00.3622 · Interpellanza · 2000-11-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dalla comparsa del primo caso di ESB in Svizzera, nel 1990, il Consiglio federale si è prefisso
l'obiettivo di eradicare l'epizoozia e di proteggere l'uomo dall'eventuale contagio. I principi che
hanno guidato la sua azione sono stati e restano tuttora una politica d'informazione aperta e il
costante adattamento alle nuove conoscenze scientifiche delle misure adottate.
In merito alle singole domande il Consiglio federale risponde come segue:
1. Il divieto di utilizzare farine di origine animale nell'alimentazione di tutti gli animali da reddito
è entrato in vigore il 1° gennaio 2001. Esso riguarda in primo luogo i suini e i volatili, poiché
per i bovini, gli ovini e i caprini tale divieto vige già dal 1990. Non si tratta di una misura
intesa ad impedire la trasmissione dell'ESB alle nuove categorie di animali da reddito colpite
ora dal divieto, bensì di un provvedimento il cui obiettivo è di evitare la contaminazione degli
alimenti per bovini con tracce anche infime di farine animali al momento
dell'immagazzinamento, del trasporto o presso il detentore di animali. Per questo motivo è
ancora consentito, fino al 1° marzo 2001, mediante una disposizione transitoria, foraggiare
suini e volatili con alimenti per animali contenenti farine animali che sono già in commercio o
depositati presso i detentori di animali. Rammentiamo nuovamente agli agricoltori che i
ruminanti non possono in nessun caso avere accesso a questi alimenti.
2. Dall'alimentazione dei ruminanti sono già bandite tutte le farine di origine animale, incluse le
farine di pesce, nonché i grassi estratti da parti non commestibili delle carcasse.
3. I prodotti intermedi dell'eliminazione degli scarti di carne, in particolare farine e grassi di
estrazione, non possono essere importati. Agli alimenti per animali importati si applicano le
stesse disposizioni valide per gli alimenti per animali prodotti in Svizzera.
Imporre un divieto totale delle importazioni di carne, che secondo tutte le conoscenze
scientifiche è una derrata alimentare sicura riguardo all'ESB, non sarebbe utile né per
proteggere la salute degli uomini e degli animali né per contribuire all'eradicazione
dell'epizoozia. Un tale divieto non sarebbe quindi conforme né alle disposizioni del diritto
federale né alle regole dell'OMC.
4. L'applicazione delle misure, dal mulino di fabbricazione degli alimenti per animali alla fattoria
e dalla fattoria fino al macello e all'azienda di eliminazione degli scarti, riveste un'elevata
priorità. In futuro, l'applicazione delle misure sarà controllata ancora più severamente. A tal
fine, la Confederazione rafforzerà i suoi controlli in collaborazione con i Cantoni. Come in
passato, le eventuali violazioni delle misure prescritte saranno denunciate dalle autorità di
controllo alle competenti autorità penali e sanzionate secondo le vigenti disposizioni penali
della legge sulle epizoozie (art. 47 e segg.).
Risposta del Consiglio federale.