00.3444 · Mozione · 2000-09-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le questioni legate alla rimunerazione del credito d'imposta preventiva sono state
ampiamente analizzate nel 1993 e nel 1994. A quel tempo, il capo del Dipartimento
federale delle finanze aveva fatto allestire un rapporto completo riguardo all'iniziativa
parlamentare Reimann Maximilian. Nel rapporto si giunge alle seguenti conclusioni:
- Una rimunerazione alle persone fisiche del credito d'imposta preventiva a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è inoltrata la dichiarazione d'imposta
costerebbe alla Confederazione circa 130-150 milioni di franchi.
- In casi di rigore le persone fisiche possono usufruire del rimborso anticipato
previsto dall'articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965
sull'imposta preventiva (LIP) e della procedura di notifica disciplinata negli
articoli 24 - 26 dell'ordinanza d'esecuzione della LIP (OIPrev).
- Una rimunerazione alle persone giuridiche del credito d'imposta preventiva a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è inoltrata la dichiarazione d'imposta
costerebbe alla Confederazione circa 240 milioni di franchi.
- Non è vero che nell'era dell'informatica una simile rimunerazione potrebbe essere
introdotta senza grandi problemi. In particolare i Cantoni dovrebbero affrontare un
grande lavoro di programmazione. Laddove la riscossione e il rimborso delle
imposte sono gestiti da differenti sistemi informatici, questi ultimi dovrebbero
essere potenziati in parte anche in modo considerevole. In tutti i Cantoni in cui i
sistemi sono già al limite delle loro capacità sarebbero necessari considerevoli
investimenti supplementari.
- Per quanto riguarda il rimborso dell'imposta preventiva a persone giuridiche,
quando si prevedono importi elevati da rimborsare, vi è sempre la possibilità dei
rimborsi per acconti disciplinati nell'articolo 65 OIPrev.
Anche se nel suo rapporto il Dipartimento federale delle finanze aveva presentato
quattro varianti di soluzioni, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio
nazionale (CET-N) aveva considerato di difficile attuazione la variante con la
restituzione degli interessi maturati a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui veniva
inoltrata l'istanza di rimborso. Il 16 agosto 1994 decise di elaborare ulteriormente due
varianti volte ad accelerare il rimborso (cfr. il rapporto della CET-N del 14 novembre
1995 pubblicato nel Foglio federale 1996 II 237).
2. Nell'ambito della procedura di consultazione presso i Cantoni la problematica
legata all'attuazione ha avuto un forte peso. Da 19 Cantoni era giunta l'annotazione
che se doveva esservi restituzione degli interessi, bisognava trovare una soluzione
più semplice. In primo piano si trovava la proposta di rimborsare, invece della
dedotta imposta preventiva del 35 per cento, un importo più elevato del 35,5 o del
36 per cento.
Nel suo parere del 28 febbraio 1996 sul citato rapporto della CET-N, il Consiglio
federale aveva rilevato che l'idea di una rimunerazione forfettaria dei crediti d'imposta
preventiva non era nuova (FF 1996 II 253). Egli aveva citato un passaggio tratto dal
messaggio del 18 ottobre 1963 concernente il disegno di legge federale sull'imposta
preventiva (FF 1963 1556):
"Ci si può immediatamente domandare se sia giusto ed equo concedere a
colui che ha dovuto attendere soltanto tre mesi per ottenere il rimborso il
medesimo interesse come a colui la cui istanza, per esempio, è stata accolta
quindici mesi dopo la deduzione dell'imposta. Le differenze che senza dubbio
dovrebbero essere fatte in casi del genere implicherebbero altre
complicazioni importanti, ritarderebbero i rimborsi e cagionerebbero nuove
spese, le quali, come l'interesse bonificato, sarebbero per finire sopportate
dai contribuenti stessi. Anche qui occorre rendersi conto che ogni credito che
viene fatto valere nei confronti dello Stato deve, in definitiva, essere pagato
dal cittadino".
