 1997 (Amnistia per persone senza documenti; 97.3577) il Consiglio federale ha illustrato in modo esaustivo i motivi del rifiuto di un'amnistia generale per le persone che si trovano in Svizzera senza regolare titolo di soggiorno. Per quanto riguarda i casi di rigore già oggi potrebbero essere proposte soluzioni per risolvere casi concreti. Ciò non comporta alcun cambiamento del disegno, posto in consultazione, di nuova legge sugli stranieri. Nel 1999 sono stati concessi per motivi umanitari permessi di dimora a circa 4'400 persone che non adempiono le usuali condizioni di ammissione.
Anche nel confronto con altri Paesi europei la politica svizzera in materia di asilo e di stranieri tiene conto in ampia misura delle questioni umanitarie. Basta pensare all'ammissione provvisoria avvenuta nel frattempo delle persone giunte dal Kosovo e al programma di ritorno nonché all'azione umanitaria 2000 decisa dal Consiglio federale il 1° marzo 2000. Nell'ambito di questa azione sono state ammesse a titolo provvisorio circa 13'000 persone provenienti dal settore dell'asilo e degli stranieri che sono arrivate in Svizzera prima del 31 dicembre 1992.
2. L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) competente in materia ha avuto un colloquio con la signora Fankhauser in merito al rilascio del permesso a stranieri che risiedono in Svizzera senza regolare titolo di soggiorno. In seguito si è svolta una discussione con il comitato consultivo dell'Associazione dei capi della polizia cantonale (ACPS) nonché dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL). Il tema è stato trattato anche in occasione della giornata informativa e di lavoro delle autorità della polizia degli stranieri dell'UFDS del 4 maggio 2000. Durante l'incontro si è ribadito che le esigenze del Tribunale federale per il rilascio di un permesso di dimora devono essere in linea di principio soddisfatte anche per gli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro Paese. Altrimenti avrebbero vantaggi rispetto ad altri stranieri che risiedono legalmente in Svizzera e che sono costretti a partire dopo un soggiorno provvisorio (p. es. ex richiedenti l'asilo e studenti). Le autorità cantonali sono state esortate a esaminare con attenzione i singoli casi e a consultare, se del caso, l'UFDS per garantire la parità di trattamento.
3. Il Consiglio federale non ritiene ancora necessaria l'istituzione di una commissione indipendente (vedi anche risposta alla mozione Fankhauser del 9 dicembre 1997).
4. Il DFGP è disposto in un secondo tempo a incontrare per una discussione le autorità cantonali e le organizzazioni interessate.
Risposta del Consiglio federale.