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00.3434 · Mozione · 2000-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo la procedura d'asilo all'aeroporto è stata

riveduta e ancorata alla legge. La procedura all'aeroporto offre la possibilità all'UFR di

esaminare se il richiedente l'asilo soddisfa le premesse di entrata in Svizzera e quindi di

sottoporsi a una procedura d'asilo nel nostro paese. Questo modo di fare precede la

procedura d'asilo di prima istanza, giusta l'articolo 25 segg. della legge sull'asilo.

La polizia aeroportuale, che si occupa dei controlli di frontiera all'aeroporto, è competente

anche per il deposito delle richieste d'asilo. Le domande in tal senso che vengono presentate

nei nostri aeroporti sono immediatamente trasmesse all'UFR, il quale organizza un servizio

di picchetto. Se il richiedente soddisfa le norme legali di entrata in Svizzera, l'UFR lo

autorizza a varcare la frontiera per intraprendere la procedura d'asilo. Se non è possibile

accertare rapidamente l'esistenza delle necessarie condizioni, l'entrata in Svizzera è

temporaneamente negata. Il richiedente l'asilo è allora trasferito, su incarico dell'UFR, in un

luogo di soggiorno, sito nell'area aeroportuale, e lí rimane per il tempo necessario alla

procedura, ma al massimo fino a 15 giorni. A questo proposito egli ha però il diritto di essere

ascoltato. Entro 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo è presa la decisione di

attribuzione cantonale con indicazione dei rimedi giuridici. Un volantino redatto in 13 lingue

informa il richiedente l'asilo, dopo che ha inoltrato la sua domanda, sull'iter della procedura,

sui suoi diritti e doveri, le vie di diritto e la possibilità di patrocinio. Il richiedente l'asilo ha

sempre accesso a un rappresentante legale qualificato.

A Zurigo, è un'unità speciale della polizia aeroportuale che interroga approfonditamente il

richiedente l'asilo in merito alla sua domanda; a Ginevra spetta alla polizia degli stranieri; nei

due casi sono a disposizione interpreti. Dell'interrogatorio viene stilato un protocollo

dettagliato. In base a tale protocollo e ad eventuali ulteriori accertamenti l'UFR esamina se le

condizioni d'entrata in Svizzera sono soddisfatte. Se l'entrata è negata, viene ordinato

l'allontanamento o in uno Stato terzo oppure nella sua patria o nel paese da dove è partito.

Un allontanamento verso la sua patria o verso il paese da dove è partito è possibile solo se il

richiedente l'asilo non è manifestamente esposto a nessuna forma di persecuzione, concordi

in merito l'UFR e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Il

richiedente l'asilo ha la possibilità di impugnare la decisione d'allontanamento dell'UFR

davanti alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA).

Nell'ambito della revisione in corso della LDDS saranno colmate le lacune ancora esistenti

relative alla procedura all'aeroporto per l'intero settore degli stranieri. Su mandato del

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Direzione cantonale zurighese per

la sicurezza e gli affari sociali è stato costituito nel dicembre 1999 un gruppo di lavoro con

rappresentanti dell'UFR, dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e della Direzione

cantonale zurighese per la sicurezza e gli affari sociali, progetto "Airport". In esso sono stati

esaminati tutti gli iter e procedure all'aeroporto di Zurigo-Kloten per i settori "stranieri" e

"asilo". In base a questa analisi sono state, tra l'altro, decise misure per quanto riguarda

l'alloggiamento all'aeroporto dei richiedenti l'asilo e la garanzia della possibilità di usufruire

dell'assistenza giuridica durante la procedura d'asilo. I risultati sono poi confluiti nel progetto

per la consultazione stabilito dal Consiglio federale per una nuova legge sugli stranieri (LStr).

Esso contiene ora un disciplinamento giuridico per la procedura di allontanamento

all'aeroporto.

