00.3434 · Mozione · 2000-09-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo la procedura d'asilo all'aeroporto è stata
riveduta e ancorata alla legge. La procedura all'aeroporto offre la possibilità all'UFR di
esaminare se il richiedente l'asilo soddisfa le premesse di entrata in Svizzera e quindi di
sottoporsi a una procedura d'asilo nel nostro paese. Questo modo di fare precede la
procedura d'asilo di prima istanza, giusta l'articolo 25 segg. della legge sull'asilo.
La polizia aeroportuale, che si occupa dei controlli di frontiera all'aeroporto, è competente
anche per il deposito delle richieste d'asilo. Le domande in tal senso che vengono presentate
nei nostri aeroporti sono immediatamente trasmesse all'UFR, il quale organizza un servizio
di picchetto. Se il richiedente soddisfa le norme legali di entrata in Svizzera, l'UFR lo
autorizza a varcare la frontiera per intraprendere la procedura d'asilo. Se non è possibile
accertare rapidamente l'esistenza delle necessarie condizioni, l'entrata in Svizzera è
temporaneamente negata. Il richiedente l'asilo è allora trasferito, su incarico dell'UFR, in un
luogo di soggiorno, sito nell'area aeroportuale, e lí rimane per il tempo necessario alla
procedura, ma al massimo fino a 15 giorni. A questo proposito egli ha però il diritto di essere
ascoltato. Entro 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo è presa la decisione di
attribuzione cantonale con indicazione dei rimedi giuridici. Un volantino redatto in 13 lingue
informa il richiedente l'asilo, dopo che ha inoltrato la sua domanda, sull'iter della procedura,
sui suoi diritti e doveri, le vie di diritto e la possibilità di patrocinio. Il richiedente l'asilo ha
sempre accesso a un rappresentante legale qualificato.
A Zurigo, è un'unità speciale della polizia aeroportuale che interroga approfonditamente il
richiedente l'asilo in merito alla sua domanda; a Ginevra spetta alla polizia degli stranieri; nei
due casi sono a disposizione interpreti. Dell'interrogatorio viene stilato un protocollo
dettagliato. In base a tale protocollo e ad eventuali ulteriori accertamenti l'UFR esamina se le
condizioni d'entrata in Svizzera sono soddisfatte. Se l'entrata è negata, viene ordinato
l'allontanamento o in uno Stato terzo oppure nella sua patria o nel paese da dove è partito.
Un allontanamento verso la sua patria o verso il paese da dove è partito è possibile solo se il
richiedente l'asilo non è manifestamente esposto a nessuna forma di persecuzione, concordi
in merito l'UFR e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Il
richiedente l'asilo ha la possibilità di impugnare la decisione d'allontanamento dell'UFR
davanti alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA).
Nell'ambito della revisione in corso della LDDS saranno colmate le lacune ancora esistenti
relative alla procedura all'aeroporto per l'intero settore degli stranieri. Su mandato del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Direzione cantonale zurighese per
la sicurezza e gli affari sociali è stato costituito nel dicembre 1999 un gruppo di lavoro con
rappresentanti dell'UFR, dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e della Direzione
cantonale zurighese per la sicurezza e gli affari sociali, progetto "Airport". In esso sono stati
esaminati tutti gli iter e procedure all'aeroporto di Zurigo-Kloten per i settori "stranieri" e
"asilo". In base a questa analisi sono state, tra l'altro, decise misure per quanto riguarda
l'alloggiamento all'aeroporto dei richiedenti l'asilo e la garanzia della possibilità di usufruire
dell'assistenza giuridica durante la procedura d'asilo. I risultati sono poi confluiti nel progetto
per la consultazione stabilito dal Consiglio federale per una nuova legge sugli stranieri (LStr).
Esso contiene ora un disciplinamento giuridico per la procedura di allontanamento
all'aeroporto.
