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00.3548 · Interpellanza · 2000-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1:

Non spetta al Consiglio federale commentare o criticare i decreti del Tribunale federale. È tuttavia d'uopo rilevare che il Tribunale federale ha constatato che il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora per le coppie di ugual sesso non deriva dall'articolo 7 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), bensì unicamente dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Prima di determinare se e a quali condizioni una coppia omosessuale può invocare un diritto di dimora sulla base dell'articolo 8 CEDU, il Tribunale federale ha reputato importante chiarire se fosse ragionevolmente esigibile che la coppia convivesse all'estero.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto pubblico internazionale, la legislazione svizzera in materia di stranieri non conferisce diritto alcuno a un permesso di dimora. I coniugi di cittadini Svizzeri e di cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio beneficiano tuttavia di una deroga (art. 7 e 17 cpv. 2 LDDS). Il loro diritto di dimora è stato deciso dal legislatore allo scopo di valorizzare il matrimonio e la famiglia, conformemente alle disposizioni attuali del codice civile.

La definizione e le condizioni dell'unione coniugale sono disciplinate nel codice civile. Dato che l'unione coniugale è sempre stata ed è tuttora concepita come l'unione di un uomo e di una donna e non di due persone di ugual sesso, le disposizioni del diritto matrimoniale non possono essere interpretate a favore di quest'ultime.

Il cambiamento di atteggiamento di una parte considerevole della società nei confronti delle coppie omosessuali è parimenti concretizzato all'articolo 8 capoverso 2 della nuova Costituzione federale. Tale disposizione prevede infatti che nessuno debba subire discriminazioni a motivo del suo sesso o del suo modo di vita (ovvero della sua tendenza sessuale). Quando sarà il momento di elaborare una disposizione legale relativa alla registrazione delle coppie omosessuali, cui mira il Consiglio federale, occorrerà esaminare più approfonditamente - segnatamente alla luce del divieto costituzionale di qualsiasi discriminazione in materia - in che ambiti s'impone attualmente la parità di trattamento rispetto all'unione coniugale. Per le coppie di ugual sesso manca per ora un'istituzione giuridica specifica cui appellarsi (vedi risposta alla domanda 4).

Ad domande 2 e 3:

Il Consiglio federale non si pronuncia sui diversi aspetti delle decisioni del Tribunale federale. Occorre tuttavia constatare che il decreto menzionato riconosce l'applicabilità dell'articolo 8 CEDU relativo al diritto di dimora delle coppie omosessuali. D'altro canto, questo decreto genera una modifica della prassi a favore delle coppie di ugual sesso nonostante il fatto che la coppia in questione, in considerazione delle circostanze della fattispecie, non ne abbia potuto beneficiare.

Per quel che concerne la prassi sinora attuata dalle autorità occorre osservare che, giusta le disposizioni relative ai casi particolarmente rigorosi (art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri; OLS), a tutt'oggi sono stati rilasciati ogni anno circa 100 permessi a coppie omosessuali. Per poter rilasciare un tale permesso occorre che il Cantone si dichiari disposto a rilasciarlo e che l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) riconosca, sulla base della prassi, l'esistenza di un caso particolarmente rigoroso.

Ad domanda 4:

Il DFGP ha organizzato una procedura di consultazione concernente il rapporto sulla situazione delle coppie omosessuali. Esso contiene un'analisi dei problemi esistenti nonché dei primi elementi di soluzione. La consultazione si è conclusa a fine dicembre 1999.

Il 25 ottobre 2000 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare, entro la fine del primo semestre 2001, un disegno di legge con pertinente rapporto esplicativo. Il Consiglio federale si è detto favorevole a un nuovo disciplinamento che vada nel senso di un partenariato registrato accompagnato da effetti autonomi. Le coppie omosessuali beneficeranno così di un riconoscimento giuridico e della consacrazione della loro relazione nel diritto. Questo progetto riveste una grande priorità nella pianificazione degli affari del DFGP. Il disciplinamento dal punto di vista del diritto civile influenzerà fortemente lo statuto di polizia degli stranieri degli stranieri che vivono una relazione omosessuale.

Risposta del Consiglio federale.