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00.3412 · Mozione · 2000-07-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella decisione concernente il caso Kodak (DTF 126 III 129, cons. 9) il Tribunale federale ha dimostrato che la legge sui cartelli può trovare, attraverso la legislazione sui brevetti, un'applicazione per quanto concerne gli impedimenti alle importazioni parallele, offrendo così una motivazione per agire contro gli abusi di prezzi ad esse connessi. Una concretizzazione dell'articolo 3 capoverso 2 LCart concernente gli ostacoli alle importazioni parallele è stata considerata una questione prettamente giuridica.

La prassi futura della Commissione della concorrenza proverà se la via tracciata dal Tribunale federale, che permette di lottare contro gli abusi di prezzi in base all'articolo 7 (o anche all'articolo 5) LCart, sia effettivamente un mezzo efficace in tal senso. Il Consiglio federale ritiene errato procedere a correzioni di tipo legislativo già a questo stadio, in quanto la prassi potrebbe dimostrare che non è affatto necessario.

Infine, la proposta di modifica dell'articolo 3 capoverso 2 LCart influisce anche sulla portata e l'ampiezza dei diritti concernenti la proprietà immateriale; questa modifica collocherebbe pertanto tali diritti al di fuori delle relative leggi specifiche, cosa non auspicabile dal punto di vista della sistematica giuridica. Inoltre, con questa modifica, verrebbe implicitamente introdotto l'esaurimento regionale, il che potrebbe causare problemi rispetto agli impegni internazionali della Svizzera.

In più, questa aggiunta introdurrebbe nella LCart un divieto per se volto ad impedire le importazioni parallele. Un simile divieto escluderebbe, per ragioni di efficienza economica, qualsiasi giustificazione che potrebbe essere invece addotta in un'ottica di economia generale.

Del resto non è chiaro perché una disposizione della LCart, prevista per contrastare gli ostacoli alle importazioni parallele, si limiti ai casi nei quali le condizioni di commercializzazione in Svizzera e all'estero sono paragonabili. Non è escluso che vi sia un abuso ai sensi della legge sui cartelli qualora le condizioni di commercializzazione non siano equiparabili.

Tra l'altro l'aggiunta all'articolo 3 capoverso 2 LCart non sarebbe al posto giusto secondo la sistematica giuridica della LCart. L'articolo 3 LCart si trova al Capitolo 1 intitolato "Disposizioni generali" di detta legge. Se l'aggiunta in oggetto dovesse essere accettata, essa dovrebbe trovarsi al Capitolo 2: "Disposizioni di diritto materiale", Sezione 1: "Limitazioni illecite della concorrenza" in quanto si tratta di un divieto di diritto materiale degli ostacoli alle importazioni parallele. Un complemento all'articolo 3 capoverso 2 LCart potrebbe solo stabilire che gli impedimenti alle importazioni parallele rientrano nel campo d'applicazione della LCart. Questo è quanto il Tribunale federale ha già fatto, anche se non in maniera generale, nella decisione concernente il caso Kodak.

Se si considerasse questo divieto alla stessa stregua di un provvedimento di diritto cartellistico, si metterebbe in discussione la sua compatibilità con le attuali competenze della Confederazione in materia di diritto cartellistico ai sensi dell'articolo 96 Cost. Quest'ultima consente soltanto di contrastare gli abusi rispettivamente gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e altre forme di limitazione della concorrenza. L'attuale articolo 5 capoverso 3 LCart, secondo cui è data presunzione della soppressione della concorrenza efficace in caso di accordi sui prezzi, sulle quantità e sulla ripartizione in zone di mercato tra concorrenti diretti, arriva già fino ai limiti previsti dalla Costituzione. Questa disposizione permette comunque di contrastare tale presunzione e di provare che un accordo è giustificato da motivi di efficienza economica. La valutazione definitiva di accordi simili spetta alla Commissione della concorrenza che, a tale scopo, conduce un'inchiesta approfondita.

Come illustrato nel suo rapporto del 31 maggio 2000 sulle importazioni parallele e il diritto dei brevetti, il Consiglio federale è tuttavia disposto ad approfondire la questione concernente l'esaurimento. A tale proposito esso ha accolto il postulato della Commissione dell'economia e dei tributi 00.3411 (Importazioni parallele. Rapporto sulla problematica dell'esaurimento). Dopo la stesura del rapporto, saranno più chiare le necessarie modifiche da apportare ai testi legislativi concernenti il diritto dei brevetti o quello dei cartelli.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.