00.3630 · Interpellanza · 2000-11-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'obiettivo della politica agricola è strutturare i provvedimenti in modo che
l'agricoltura possa svolgere i compiti ancorati nella Costituzione in tutte le regioni. A
tal fine vanno tenute adeguatamente in considerazione le condizioni difficili di
produzione e di vita nelle regioni collinare e montana (art. 4 LAgr). Il sistema dei
pagamenti diretti tiene conto di tale principio. I contadini della regione collinare e di
quella di montagna percepiscono contributi per la detenzione di animali in condizioni
difficili di produzione nonché per la cura di terreni coltivi declivi. Nel 1999 per questi
due provvedimenti sono stati versati circa 352 milioni di franchi. Il 63 per cento circa
dell'importo totale di 2,078 miliardi di franchi di pagamenti diretti versati nel 1999 è
andato a favore delle aziende delle regioni collinare e montana, che gestiscono il 52
per cento della superficie agricola utile.
Nel complesso, il sistema di pagamenti diretti introdotto nel 1999 ha avuto
ripercussioni positive sui redditi delle aziende che operano nella regione collinare e
in quella di montagna. Rispetto al 1998, nel 1999 le aziende della regione collinare
hanno registrato un incremento medio del reddito agricolo del 4,2 per cento, quelle
della regione di montagna del 12,6 per cento, mentre il reddito delle aziende attive
nella regione di pianura è diminuito del 5,3 per cento a causa, tra l'altro, del cattivo
raccolto campicolo. I redditi delle aziende delle regioni collinare e montana si sono
quindi ulteriormente allineati a quelli della regione di pianura. Negli ultimi
cinquant'anni il divario non è mai stato così contenuto. Il Consiglio federale ritiene
che attualmente non vi sia alcun motivo di procedere a modifiche di principio dei
provvedimenti a favore delle aziende che operano nelle regioni collinare e montana.
In vista dell'ulteriore sviluppo della politica agricola è in corso una valutazione dei
provvedimenti. La Commissione consultiva Agricoltura, istituita dal Consiglio federale
il 31 maggio 2000, ha conferito mandati corrispondenti a tre gruppi di lavoro. I
rapporti intermedi dovrebbero essere disponibili nel primo semestre del 2001.
Domanda 1:
I pagamenti diretti ecologici incentivano i contadini a fornire prestazioni ecologiche
particolari. In virtù dell'articolo 76 capoverso 5 della legge sull'agricoltura, i contributi vanno
fissati in modo che sia redditizio fornire una prestazione ecologica. Tali prestazioni entrano
in concorrenza con la produzione di derrate alimentari. Nella regione di pianura le condizioni
naturali di produzione sono migliori rispetto a quelle che si riscontrano nella regione collinare
o di montagna. Ne consegue che nella regione di pianura gli incentivi per la fornitura di
prestazioni ecologiche devono essere maggiori. La graduazione dei contributi per lo
sfruttamento estensivo di prati e di altri elementi della compensazione ecologica tiene conto
di tale aspetto.
Domanda 2:
Nel nuovo sistema di pagamenti diretti lo sfruttamento degli erbai viene promosso mediante
il versamento di contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Tali
contributi hanno sostituito quelli concessi fino al 1998 ai detentori di vacche il cui latte non
era commercializzato. Il nuovo contributo non va a beneficio soltanto delle vacche, bensì di
tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Le vacche di aziende che
dispongono di un contingente lattiero sono escluse dai contributi deducendo una unità di
bestiame grosso che consuma foraggio grezzo per 4'200 chilogrammi di latte. Con il nuovo
sistema di pagamenti diretti le aziende senza contingente lattiero percepiscono, di regola, un
importo maggiore di pagamenti diretti generali in virtù della legge sull'agricoltura rispetto a
quelle che dispongono di un contingente lattiero, operano in condizioni naturali comparabili e
presentano le stesse dimensioni. Per le aziende con un contingente lattiero le cifre di cui agli
esempi menzionati nell'interpellanza comprendono pure il supplemento per la
trasformazione di latte in formaggio nonché per il divieto d'insilamento. Soltanto in tal modo
si spiega perché queste aziende ricevono contributi federali più cospicui rispetto a quelle
senza contingente.
Nel caso dell'azienda 3 la riduzione dei contributi si riferisce all'intero periodo a partire dal
1993 e non soltanto a quello tra il 1998 e il 1999, caratterizzato dal passaggio al nuovo
sistema di pagamenti diretti. Nel vecchio sistema l'ammontare del prezzo del latte era in
funzione dell'importo dei contributi ai detentori di vacche. Per tale motivo
contemporaneamente alle riduzioni del prezzo del latte venivano ritoccati verso il basso
anche i contributi ai detentori di vacche. Per poter effettuare un confronto, nel caso delle
aziende 1 e 2 dovrebbe venir tenuto in considerazione anche il calo del prezzo del latte. Dal
1993, le aziende dotate di strutture comparabili hanno subito una riduzione del sostegno
legato ai prodotti all'incirca della stessa entità, indipendentemente dal fatto che
disponessero di un contingente lattiero.
Per i contadini che si dedicano all'ingrasso di vitelli il Consiglio federale ha agevolato il
passaggio dal vecchio al nuovo sistema di pagamenti diretti introducendo una disposizione
transitoria. Per un periodo di cinque anni al massimo dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza
tali aziende beneficiano di un contributo che corrisponde a quelli versati nel 1998 per la
detenzione di vacche e l'ingrasso di vitelli, con una riduzione annua del 5 per cento.
Domanda 3:
Il trasferimento di contingenti è autorizzato dal 1o maggio 1999. Non vi è quindi stato
sufficiente tempo per un'analisi mirata delle ripercussioni sui settori indicati dall'autrice
dell'interpellanza. È inoltre estremamente difficile considerare isolatamente l'effetto del
commercio dei contingenti.
Si può affermare con certezza che il commercio dei contingenti non ha avuto alcuna
ripercussione sul volume di produzione, visto che il quantitativo globale di latte è tuttora
contingentato.
Nel 2000, la produzione totale di carne è risultata decisamente inferiore rispetto al 1999. Il
commercio dei contingenti non è quindi stato direttamente all'origine di un aumento della
produzione di carne.
L'acquisto di un contingente può determinare un reddito agricolo inferiore nella fase di
ammortamento del prezzo di acquisto. Al termine di questa fase, che dura di regola da 3 a 5
anni, per le aziende in grado di produrre un quantitativo supplementare di latte senza
effettuare investimenti in edifici e installazioni vi sono effetti positivi sul reddito. I costi fissi di
produzione si ripartiscono su un quantitativo di latte maggiore con conseguente diminuzione
dei costi di produzione per chilogrammo di latte e aumento del reddito. Attraverso la vendita
dei contingenti i contadini possono finanziare eventuali ristrutturazioni dell'azienda.
Risposta del Consiglio federale.