I presupposti legali per un'esecuzione corretta della procedura d'asilo all'aeroporto sono
quindi effettivi e nella misura in cui concernono la sfera generale del diritto degli stranieri
all'aeroporto, sono compresi nella revisione. Il Consiglio federale non vede a questo
proposito nessuna necessità di adeguare la legge sull'asilo.
Ad punto 1
Il controllo di confine all'aeroporto spetta alle competenti autorità cantonali. Esse devono
esaminare se la singola persona ha i requisiti per entrare in Svizzera. Il Consiglio federale è
d'accordo con la mozionante che, in caso di ricezione all'aeroporto di una domanda d'asilo
da parte delle competenti autorità cantonali, giusta l'ordinanza sull'asilo, non è data una certa
libertà di valutazione se lo straniero fa capire di cercare nel nostro paese una protezione
contro la persecuzione.
In caso di presentazione di una domanda d'asilo la polizia aeroportuale è vincolata agli
articoli 18 e 19 capoverso 1 LAsi. Vale quindi anche per lei quanto vige per i funzionari
incaricati del controllo al confine lungo l'intero confine del nostro paese. Ciò significa che
qualsiasi esternazione, con la quale una persona fa capire di voler chiedere alla Svizzera
protezione contro la persecuzione, vale come domanda d'asilo. L'UFR garantisce 24 ore su
24 un servizio di picchetto per la ricezione e la registrazione delle domande d'asilo; i
funzionari di polizia aeroportuale lo possono contattare in ogni momento. L'accesso di
richiedenti l'asilo alla procedura d'asilo è quindi garantito.
Come risultato del progetto "Airport" l'UFR sta insediando a Zurigo un centro dotato di
competenze proprie per la procedura d'asilo all'aeroporto. In tal modo la polizia dell'aeroporto
ha un interlocutore valido presso l'UFR. Perciò la presenza di funzionari dell'UFR
all'aeroporto non è necessaria.
Ad punto 2
Una direttiva dell'Ufficio federale relativa alla legge sull'asilo disciplina la registrazione e il
trattamento delle domande d'asilo presentate all'aeroporto (Direttiva 21.2 del 20 settembre
1999). I diritti fondamentali di procedura all'aeroporto vi sono garantiti sia grazie ai
procedimenti istituzionali sia alle assicurazioni individuali per i richiedenti l'asilo.
Le raccomandazioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 21 giugno 1994 -
rammentate dalla mozionante - prevedono che le autorità, responsabili della registrazione di
richiedenti l'asilo ai posti di frontiera, debbano ricevere precise istruzioni sull'iter procedurale.
L'esame delle domande d'asilo all'aeroporto, compreso l'interrogatorio dei richiedenti, deve
essere eseguito da autorità che conoscono la procedura d'asilo. Inoltre l'intera procedura
d'asilo dev'essere gestita, sotto il controllo delle autorità competenti, nel modo piú spedito
ma anche piú premuroso possibile.
Gli interrogatori nell'ambito della procedura all'aeroporto sono condotti, in base a precise
istruzioni dell'UFR, da funzionari cantonali di polizia aeroportuale, che seguono regolarmente
corsi organizzati dall'UFR. In caso di necessità le autorità cantonali si mettono in contatto
con le competenti sezioni dell'UFR. I protocolli d'interrogatorio sono inviati alla sezione
dell'UFR, competente dell'esame della domanda d'asilo. Se in seguito all'interrogatorio non è
stato possibile stabilire la fattispecie del caso, si può prevedere un interrogatorio
supplementare da parte della competente sezione dell'UFR. La procedura all'aeroporto è
quindi permanentemente sotto il controllo dell'UFR. Essa è eseguita esclusivamente da
autorità incaricate ed esperte.
Durante la procedura all'aeroporto sono innanzitutto verificate le condizioni d'entrata in
Svizzera. Le disposizioni della procedura all'aeroporto sono preminenti rispetto a quelle della
procedura di prima istanza. L'UFR ha deciso, nell'interesse del valore probatorio del verbale
d'interrogatorio, di far tradurre in futuro tali verbali anche per la fase della procedura
all'aeroporto e di farli firmare dal richiedente l'asilo.
