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00.3445 · Mozione · 2000-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO) prevede un termine d'attesa di tre mesi. Per i contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato che fissano un termine di disdetta inferiore a tre mesi, tale termine d'attesa è rispettato se il rapporto di lavoro è effettivamente durato tre mesi. Per i contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato, che prevedono un termine di disdetta pari o superiore a tre mesi, il rispetto del termine d'attesa non pone problemi visto che il contratto di lavoro - prescindendo da una risoluzione anticipata per cause gravi (art. 337 CO) - durerà sicuramente almeno tre mesi. Questo disciplinamento è alla base del principio seguente: i lavoratori impediti di lavorare hanno diritto al salario unicamente nel caso in cui il loro rapporto di lavoro si sia protratto per un certo periodo di tempo.

Il Consiglio federale è tuttavia disposto ad esaminare l'articolo 324a CO nel senso indicato dal mozionante e dellacritica dottrinale espressa riguardo al periodo di carenza (cfr. U. Streiff/A. von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5a edizione, Zurigo 1992, n. 2 relativo all'art. 324a, con rinvii).

In questo contesto occorre considerare che le conseguenze negative di un termine d'attesa sussistono praticamente soltanto nel caso d'impedimento di lavorare in seguito a malattia. In caso di infortunio i lavoratori, assoggettati alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni, ricevono le prestazioni di siffatta assicurazione nei primi tre mesi di lavoro. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le indennità per perdita di guadagno versate ai lavoratori che adempiono il loro servizio militare o di protezione civile. Inoltre, numerosi contratti collettive di lavoro e regolamenti d'impresa accordano ai lavoratori malati un diritto al salario a contare dal primo giorno di lavoro.

Infine conviene rammentare che il diritto al salario garantito dall'articolo 324a CO può essere decisamente ridotto o addirittura escluso da un accordo (scritto) riguardante la durata del tempo di prova e il termine di disdetta applicabile durante tale periodo (cfr. art. 335b cpv. 2 CO).

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.