Sapendo che qualsiasi rimunerazione forfettaria dei crediti d'imposta preventiva
avrebbe comportato nuove disuguaglianze, il Consiglio nazionale ha respinto l'ultima
variante citata (Bollettino ufficiale 1996, Sessione primaverile, pag. 214).
3. Gli sviluppi succedutisi nel settore del diritto tributario e delle finanze della
Confederazione hanno comportato le seguenti modifiche essenziali:
- modifiche della situazione finanziaria della Confederazione;
- modifiche nel settore del diritto tributario.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria della Confederazione si può
fortunatamente asserire che essa è decisamente migliorata. Ne consegue che, come
giustamente rilevato dall'autore della mozione, vengono avanzate molte nuove
richieste. Per questo motivo il Consiglio federale ha optato per una visione d'insieme
e propone di non ripartire gli sgravi nel settore delle imposte correggendo singoli
dettagli, di per sé auspicabili, bensì di concentrarli laddove essi sono particolarmente
necessari. Il pacchetto fiscale 2001 si fonda su questa riflessione.
Dalla pubblicazione del rapporto nel 1994, i seguenti elementi del diritto tributario si
sono evoluti:
- Numerosi Cantoni sono passati alla tassazione postnumerando. Spesso, a
seguito di questo cambiamento, l'imposta preventiva è considerata un'imposta
cantonale e comunale pagata in anticipo e quindi frutta interessi.
- Per le persone giuridiche sono stati introdotti miglioramenti nell'ambito dei
rimborsi per acconti. Chi, ad esempio, incassa dividendi da partecipazioni
esclusivamente nel primo trimestre, riceve già alla fine di questo primo trimestre
un importante acconto del rimborso.
- Per le persone giuridiche sono state sensibilmente ampliate le possibilità di
ricorrere alla procedura di notifica. Se una società di capitali o una cooperativa
partecipa direttamente al 20 per cento del capitale sociale o azionario di un'altra
società, essa può ordinarle di optare per la procedura di notifica anziché versare
l'imposta preventiva.
4. A seguito di questi sviluppi la questione legata alla rimunerazione del credito
d'imposta preventiva si è pacata.
Un obbligo di rimunerazione generale della Confederazione avrebbe ampie
conseguenze sulle disposizioni in materia di riscossione delle imposte e quindi sulla
tesoreria dei Cantoni.
Una rimunerazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile in cui è stata
presentata l'istanza di rimborso avrebbe conseguenze urtanti segnatamente quando
una persona fisica o giuridica inoltrasse l'istanza di rimborso soltanto verso la fine
dell'anno XY, ma riceverebbe gli interessi già a partire dal 1° gennaio di quello stesso
anno.
Una rimunerazione comporterebbe inoltre considerevoli investimenti nell'EED ed
elevati costi di realizzazione, da cui né le persone fisiche né le persone giuridiche
trarrebbero un vantaggio diretto. Pertanto, il Consiglio federale respinge una
rimunerazione non soltanto perché ritiene che i mezzi in questione siano meglio
utilizzati per sgravi fiscali nell'ambito del pacchetto fiscale 2001, ma soprattutto
perché una rimunerazione a partire dal 1° gennaio in molti casi comporterebbe
favoritismi ingiustificati e sarebbe in contraddizione con un importante obiettivo della
legislazione tributaria che consiste nell'introdurre semplificazioni e nel sopprimere
regolamentazioni poco chiare.
Attualmente, in seno alla Commissione di esperti "Imposizione delle imprese neutrale
nella forma giuridica" (ERU) sono sviluppati modelli che permetteranno di rivedere la
valutazione della doppia imposizione economica e quindi, almeno in parte, anche il
trattamento del pagamento dei dividendi. Il Consiglio federale ritiene che -
nell'interesse di un miglioramento a lungo termine della giustizia e dell'attrattiva della
piazza finanziaria - simili modifiche fondamentali dell'ordinamento debbano ricevere
l'assoluta priorità e che non si debbano operare correzioni a singoli dettagli del
sistema vigente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.