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00.3406 · Interpellanza · 2000-06-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ad inizio luglio, il Consiglio federale è stato informato dal Dipartimento federale dell'interno sul procedere dei lavori preparatori in vista della creazione di un osservatorio della salute come richiesto dall'autrice dell'interpellanza. Questo osservatorio deve preparare i dati e le informazioni esistenti in Svizzera sullo stato di salute e l'igiene di vita della popolazione nonché sulle prestazioni e l'utilizzazione delle istituzioni della sanità e metterli a disposizione della politica della salute in maniera adeguata per gli utenti. Esso è strutturato quale rete di informazioni e non procede direttamente a rilevamenti statistici. Si concentra sull'utilizzazione di dati già esistenti e contribuisce al miglioramento dei fondamenti dei dati. L'osservatorio della salute deve fornire le prestazioni seguenti: Monitoring e Surveillance (segnalazione tempestiva) con un insieme di indicatori appropriati e brevi rapporti nonché un rapporto sulla sanità per la Svizzera e i singoli Cantoni. Le informazioni dell'osservatorio della salute possono essere utilizzate per definire priorità e strategie della politica sanitaria a livello nazionale e cantonale, per pianificare provvedimenti preventivi e prestazioni di assistenza, per calcolare la redditività e per effettuare paragoni tra i Cantoni o tra la Svizzera e altri Paesi. L'osservatorio può adempiere a questi compiti a due condizioni: da un lato si deve avere una statistica sanitaria efficiente in grado di fornire i dati necessari e dall'altro la Confederazione e i Cantoni devono mettere a disposizione mezzi finanziari e personale a sufficienza per la sua creazione e il suo funzionamento.

2. La LAMal responsabilizza i pazienti già attraverso la riscossione di una partecipazione ai costi che consiste in una franchigia e in un'aliquota percentuale. Gli assicurati, in particolare in Romandia, utilizzano sovente le forme particolari d'assicurazione a loro disposizione, facendo capo ad esempio alle franchigie più elevate. La LAMal prevede l'assicurazione con bonus che, per il momento, non riscuote molto successo presso gli assicurati. Nonostante nel 1998 si sia potuto constatare un leggero aumento (+ 2,9%), il numero di assicurati che hanno optato per questa soluzione rimane basso: essi sono infatti 11'800 e rappresentano solo lo 0,1% circa dell'effettivo totale (Statistiques de l'assurance-maladie, OFAS, 1998). Va inoltre sottolineato che gli sforzi profusi per responsabilizzare i pazienti devono includere ed includono anche la promozione della salute e le campagne di prevenzione delle malattie e degli infortuni. La Confederazione collabora con i Cantoni, competenti nel quadro della prevenzione, allo sviluppo delle sinergie utili presenti in questo settore. Il 29 maggio 2000, in occasione della seconda giornata costitutiva del progetto di politica nazionale della salute, in una prima fase i partecipanti (Confederazione e Cantoni) hanno definito "l'empowerment" della popolazione quale tema prioritario. I lavori preliminari in vista della realizzazione di questo tema incombono al gruppo pilota paritario del progetto di politica nazionale della salute.

3. a) Il Consiglio federale è del parere che gli assicuratori-malattia, nel nostro sistema d'assicurazione malattie obbligatoria, siano in ogni caso partner dei fornitori di prestazioni con i quali devono stipulare convenzioni tariffali. Esso non intende modificare tale principio. Comunque, in base al loro statuto, gli assicuratori-malattia sono anche organi incaricati dell'esecuzione di compiti pubblici e vengono controllati dalla Confederazione nell'ambito della gestione finanziaria e dei premi. Il Consiglio federale non è disposto a rinunciare a questa vigilanza, essenziale soprattutto in un regime d'assicurazione obbligatoria, ed ha pure chiesto, e ottenuto dal Parlamento, che nella prima revisione parziale della LAMal gli strumenti di sanzione a disposizione dell'autorità di vigilanza vengano completati.

b) Il catalogo delle prestazioni ospedaliere CPO menzionato dall'autrice dell'interpellanza è la convenzione tariffale a livello nazionale valida per gli assicuratori sociali della Confederazione (assicurazione contro gli infortuni / assicurazione militare / assicurazione invalidità), applicata attualmente per il rimborso delle prestazioni ospedaliere e per la quale, in relazione agli assicuratori sociali della Confederazione, non si prevede nessuna autorizzazione da parte delle autorità. Nel quadro dell'assicurazione malattie vige tuttavia un sistema tariffale federativo, secondo il quale il catalogo delle prestazioni ospedaliere viene applicato soltanto se gli assicuratori-malattie e gli ospedali si accordano in questo senso o se, in mancanza di una convenzione, l'esecutivo cantonale competente lo stabilisce. Nell'applicazione della tariffa per singola prestazione, la LAMal impone invece ora una struttura tariffale uniforme a livello svizzero (valore astratto di ogni prestazione e la relazione tra i valori delle prestazioni). In questo senso la TarMed concordata da assicuratori sociali della Confederazione, assicuratori-malattie, ospedali e corpo medico è stata eleborata quale struttura tariffale applicabile - per quanto riguarda le prestazioni mediche ambulatoriali - a tutte le assicurazioni sociali.

c) Il Consiglio federale non è al corrente dell'esistenza di disparità tra il testo legale in lingua tedesca e quello in lingua francese e può soltanto incoraggiare l'autrice dell'interpellanza a sottomettere i problemi da lei conosciuti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Se questo problema riguarda la traduzione delle tariffe si dovrebbero informare i partner tariffali.

d) Il Consiglio federale parte dal presupposto che i problemi di applicazione e interpretazione esistenti tra i diversi partner vengano risolti o direttamente o dalle istituzioni previste a questo scopo. Esso considererebbe inoltre inopportuno da parte sua intervenire in problemi cantonali, in particolare in quelli legati alla fatturazione delle prestazioni dovute all'applicazione del prodotto informatico Hospis in due ospedali di Neuchâtel.