I presupposti legali per un'esecuzione corretta della procedura d'asilo all'aeroporto sono

quindi effettivi e nella misura in cui concernono la sfera generale del diritto degli stranieri

all'aeroporto, sono compresi nella revisione. Il Consiglio federale non vede a questo

proposito nessuna necessità di adeguare la legge sull'asilo.

Ad punto 1

Il controllo di confine all'aeroporto spetta alle competenti autorità cantonali. Esse devono

esaminare se la singola persona ha i requisiti per entrare in Svizzera. Il Consiglio federale è

d'accordo con la mozionante che, in caso di ricezione all'aeroporto di una domanda d'asilo

da parte delle competenti autorità cantonali, giusta l'ordinanza sull'asilo, non è data una certa

libertà di valutazione se lo straniero fa capire di cercare nel nostro paese una protezione

contro la persecuzione.

In caso di presentazione di una domanda d'asilo la polizia aeroportuale è vincolata agli

articoli 18 e 19 capoverso 1 LAsi. Vale quindi anche per lei quanto vige per i funzionari

incaricati del controllo al confine lungo l'intero confine del nostro paese. Ciò significa che

qualsiasi esternazione, con la quale una persona fa capire di voler chiedere alla Svizzera

protezione contro la persecuzione, vale come domanda d'asilo. L'UFR garantisce 24 ore su

24 un servizio di picchetto per la ricezione e la registrazione delle domande d'asilo; i

funzionari di polizia aeroportuale lo possono contattare in ogni momento. L'accesso di

richiedenti l'asilo alla procedura d'asilo è quindi garantito.

Come risultato del progetto "Airport" l'UFR sta insediando a Zurigo un centro dotato di

competenze proprie per la procedura d'asilo all'aeroporto. In tal modo la polizia dell'aeroporto

ha un interlocutore valido presso l'UFR. Perciò la presenza di funzionari dell'UFR

all'aeroporto non è necessaria.

Ad punto 2

Una direttiva dell'Ufficio federale relativa alla legge sull'asilo disciplina la registrazione e il

trattamento delle domande d'asilo presentate all'aeroporto (Direttiva 21.2 del 20 settembre

1999). I diritti fondamentali di procedura all'aeroporto vi sono garantiti sia grazie ai

procedimenti istituzionali sia alle assicurazioni individuali per i richiedenti l'asilo.

Le raccomandazioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 21 giugno 1994 -

rammentate dalla mozionante - prevedono che le autorità, responsabili della registrazione di

richiedenti l'asilo ai posti di frontiera, debbano ricevere precise istruzioni sull'iter procedurale.

L'esame delle domande d'asilo all'aeroporto, compreso l'interrogatorio dei richiedenti, deve

essere eseguito da autorità che conoscono la procedura d'asilo. Inoltre l'intera procedura

d'asilo dev'essere gestita, sotto il controllo delle autorità competenti, nel modo piú spedito

ma anche piú premuroso possibile.

Gli interrogatori nell'ambito della procedura all'aeroporto sono condotti, in base a precise

istruzioni dell'UFR, da funzionari cantonali di polizia aeroportuale, che seguono regolarmente

corsi organizzati dall'UFR. In caso di necessità le autorità cantonali si mettono in contatto

con le competenti sezioni dell'UFR. I protocolli d'interrogatorio sono inviati alla sezione

dell'UFR, competente dell'esame della domanda d'asilo. Se in seguito all'interrogatorio non è

stato possibile stabilire la fattispecie del caso, si può prevedere un interrogatorio

supplementare da parte della competente sezione dell'UFR. La procedura all'aeroporto è

quindi permanentemente sotto il controllo dell'UFR. Essa è eseguita esclusivamente da

autorità incaricate ed esperte.

Durante la procedura all'aeroporto sono innanzitutto verificate le condizioni d'entrata in

Svizzera. Le disposizioni della procedura all'aeroporto sono preminenti rispetto a quelle della

procedura di prima istanza. L'UFR ha deciso, nell'interesse del valore probatorio del verbale

d'interrogatorio, di far tradurre in futuro tali verbali anche per la fase della procedura

all'aeroporto e di farli firmare dal richiedente l'asilo.