La procedura d'asilo all'aeroporto tiene in considerazione il principio dell'esecuzione rapida
delle domande, che non ammette moratorie e che ha scadenze brevi. Il soggiorno in transito
è limitato a un massimo di 15 giorni e dovrebbe essere quindi conforme con la pertinente
giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 5 CEDU.
Il Consiglio federale è del parere che gli interrogatori all'aeroporto rispettano sotto ogni
aspetto le esigenze qualitative della raccomandazione n. R (94) 5 del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa.
Le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernenti l'obbligo
d'informare i richiedenti l'asilo all'aeroporto sono rispettate: la polizia aeroportuale consegna
all'interessato, al momento del deposito della domanda d'asilo, un testo redatto nelle
principali lingue dei paesi di provenienza dal quale egli può desumere quali sono i suoi diritti
e i suoi doveri. In particolare il richiedente l'asilo è informato della possibilità a lui offerta di
farsi patrocinare. Inoltre, nell'ambito dell'interrogatorio da parte della polizia aeroportuale e in
presenza di un interprete, egli è esplicitamente richiesto se ha domande in merito al
contenuto del testo a lui consegnato e al soggiorno in transito. Vi è quindi la massima
garanzia di un'informazione completa del richiedente l'asilo.
Ad punto 3
È possibile rifiutare provvisoriamente l'entrata in Svizzera alle persone che fan domanda
d'asilo nell'uno o nell'altro aeroporto del nostro paese. Prima del diniego d'entrata è però loro
dato il diritto all'ascolto. Il diniego d'entrata è comunicato loro con una decisione impugnabile
e l'indicazione delle vie di ricorso. Se il richiedente l'asilo non comprende nessuna lingua
ufficiale svizzera o l'inglese, le decisioni e le sentenze della Commissione svizzera in materia
d'asilo gli vengono tradotte, parola per parola, da interpreti. Il ricorso deve essere inoltrato
entro 24 ore. La Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) ha 48 ore di tempo per
decidere.
L'allontanamento precauzionale in uno Stato terzo o la decisione di allontanamento nello
Stato d'origine o in quello di provenienza presa all'aeroporto, è immediatamente esecutoria.
In ogni caso gli interessati hanno la possibilità, entro 24 ore dalla comunicazione della
decisione di allontanamento, di chiedere il ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso e
bloccare eventuali preparativi di esecuzione. L'esecuzione immediata dell'allontanamento è
perciò di fatto sospesa per 24 ore dopo la comunicazione della decisione. La CRA ha 48 ore
per decidere sulla domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso.
Le autorità devono provvedere che il richiedente l'asilo può effettivamente contattare un
patrocinatore legale; contemporaneamente esse garantiscono ad esempio al patrocinatore
autorizzato l'accesso al locale previsto per le sedute nella zona di transito dell'aeroporto.
Il progetto "Aeroporto" tiene conto della situazione particolare della procedura all'aeroporto di
Zurigo, poiché il richiedente l'asilo munito della decisione di attribuzione cantonale viene
informato delle possibilità di consulenza e rappresentanza giuridica. Egli riceverà
un'informazione scritta in una lingua a lui comprensibile con le indicazioni per una
consulenza giuridica gratuita presso un competente servizio. Gli è pure messo a
disposizione un apparecchio fax.
Le richieste espresse nella mozione sono già soddisfatte grazie al disciplinamento della
procedura all'aeroporto, contemplato dalla legge sull'asilo, e alla revisione in corso del diritto
in materia di stranieri e al progetto "Procedura aeroportuale".
La procedura all'aeroporto applicata in Svizzera corrisponde alle raccomandazioni del
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernenti la procedura d'asilo dopo l'arrivo di
richiedenti l'asilo negli aeroporti europei.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.