00.3428 · Interpellanza · 2000-09-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La politica linguistica praticata dal Consiglio federale si è sempre fondata sulla realtà quadrilingue del nostro Paese. Questo comporta due livelli d'azione: la promozione delle lingue nazionali nei propri rispettivi territori e la promozione della comunicazione e della comprensione reciproca tra comunità linguistiche. Questi stessi principi dovrebbero ispirare la politica dell'educazione, di cui sono competenti in primo luogo i Cantoni.
Risposta alla domanda 1
In virtù di questi principi, il Consiglio federale ritiene che l'apprendimento di una seconda lingua nazionale come seconda lingua sia una condizione importante per la comprensione reciproca tra comunità linguistiche; è altresì convinto che una buona conoscenza delle altre lingue nazionali sia un presupposto importante per la coesione nazionale. Una buona padronanza delle lingue nazionali è indispensabile a chi intende partecipare effettivamente a un dialogo nazionale, al di là della propria comunità linguistica, contribuendo così alla coesione nazionale. Di conseguenza, il Consiglio federale condivide la posizione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) che intende continuare a riservare un'attenzione particolare all'insegnamento delle lingue nazionali. Tuttavia, il Consiglio federale riconosce anche la necessità che l'insegnamento dell'inglese faccia parte dei programmi di studio. Questo è attuabile senza penalizzare le lingue nazionali. Il Consiglio federale presterà attenzione alle ricadute negative che rischiano di compromettere la comprensione reciproca e la coesione nazionale.
Risposta alla domanda 2
Il Consiglio federale considera che lo sviluppo di una politica coerente delle lingue - nel senso di quanto definito e sviluppato dalla CDPE in base al suo documento di orientamento sull'insegnamento delle lingue - necessiti l'adesione di tutti i membri dello Stato federale. La sconfessione di questo approccio consensuale rischia di alterare le relazioni tra comunità linguistiche e, quale estrema conseguenza, di compromettere la pace linguistica. Prova ne sono le reazioni suscitate dalla scelta delle autorità zurighesi.
Risposta alla domanda 3
Secondo l'articolo 62 della Costituzione federale, la scolarità obbligatoria è di competenza dei Cantoni che devono assicurare un insegnamento di base sufficiente nella più ampia libertà di determinare contenuti e programmi didattici. L'articolo 70, capoverso 3 della Costituzione affida alla Confederazione ed ai Cantoni l'incarico di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. Questa disposizione che avalla competenze parallele della Confederazione può influire sull'organizzazione dell'insegnamento agendo sui contenuti. Infatti l'insegnamento scolastico è sicuramente adatto a trasmettere conoscenze linguistiche atte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 70, capoverso 3 della Costituzione. Oltre a varie norme costituzionali (diritti fondamentali, obiettivi sociali), i Cantoni, nell'esercizio delle loro competenze nel settore scolastico, devono tener conto anche del mandato menzionato all'articolo 70, capoverso 3 della Costituzione. Tuttavia nel far ciò godono di un ampio margine di manovra. Non è possibile derivare dall'articolo 70, capoverso 3 della Costituzione o da un'altra norma costituzionale un obbligo giuridico federale di introdurre una lingua nazionale quale prima lingua straniera. La Costituzione federale dunque non offre al Consiglio federale la possibilità di impedire la decisione del governo zurighese.
Risposta del Consiglio federale.