00.3408 · Mozione · 2000-06-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La LMI è una delle misure intese a rivitalizzare l'economia di mercato e si prefigge, rimuovendo gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza previsti dal diritto cantonale e comunale e abbattendo gli ostacoli alla mobilità, di accrescere la competitività in Svizzera nonché di rafforzare la piazza economica svizzera nel contesto internazionale. La soppressione di inutili restrizioni alla concorrenza nel diritto pubblico deve servire a rimediare alla segmentazione dei mercati svizzeri nonché a ridurre l'eccessivo livello dei prezzi e la tensione fra il settore delle esportazioni e l'economia interna protetta. La LMI riveste inoltre un'importanza sociopolitica, in quanto il promovimento della mobilità delle persone e delle imprese e l'intensificazione dei contatti commerciali intercantonali rafforzano la coesione del nostro Paese. Inoltre, la LMI contribuisce ad attuare il diritto fondamentale della libertà economica (art. 27 Cost.; Messaggio del 23 novembre 1994 concernente la legge federale sul mercato interno, FF 1995 I 1025 e segg.).
Nel suo rapporto del 27 giugno 2000 relativo agli effetti della legge sul mercato interno (LMI) sulla libera circolazione delle persone e dei servizi in Svizzera, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) giunge alla conclusione che esiste un divario fra gli obiettivi perseguiti dalla LMI e i suoi effetti concreti. Essa aderisce quindi sostanzialmente alle conclusioni dell'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (Rapporto di lavoro dell'11 febbraio 2000: "Valutazione: qual è il grado di apertura del mercato interno svizzero?"). Nella valutazione sono stati integrati i due settori strettamente interdipendenti delle prestazioni di lavoro e di servizio, escludendo gli appalti pubblici, le costruzioni e la circolazione dei capitali.
La CdG-N è dell'avviso che la Commissione della concorrenza dovrebbe poter regolarmente difendere il suo parere nei procedimenti davanti al Tribunale federale, permettendo in tal modo di sensibilizzare maggiormente il Tribunale federale ai principi del mercato interno.
Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 della LMI, la Commissione della concorrenza può già oggi essere sentita nel procedimento davanti al Tribunale federale. Rientra pertanto nel potere discrezionale del Tribunale federale decidere, nel caso specifico, di chiedere o meno una perizia alla Commissione della concorrenza. Se il Tribunale federale non lo ritiene opportuno, esso può rinunciare a tale richiesta. Questa regolamentazione è conforme all'articolo 21 capoverso 3 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110) secondo cui il Tribunale federale, fatte salve le disposizioni speciali, è indipendente e soggiace soltanto alla legge nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie.
Il Consiglio federale ritiene quindi che non sia opportuno obbligare l'autorità giudiziaria suprema a chiedere una perizia della Commissione della concorrenza nelle questioni attinenti alla LMI.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.