La procedura d'asilo all'aeroporto tiene in considerazione il principio dell'esecuzione rapida

delle domande, che non ammette moratorie e che ha scadenze brevi. Il soggiorno in transito

è limitato a un massimo di 15 giorni e dovrebbe essere quindi conforme con la pertinente

giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 5 CEDU.

Il Consiglio federale è del parere che gli interrogatori all'aeroporto rispettano sotto ogni

aspetto le esigenze qualitative della raccomandazione n. R (94) 5 del Comitato dei ministri

del Consiglio d'Europa.

Le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernenti l'obbligo

d'informare i richiedenti l'asilo all'aeroporto sono rispettate: la polizia aeroportuale consegna

all'interessato, al momento del deposito della domanda d'asilo, un testo redatto nelle

principali lingue dei paesi di provenienza dal quale egli può desumere quali sono i suoi diritti

e i suoi doveri. In particolare il richiedente l'asilo è informato della possibilità a lui offerta di

farsi patrocinare. Inoltre, nell'ambito dell'interrogatorio da parte della polizia aeroportuale e in

presenza di un interprete, egli è esplicitamente richiesto se ha domande in merito al

contenuto del testo a lui consegnato e al soggiorno in transito. Vi è quindi la massima

garanzia di un'informazione completa del richiedente l'asilo.

Ad punto 3

È possibile rifiutare provvisoriamente l'entrata in Svizzera alle persone che fan domanda

d'asilo nell'uno o nell'altro aeroporto del nostro paese. Prima del diniego d'entrata è però loro

dato il diritto all'ascolto. Il diniego d'entrata è comunicato loro con una decisione impugnabile

e l'indicazione delle vie di ricorso. Se il richiedente l'asilo non comprende nessuna lingua

ufficiale svizzera o l'inglese, le decisioni e le sentenze della Commissione svizzera in materia

d'asilo gli vengono tradotte, parola per parola, da interpreti. Il ricorso deve essere inoltrato

entro 24 ore. La Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) ha 48 ore di tempo per

decidere.

L'allontanamento precauzionale in uno Stato terzo o la decisione di allontanamento nello

Stato d'origine o in quello di provenienza presa all'aeroporto, è immediatamente esecutoria.

In ogni caso gli interessati hanno la possibilità, entro 24 ore dalla comunicazione della

decisione di allontanamento, di chiedere il ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso e

bloccare eventuali preparativi di esecuzione. L'esecuzione immediata dell'allontanamento è

perciò di fatto sospesa per 24 ore dopo la comunicazione della decisione. La CRA ha 48 ore

per decidere sulla domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso.

Le autorità devono provvedere che il richiedente l'asilo può effettivamente contattare un

patrocinatore legale; contemporaneamente esse garantiscono ad esempio al patrocinatore

autorizzato l'accesso al locale previsto per le sedute nella zona di transito dell'aeroporto.

Il progetto "Aeroporto" tiene conto della situazione particolare della procedura all'aeroporto di

Zurigo, poiché il richiedente l'asilo munito della decisione di attribuzione cantonale viene

informato delle possibilità di consulenza e rappresentanza giuridica. Egli riceverà

un'informazione scritta in una lingua a lui comprensibile con le indicazioni per una

consulenza giuridica gratuita presso un competente servizio. Gli è pure messo a

disposizione un apparecchio fax.

Le richieste espresse nella mozione sono già soddisfatte grazie al disciplinamento della

procedura all'aeroporto, contemplato dalla legge sull'asilo, e alla revisione in corso del diritto

in materia di stranieri e al progetto "Procedura aeroportuale".

La procedura all'aeroporto applicata in Svizzera corrisponde alle raccomandazioni del

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernenti la procedura d'asilo dopo l'arrivo di

richiedenti l'asilo negli aeroporti europei.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.