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00.3498 · Mozione · 2000-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli aiuti agli investimenti, ossia i crediti d'investimento rimborsabili e i contributi a fondo perso (contributi) a favore degli edifici di economia rurale giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) sono graduati in funzione delle zone di produzione (art. 19 e art. 46). Per la trasformazione o la costruzione di edifici nella regione di pianura, esclusa la zona collinare, vengono versati crediti d'investimento, mentre nella regione di montagna e nella zona collinare sono concessi crediti d'investimento e contributi. Tale differenziazione consente di tenere in considerazione i diversi costi di costruzione e di allacciamento degli edifici nonché la differenza nel potenziale di rendimento.

Un'azienda ubicata nella regione di pianura può trarre maggiori vantaggi dalla meccanizzazione e gestire superfici più vaste. Inoltre, le condizioni topografiche rendono più semplice la realizzazione di soluzioni interaziendali per la costruzione di edifici di economia rurale con conseguente razionalizzazione del lavoro. La costruzione di stalle di maggiori dimensioni comporta una notevole riduzione dei costi per unità. Nella regione di pianura le condizioni topografiche migliori da un canto (pochi pendii, assenza di muri di sostegno, ecc.) e le particolari condizioni climatiche dall'altro (nessuna opera di rinforzo per far fronte a nevicate copiose o a forti venti, impianti per l'immagazzinamento di foraggi e di colaticcio di minori dimensioni grazie al periodo di vegetazione più lungo, ecc.) consentono di optare per soluzioni edili più vantaggiose.

La legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) non prevede che gli edifici di economia rurale ubicati nella regione di pianura siano esclusi dai contributi. Nel messaggio (96.060) concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (PA 2002), il Consiglio federale ha tuttavia indicato che per il momento non intende ripristinare i contributi per costruzioni agricole in pianura soppressi il 1o gennaio 1996. Tale soluzione non ha dato adito a contestazioni da parte delle Camere federali e si è rivelata efficace. Il Consiglio federale continuerà tuttavia a seguire gli sviluppi nella regione di pianura e in quella di montagna e valuterà gli strumenti disponibili.

L'Ufficio federale dell'agricoltura ha istituito un gruppo di lavoro incaricato, tra l'altro, di ottimizzare gli aiuti agli investimenti. Saranno oggetto di studio anche i contributi a favore degli edifici di economia rurale.

Qualora gli accertamenti dovessero rivelare che la situazione nella regione di pianura stia mutando in modo da far temere squilibri, dovrà essere esaminata l'eventualità di reintrodurre i contributi a favore degli edifici rurali nella regione di pianura.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.