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00.3409 · Postulato · 2000-06-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La LMI è una delle misure intese a rivitalizzare l'economia di mercato e si prefigge, rimuovendo gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza previsti dal diritto cantonale e comunale e abbattendo gli ostacoli alla mobilità, di accrescere la competitività in Svizzera nonché di rafforzare la piazza economica svizzera nel contesto internazionale. La soppressione di inutili restrizioni alla concorrenza nel diritto pubblico deve servire a rimediare alla segmentazione dei mercati svizzeri nonché a ridurre l'eccessivo livello dei prezzi e la tensione fra il settore delle esportazioni e l'economia interna protetta. La LMI riveste inoltre un'importanza sociopolitica in quanto il promovimento della mobilità delle persone e delle imprese e l'intensificazione dei contatti commerciali intercantonali rafforzano la coesione del nostro Paese. Inoltre, la LMI contribuisce ad attuare il diritto fondamentale della libertà economica (art. 27 Cost.; Messaggio del 23 novembre 1994 concernente la legge federale sul mercato interno, FF 1995 I 1025 e segg.).

Nel suo rapporto del 27 giugno 2000 relativo agli effetti della legge sul mercato interno (LMI) sulla libera circolazione delle persone e dei servizi in Svizzera, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) giunge alla conclusione che esiste un divario fra gli obiettivi perseguiti dalla LMI e i suoi effetti concreti. Essa aderisce quindi sostanzialmente alle conclusioni dell'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (Rapporto di lavoro dell'11 febbraio 2000: "Valutazione: qual è il grado di apertura del mercato interno svizzero?"). Nella valutazione sono stati integrati i due settori strettamente interdipendenti delle prestazioni di lavoro e di servizio, escludendo gli appalti pubblici, le costruzioni e la circolazione dei capitali.

La CdG attribuisce le lacune costatate fra l'altro al meccanismo di applicazione, secondo il quale le persone colpite da una restrizione di accesso al mercato devono far valere i diritti che derivano loro dalla LMI per via giudiziaria. Le procedure giudiziarie, tuttavia, sono normalmente lunghe, costose e sovente dall'esito incerto. Spesso, i vantaggi che derivano da un ricorso sono assai inferiori ai costi e agli oneri sostenuti, per cui le persone lese rinunciano facilmente a questa possibilità, soprattutto quando si tratta di mercati di piccole dimensioni. Dal canto suo, la Commissione della concorrenza (ComCo), preposta alla vigilanza sull'applicazione della legge, non può adottare nell'ambito della LMI decisioni vincolanti per i Cantoni o i Comuni. Essa può esclusivamente formulare raccomandazioni o redigere perizie.

La CdG-N ritiene che un diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dei consumatori potrebbe migliorare l'applicazione della LMI.

La LMI è diretta contro le restrizioni illecite di accesso al mercato nell'ambito del diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Hanno diritto di accesso al mercato i cittadini svizzeri nonché gli stranieri con domicilio in Svizzera, che esercitano un'attività lucrativa. Queste persone hanno il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio svizzero, nella misura in cui l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel Cantone o Comune in cui hanno la loro sede o il loro domicilio. Per contro, i consumatori non sono protetti dalla LMI. Anche se le organizzazioni dei consumatori hanno già oggi la possibilità di rendere attente le autorità della concorrenza sulle disfunzioni del mercato interno svizzero, sarebbe ragionevole esaminare l'opportunità di creare un diritto di ricorso per le organizzazioni dei consumatori che consenta di applicare in modo più efficace la legge sul mercato interno (LMI).

Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.