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00.3468 · Mozione · 2000-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Non tutte le assenze dal territorio svizzero comportano automaticamente l'estinguersi del permesso di domicilio. Giusta il diritto vigente, il permesso di domicilio si estingue ad esempio con la notifica della partenza o dopo sei mesi di dimora effettiva all'estero. Se prima della scadenza di tale periodo l'interessato deposita la relativa domanda, l'assenza può essere autorizzata fino a due anni. In pratica si chiede allo straniero di mantenere i proprio rapporti con la Svizzera e se ha l'intenzione effettiva di ritornarvi. La salvaguardia del permesso di domicilio è possibile, giusta le direttive dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), anche perché l'interessato abbia l'opportunità di chiarire le sue possibilità di rientro in Patria. L'avamprogetto della nuova legge sugli stranieri, steso dal Consiglio federale in vista della consultazione, prevede di prorogare il termine massimo da due a tre anni.

Se l'assenza avviene per conto del datore di lavoro o a scopo di perfezionamento, le competenti autorità cantonali possono, giusta l'articolo 13 lettera i dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), rilasciare una garanzia per il rientro in Svizzera valida fino a quattro anni. Per i casi particolarmente rigorosi vi è inoltre la possibilità di accordare un nuovo diritto di residenza giusta l'articolo 13 lettera f OLS. Per il computo del termine per il rilascio del permesso di domicilio possono essere presi in considerazione, in parte o integralmente, anche i soggiorni precedenti in Svizzera.

Le istruzioni dell'Ufficio federale degli stranieri prevedono inoltre che i giovani stranieri che effettuano alcuni anni di studi all'estero non perdono il permesso di dimora o di domicilio purché conservino il centro effettivo dei loro interessi in Svizzera.

Per i cittadini di uno Stato membro dell'UE sono determinanti le disposizioni dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone. Esso prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, un'autorizzazione d'assenza per gli stranieri che non esercitano attività lucrativa e che dispongono di mezzi finanziari sufficienti. Per le persone esercitanti attività, durante un periodo transitorio di cinque anni è previsto un generoso diritto al ritorno, dopodiché sussisterà un diritto di soggiornare in Svizzera purché sia dimostrato l'esercizio di un'attività lucrativa.

Dalle considerazioni suesposte risulta che le richieste dell'autore della mozione sono già state prese ampiamente in considerazione. Il Consiglio federale è tuttavia disposto, in vista degli ulteriori lavori relativi alla nuova legge sugli stranieri, ad accogliere la presente mozione quale postulato.

Si rinvia parimenti al parere del Consiglio federale in margine alla mozione Zisyadis del 18 giugno 1993 "Permesso C e assenza prolungata all'estero" (93.3369), la quale presentava un tenore analogo e fu trasformata in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.