00.3424 · Mozione · 2000-09-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale riconosce la necessità - sottintesa nella mozione - di garantire il rispetto delle convinzioni ideologiche e religiose del personale medico, in particolare di quello attivo nel settore pubblico. Tuttavia non si può dire che il personale medico sia oggi privo di tutele in merito alle sue convinzioni. La Costituzione federale garantisce ad ogni singolo individuo un'ampia protezione delle sue opinioni ideologiche e religiose: nessuno può essere discriminato a causa di tali idee (art. 8 cpv. 2 Cost.) ed è garantita la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.). Chiunque svolge un compito statale - in particolare i Cantoni e i Comuni - deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli (art. 35 cpv. 2 Cost.). In base a tale presupposto i datori di lavoro del settore pubblico sono, già attualmente, tenuti dalla Costituzione federale a prevedere nelle condizioni d'assunzione le soluzioni riguardose delle convinzioni ideologiche e religiose del personale. Il catalogo dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale non modifica tuttavia la ripartizione delle competenze, quale risulta dalla medesima Costituzione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 35 Cost. i diritti fondamentali devono essere attuati dalla collettività competente, in virtú di detta ripartizione.
2. Al momento della revisione delle norme del Codice penale (RS 311.0) che puniscono l'interruzione della gravidanza, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha rinunciato a inserire nel Codice penale delle disposizioni sui diritti del personale medico. Certo, vi è un legame stretto tra gli auspici espressi nella mozione e le regole che reprimono penalmente l'interruzione della gravidanza. Tuttavia lo scopo delle regole sollecitate dalla mozione è di garantire la protezione costituzionale di certi diritti fondamentali del personale medico nei suoi rapporti di lavoro, sia di diritto privato che di diritto pubblico.
3. Un'eventuale presa in considerazione della mozione toccherebbe essenzialmente due campi giuridici differenti a livello di ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni: da un lato, il diritto privato e pubblico del contratto di lavoro e, dall'altro, il diritto in materia sanitaria. Se la Confederazione ha competenze legislative estese nel campo dei contratti di lavoro di diritto privato (art. 122 cpv. 1 Cost.), la sua competenza normativa nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico si limita attualmente al disciplinamento delle relazioni giuridiche che ha col personale da lei assunto. Per quel che concerne i Cantoni e i Comuni, essi disciplinano in modo autonomo i rapporti giuridici che li legano al loro personale. Infine, le competenze della Confederazione di legiferare nel campo sanitario sono limitate a ben determinati aspetti e l'articolo 118 capoverso 1 Cost. fa implicitamente una riserva a favore della competenza primaria dei Cantoni (cfr. in proposito il messaggio relativo a una nuova Costituzione federale, FF 1997 I 312). Tale riserva concerne in particolare anche il disciplinamento di base in materia di sanità pubblica e privata, vale a dire la vigilanza su medici, farmacie, ospedali e altri prestatori di servizi della sfera sanitaria. Oltre alle competenze elencate in modo esaustivo nell'articolo 118 capoverso 2 Cost., la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione ulteriori competenze che l'autorizzano a emanare normative di natura sanitaria nei settori della procreazione medicalmente assistita, della tecnologia genetica, della medicina dei trapianti, delle assicurazioni sociali nonché della protezione dei lavoratori e dell'ambiente.
4. Una presa in conto della mozione nell'ambito del diritto costituzionale attuale sarebbe possibile in riguardo ai contratti di lavoro di diritto privato con il disciplinamento piú dettagliato delle relazioni tra impiegati e datori di lavoro, piú precisamente garantendo per legge il diritto del lavoratore di rifiutare la sua collaborazione a un'interruzione di gravidanza. L'articolo 328 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (RS 220) prevede già tuttavia che il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. Nell'ottica della tecnica legislativa si potrebbe pensare d'inserire nel codice delle obbligazioni una disposizione specifica al personale medico. Occorre però esaminare attentamente se tal cosa è ragionevole.
5. S'impone pure un esame minuzioso per sapere in che misura le competenze parziali della Confederazione nel campo della sanità le permettono di emanare norme come auspica la mozione e relative al personale medico, sottoposto al diritto pubblico cantonale o comunale, e alle persone che esercitano in modo indipendente professioni mediche nel settore della sanità pubblica. Visto che sono in gioco competenze cantonali importanti dal punto di vista del contenuto, un tale esame non è fattibile senza la partecipazione dei Cantoni stessi. I Cantoni dovrebbero essere invitati a questo esame in comune anche perché la presa in considerazione della mozione significherebbe la modifica della Costituzione federale nel senso di un allargamento delle competenze federali in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico.
6. Se il Consiglio federale accettasse la mozione s'impegnerebbe a preparare le modifiche costituzionali e legislative che ne derivano. Il Consiglio federale è d'avviso che occorre esaminare approfonditamente e assieme ai Cantoni la questione della necessità di procedere a tali modifiche. Un simile esame è perlomeno possibile grazie ai servizi di periti e deve inoltre tener conto del bisogno di garantire una disponibilità sufficiente di cure mediche per la popolazione. Tuttavia il Consiglio federale non vorrebbe pregiudicare i risultati di questo esame accettando intempestivamente la mozione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.