00.3496 · Interpellanza · 2000-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le competenze nei settori dei permessi di costruzione, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio sono chiaramente definite dalla legge. All'interno delle zone edificabili, i permessi per la costruzione di impianti d'antenne sono di competenza dei Comuni e dei Cantoni. Se i cantoni non hanno regolamentato la costruzione di antenne per la telefonia mobile nell'ambito di piani di utilizzazione speciale, il rilascio dei permessi per la costruzione di impianti fuori delle zone edificabili è regolamentato dall'art. 24 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) ed è di competenza dei Cantoni. Se nell'adempimento di un compito della Confederazione si incontra un oggetto incluso nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), il Cantone, in applicazione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), deve fare eseguire una perizia alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP). Il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT è un compito delegato della Confederazione: in un caso di questo genere, l'autorità competente deve provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (cfr. artt. 2 e 3 LPN).
Nella fase iniziale della liberalizzazione delle telecomunicazioni si sono verificati problemi in relazione alla realizzazione delle nuove reti di telefonia mobile. In questa fase, a causa del gran numero di antenne che dovevano essere installate, i Comuni e i Cantoni, in quanto preposti al rilascio dei permessi, sono stati fortemente sollecitati e si sono trovati travolti dalla dinamica degli eventi. I Cantoni rilevano in particolare che la costruzione di impianti di antenne fuori delle aree edificabili è avvenuta in modo non coordinato, e quindi non conforme alle indicazioni della LPT. Nel contempo si è constatato che in molti casi il rilascio dei permessi di costruzione ha richiesto un tempo superiore a quello necessario negli altri Paesi, cosa che ha causato un rallentamento nella realizzazione delle reti e comportato problemi in relazione al rispetto dei valori di copertura del territorio imposti dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom).
Per tenere conto di questa problematica la Confederazione, in collaborazione con la Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DTAP), ha elaborato delle raccomandazioni allo scopo di consentire una realizzazione coordinata delle reti, in particolare per quanto riguarda gli impianti ubicati fuori delle aree edificabili. La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ha inoltre previsto di integrare materialmente nelle concessioni UMTS le raccomandazioni elaborate in seno al gruppo di lavoro. Le raccomandazioni costituiscono una soluzione unitaria per tutta la Svizzera che dovrebbe porre i Cantoni in condizione di rispettare i vincoli posti dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e, nel contempo, di evadere rapidamente le domande di rilascio dei permessi di costruzione delle antenne.
Domanda 1:
Il Consiglio federale ritiene che le raccomandazioni elaborate in collaborazione con la Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DTAP), unitamente alle condizioni per le concessioni UMTS imposte dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom, costituiscano un compromesso adeguato fra gli interessi della pianificazione territoriale e della protezione della natura e del paesaggio, e quelli di un ulteriore ampliamento delle reti di telefonia mobile. Prima di porre mano ad altri provvedimenti, sarà opportuno raccogliere ed analizzare le esperienze fatte con le raccomandazioni. I limiti per la costruzione di nuove reti derivano dai vincoli fissati dall'ordinanza del 23.12.1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Domanda 2:
La collaborazione fra le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, stabilita in queste raccomandazioni, è necessaria per far sì che la Svizzera possa dotarsi in un tempo ragionevole delle necessarie reti GSM, WLL e UMTS. Questa collaborazione e questo coordinamento conferiscono al processo di rilascio dei permessi maggiore affidabilità e fondatezza giuridica, a tutto vantaggio sia dei gestori di telefona mobile, sia della popolazione.
Risposta del Consiglio federale.