00.3407 · Mozione · 2000-06-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La LMI è una delle misure intese a rivitalizzare l'economia di mercato e si prefigge, rimuovendo gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza previsti dal diritto cantonale e comunale e abbattendo gli ostacoli alla mobilità, di accrescere la competitività in Svizzera nonché di rafforzare la piazza economica svizzera nel contesto internazionale. La soppressione di inutili restrizioni alla concorrenza nel diritto pubblico deve servire a rimediare alla segmentazione dei mercati svizzeri nonché a ridurre il livello eccessivo dei prezzi e la tensione fra il settore delle esportazioni e l'economia interna protetta. La LMI riveste inoltre un'importanza sociopolitica, in quanto il promovimento della mobilità delle persone e delle imprese e l'intensificazione dei contatti commerciali intercantonali rafforzano la coesione del nostro Paese. Inoltre, la LMI contribuisce ad attuare il diritto fondamentale della libertà economica (art. 27 Cost.; Messaggio del 23 novembre 1994 concernente la legge federale sul mercato interno, FF 1995 I 1025 e segg.).
Nel suo rapporto del 27 giugno 2000 relativo agli effetti della legge sul mercato interno (LMI) sulla libera circolazione delle persone e dei servizi in Svizzera, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) giunge alla conclusione che esiste un divario fra gli obiettivi perseguiti dalla LMI e i suoi effetti concreti. Essa aderisce quindi sostanzialmente alle conclusioni dell'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (Rapporto di lavoro dell'11 febbraio 2000: "Valutazione: qual è il grado di apertura del mercato interno svizzero?"). Nella valutazione sono stati integrati i due settori strettamente interdipendenti delle prestazioni di lavoro e di servizio, escludendo gli appalti pubblici, le costruzioni e la circolazione dei capitali.
La CdG attribuisce le lacune costatate fra l'altro al meccanismo di applicazione, secondo il quale le persone colpite da una restrizione di accesso al mercato devono far valere i diritti che derivano loro dalla LMI per via giudiziaria. Le procedure giudiziarie, tuttavia, sono normalmente lunghe, costose e sovente dall'esito incerto. Spesso, i vantaggi che derivano da un ricorso sono assai inferiori ai costi e agli oneri sostenuti, per cui le persone lese rinunciano facilmente a questa possibilità, soprattutto quando si tratta di mercati di piccole dimensioni. Dal canto suo, la Commissione della concorrenza (ComCo), preposta alla vigilanza sull'applicazione della legge, non può adottare nell'ambito della LMI decisioni vincolanti per i Cantoni o i Comuni. Essa può esclusivamente formulare raccomandazioni o redigere perizie.
Dando alla Commissione della concorrenza un diritto di ricorso contro tutte le forme di restrizioni di diritto pubblico del libero accesso al mercato, giusta l'articolo 9 capoverso 1 della LMI, la posizione della ComCo verrebbe decisamente rafforzata nell'ambito dell'attuazione di questa legge.
Essa avrebbe così la possibilità di procedere in modo mirato contro restrizioni illecite dell'accesso al mercato e di accelerare la realizzazione del mercato interno svizzero. L'applicazione della LMI non dipenderebbe più pertanto solamente dalle persone interessate, che verrebbero sgravate dai costi connessi ad un procedimento giudiziario. Un intervento da parte della Commissione della concorrenza al posto delle persone lese ridurrebbe inoltre il rischio di svantaggi personali che potrebbero derivare dal ricorso a rimedi giuridici, soprattutto quando si tratti di piccoli mercati.
Se, sotto l'aspetto materiale, vi sarebbero buoni motivi per accogliere la mozione, il sistema di protezione giuridica della LMI solleva alcune questioni circa l'applicazione della legge. La LMI è sostanzialmente una concretizzazione della libertà economica, e ciò in primo luogo nei confronti dei Cantoni. Per questo motivo, essa prevede un sistema di protezione giuridica incentrato espressamente sulla violazione dei diritti fondamentali da parte del diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza non possono essere impugnate con un ricorso amministrativo, bensì con un ricorso di diritto pubblico (art. 9 cpv. 2 LMI). Secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, tuttavia, le autorità federali non hanno per principio diritto di ricorrere nel caso di ricorsi di diritto pubblico (art. 88 OG). Occorre pertanto esaminare se questo sistema deve essere modificato accordando un diritto speciale di ricorso alle autorità, oppure come si potrebbe, nell'ottica della futura legge sul Tribunale federale, rispondere in modo adeguato alle preoccupazioni dell'autore della mozione nell'ambito della revisione totale della legge sull'organizzazione giudiziaria.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.