Lexipedia

00.3488 · Mozione · 2000-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede, da una parte, la separazione tra i mezzi della Confederazione liberamente disponibili e quelli a destinazione vincolata nel settore delle strade e, dall'altra, la rimunerazione delle entrate a destinazione vincolata che non sono utilizzate subito.

1. Separazione tra i mezzi liberamente disponibli e quelli a destinazione vincolata

Per coprire le spese delle strade la Confederazione dispone di entrate vincolate, segnatamente la metà del reddito derivante dall'imposta sugli oli minerali, tutto il supplemento fiscale sugli oli minerali e il ricavo della tassa sulle strade nazionali. Liberamente disponibile è la rimanente metà del ricavo dall'imposta sugli oli minerali, che viene aggiunta ai mezzi generali della Confederazione.

L'uso dei mezzi a destinazione vincolata è disciplinato nella legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin, RS 725.116.2; precedentemente legge concernente i dazi sui carburanti, LDC). La ripartizione delle uscite tra i singoli settori di compiti è effettuata con il bilancio di previsione. Se i mezzi per le strade superano le uscite da finanziare, le eccedenze sono accreditate al finanziamento speciale "Traffico stradale". Eventuali maggiori uscite sono addebitate a questo finanziamento speciale. In tal modo si deve garantire un finanziamento duraturo degli oneri stradali.

Con il bilancio di previsione e i conti, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto concernente l'impiego dei mezzi assegnati al traffico stradale. Si rinvia ai numeri 212.1 - 3 del messaggio concernente il preventivo per il 2001. Una panoramica trasparente di tutte le entrate e uscite si trova nella tabella B 062 della parte verde dedicata alla statistica. In questa tabella viene pure esposta in maniera precisa la situazione del finanziamento speciale.

Per il Consiglio federale, la richiesta dell'autore della mozione di dividere il conto in modo chiaro è quindi soddisfatta.

2. Rimunerazione delle entrate a destinazione vincolata che non sono utilizzate subito

Per una rimunerazione del finanziamento speciale "Traffico stradale" occorrerebbe una base legale. Nella LUMin manca una tale disposizione. Non è un caso, in quanto già nel 1984, in occasione dell'istituzione della LDC, nel messaggio (FF 1984 I 828) il Consiglio federale si era chiaramente espresso contro una rimunerazione. Le pretese degli aventi diritto non si riferiscono all'introito federale a destinazione vincolata, bensì al pagamento di contributi. Una rimunerazione del finanziamento speciale dal momento in cui entrano i mezzi a destinazione vincolata e quello in cui sono effettuate le spese non sarebbe quindi pertinente.

Il Parlamento non si è opposto a questa situazione di fatto e in data 22 marzo 1985 ha approvato la LDC senza apportare corrispondenti completamenti.

Le considerazioni di allora sono sempre attuali. Dal punto di vista del Consiglio federale non esiste quindi la necessità di modificare la LUMin.

Nel caso di un trasferimento dei mezzi stradali a destinazione vincolata in un fondo risulterebbe di principio la possibilità di una rimunerazione senza regresso verso i mezzi federali generali, ad esempio con l'investimento dei fondi sul mercato dei capitali. La soluzione del fondo, che necessiterebbe parimenti di una base legale, non è tuttavia auspicabile per considerazioni superiori di politica finanziaria:

* Il conto finanziario, che comprende tutte le entrate e le uscite, è lo strumento centrale di gestione finanziaria della Confederazione.

* Il fondo ridurrebbe in misura determinante per Parlamento e Consiglio federale la manovrabilità e la trasparenza del bilancio complessivo, in quanto il settore dei compiti verrebbe estrapolato dal conto finanziario.

* Inoltre, non si dovrebbe escludere un effetto pregiudizievole su altri settori.

Sulla base di queste considerazioni e in concordanza con le linee direttive delle finanze federali del 4 ottobre 1999 il Consiglio federale respinge la creazione di un fondo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.