00.3402 · Interpellanza · 2000-06-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Il Consiglio federale parte dal principio che le misure volte a promuovere la società dell'informazione, così come descritte nella sua strategia, devono essere attuate a livello federale da parte degli Uffici e dei Dipartimenti competenti e finanziate nell'ambito del bilancio ordinario. Nella sua decisione del 5 luglio 2000 relativa al secondo rapporto del Gruppo di coordinamento Società dell'informazione (GCSI), il Consiglio federale ha preso atto del fatto che, secondo le stime del GCSI, il finanziamento di progetti di grande portata nel settore dell'e-government (governo elettronico) e il finanziamento della campagna di formazione supereranno considerevolmente il bilancio ordinario degli Uffici responsabili e che, per questo motivo, sono necessari mezzi supplementari. Occorre inoltre prevedere ulteriori fondi anche per finanziare gli sforzi di comunicazione per sensibilizzare la popolazione alla questione dell'e-government. Il 30 agosto 2000, nel quadro della discussione sul bilancio, il Consiglio federale ha deciso di integrare il necessario aumento dei crediti nel bilancio preventivo 2001 e nel piano finanziario 2002 - 2004. Il preventivo 2001 viene così aumentato di 28,97 milioni di franchi per il settore dell'e-Government e di 5,74 milioni di franchi per il settore della formazione. Il piano finanziario 2002-2004 prevede altri 23,74 milioni di franchi per progetti relativi all'e-Government e 8,529 milioni per progetti nel settore della formazione. La decisione definitiva spetta al Parlamento.
Domanda 2
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza che riveste un'offerta di prestazioni attraente e accessibile via Internet da parte dell'Amministrazione federale agli abitanti della Svizzera. Per questo motivo, nella già citata decisione del 30 agosto 2000, ha previsto di finanziare il cosiddetto "guichet virtuel" che, oltre a quelli federali, offre l'accesso ai servizi comunali e cantonali.
Domanda 3
Conformemente all'art. 66 LTC1, al successore delle PTT, la Swisscom, incombe l'obbligo di garantire il servizio universale fino alla fine del 2002. Il collegamento analogico a Internet mediante la rete telefonica esistente, con una velocità di trasmissione che raggiunge i 56 kBit/s, fa parte di quest'obbligo. Inoltre, Swisscom offre a livello nazionale collegamenti ISDN con un'ampiezza di banda di 64 e addirittura di 128 kBit/s. Attualmente si sta esaminando se, in occasione della pubblica gara del 2003 per l'aggiudicazione di concessioni del servizio universale, occorra includere altri servizi nella gamma di prestazioni del servizio universale. Ad ogni modo è possibile prendere in considerazione anche altri fornitori per l'adempimento di questo mandato. Nel quadro delle "Public Private Partnerships", l'Amministrazione sta valutando la possibilità di ulteriori collaborazioni con l'economia privata al fine di estendere maggiormente "l'accesso per tutti".
Domanda 4
Giusta l'art. 16 cpv. 3 LTC, il Consiglio federale è incaricato di adeguare periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e all'evoluzione tecnica. Il messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni prevede che il Consiglio federale può ordinare un'estensione del servizio universale se le prestazioni in questione sono ampiamente diffuse e contribuiscono in modo considerevole all'integrazione sociale ed economica. Tuttavia, occorre fare in modo che i costi non coperti possano essere finanziati dal settore in questione e, in definitiva, dall'insieme dei consumatori2. Il Consiglio federale ritiene che il servizio universale debba essere definito nel modo più neutrale possibile per quanto concerne le tecnologie, in modo da non ostacolare oltremodo la concorrenza tra i fornitori di servizi.
Attualmente, l'UFCOM sta esaminando se occorre adattare il contenuto e la portata degli obblighi che incombono al titolare della concessione per il servizio universale, in vista della messa a concorso, nel 2003, della concessione per il servizio universale. Occorre inoltre determinare fino a che punto si debba garantire a tutta la popolazione l'accesso a servizi con elevate velocità di trasmissione dati. In ultima analisi, anche in futuro sarà comunque il mercato a soddisfare, in un regime di concorrenza, la domanda di servizi di questo tipo.
Domanda 5
La questione del servizio universale è completamente indipendente da quella volta a sapere chi è proprietario dell'impresa incaricata di fornire il servizio universale. Quest'ultima (sia privata sia pubblica) è tenuta, per tutta la durata della concessione, a fornire le prestazioni del servizio universale all'insieme della popolazione della zona di concessione (art. 14 cpv. 1 LTC in relazione all'art. 20 OST3). Attualmente la zona di concessione comprende tutta la Svizzera, ma la Commissione federale delle comunicazioni può decidere se, nel 2003, mettere a concorso il servizio universale per singole zone o per tutto il territorio. Naturalmente la portata del servizio universale e le relative condizioni rimarranno identiche per tutta la Svizzera anche in caso di aggiudicazione per singole zone.
Le future concessioni per il servizio universale saranno attribuite in base a un concorso fondato su determinati criteri e rilasciate ai candidati che non faranno richiesta di contributi d'investimento e che soddisferanno al meglio i criteri stabiliti (art. 9 cpv. 1 OST e art. 12 cpv. 1 OST). Se tutti i candidati chiedono contributi d'investimento, ottiene l'aggiudicazione quello che nella propria offerta presenta il rapporto più vantaggioso tra la prestazione offerta e i contributi d'investimento necessari (art. 12 cpv. 2 OST). I contributi d'investimento sono finanziati dalle tasse di concessione riscosse sui servizi di telecomunicazione e stabiliti proporzionalmente alle cifre d'affari dei servizi dati in concessione assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (art. 38 LTC). Nel caso in cui nessun fornitore è disposto ad offrire le prestazioni del servizio universale senza contributi d'investimento, gli obblighi legati al servizio universale che generano costi d'investimento non coperti dovranno essere finanziati, dal 2003, con una tassa sui servizi di telecomunicazione.
Risposta del Consiglio federale.