4. La struttura tariffale uniforme a livello nazionale è prevista dalla LAMal ed è competenza del Consiglio federale avallare i risultati dei negoziati tra le parti. L'introduzione di una struttura tariffale uniforme aumenta la comparabilità richiesta così come la trasparenza e facilita a medio termine la correzione di differenze ingiustificate. Il Consiglio federale non può invece fissare un valore uniforme del punto applicabile a tutta la Svizzera. Tale valore dovrebbe essere concordato dai partner tariffali. Di conseguenza sarà decisiva la convenzione risp. la determinazione del valore del punto che avverrà a livello cantonale. Una possibilità di controllo per garantire un'introduzione, neutrale dal punto di vista dei costi, della tariffa per singola prestazione valida in tutta la Svizzera sarebbe per esempio di stabilire una fascia di oscillazione per i valori del punto cantonali. Va in fine fatto notare che il Sorvegliante dei prezzi ha la competenza di esprimersi in merito alle tariffe proposte.

5. Per quanto riguarda la distribuzione dei redditi all'interno del corpo medico, uno degli obiettivi nell'ambito dell'elaborazione della TarMed era di rivalutare le prestazioni intellettuali. Se questo dovesse condurre a una ridistribuzione dei redditi tra medici generalisti e specialisti, il Consiglio federale lo considererebbe come risultato delle trattative tra i partner tariffali. Il Consiglio federale può solo approvare o non approvare la struttura tariffale, ma non ha la competenza di modificarla nel quadro della procedura di approvazione. Per quanto riguarda il valore dei punti, il Consiglio federale è autorità di ricorso.

6. Il Consiglio federale condivide il parere espresso dall'autrice dell'interpellanza e si sforza di sviluppare il principio "a ciascuno il suo lavoro". Quindi, per esempio nell'ambito della garanzia della qualità, nel dicembre del 2000 l'UFAS organizzerà per i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le istituzioni politiche decisionali un convegno sui provvedimenti da prendere al fine di garantire la sicurezza dei pazienti.

7. L'introduzione di un numerus clausus in certe professioni della sanità è un problema complesso. Rispondendo a un'interpellanza Guisan (98.3176), il Consiglio federale sottolineava i seri problemi insiti nell'introduzione di strumenti di regolazione applicabili a un dato corpo professionale che, inoltre, non risolvono la delicata questione legata alla definizione del numero di professionisti di cui il nostro Paese necessita per garantire una distribuzione ottimale delle cure all'insieme della popolazione. Esso vuole ricordare che certe università, in particolare nella Svizzera tedesca, hanno introdotto un numerus clausus nella facoltà di medicina e che sarà interessante valutare le ripercussioni di queste decisioni tenendo comunque presente che una tale limitazione può produrre un effetto solo a medio termine, ovvero tra almeno 10 anni.

8. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che a causa della struttura federativa del settore sanitario, l'accordo con l'assicurazione malattia disciplinata dalla Confederazione comporta una serie di questioni legate alla realizzazione. Tuttavia va ricordato che introducendo per i Cantoni l'obbligo di prendere a carico una parte dei costi dovuti a cure ospedaliere extracantonali per alleviare gli assicuratori, il legislatore non aveva l'intenzione di rafforzare il significato delle strutture cantonali. In questo modo si voleva piuttosto incoraggiare la collaborazione tra i Cantoni nonché la pianificazione ospedaliera intercantonale. Infatti già nel sistema odierno è auspicabile che i Cantoni concludano accordi intercantonali sull'assunzione dei costi. Inoltre, nel progetto sulla nuova perequazione finanziaria, il Consiglio federale ha proposto effettivamente una pianificazione nazionale della medicina di punta onerosa, lasciandone tuttavia la realizzazione ad un Concordato dei Cantoni. Nel quadro della prossima revisione parziale della LAMal sul finanziamento ospedaliero il Consiglio federale prevede inoltre di rafforzare gli incentivi per una pianificazione ospedaliera intercantonale.

9. Con la nuova regolamentazione prevista nell'ambito del finanziamento ospedaliero ci si deve in pratica allontanare dal finanziamento per stabilimento e dirigersi verso un finanziamento basato sulle prestazioni. Questa misura non deve influenzare l'autonomia degli ospedali, bensì introdurre un rimborso delle cure ospedaliere orientato sulle prestazioni. Per quanto riguarda l'orientamento al guadagno degli ospedali, esso dipende dal loro assetto organizzativo e non dalla LAMal. Già attualmente gli ospedali potrebbero impiegare correntemente utili e ricavi per ampliare le proprie strutture o continuare con la loro attività.

Risposta del Consiglio federale.