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00.3651 · Interpellanza · 2000-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'introduzione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali nel 1985 diverse parti

hanno ripetutamente chiesto di adottare degli ordinamenti particolari per le zone di confine in

cui vi sono delle autostrade transfrontaliere. In considerazione di un'esecuzione coerente e

uguale per tutti, il Consiglio federale ha sinora sempre respinto gli ordinamenti particolari.

Esso ha inoltre ritenuto che l'esiguo importo della tassa fosse accettabile per gli

automobilisti. Per le persone assoggettate alla tassa l'utilizzazione di altre strade sarebbe in

fin dei conti più costosa dell'acquisto del contrassegno. Non sono state effettuate delle

inchieste sullo spostamento del traffico in seguito all'introduzione della tassa. La prassi non

ha tuttavia fornito indicazioni in merito a tali fluttuazioni.

Giusta l'articolo 86 capoverso 2 della nuova Costituzione "la Confederazione riscuote una

tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore non sottostanti alla tassa

sul traffico pesante". Per principio, tale disposizione non consente più al Consiglio federale di

disciplinare la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali mediante un'ordinanza

indipendente. Per poter continuare ad applicare la tassa nella forma attuale, sino

all'emanazione di una legge resteranno tuttavia in vigore gli elementi essenziali dell'articolo

36quinquies della vecchia Costituzione (decreto federale del 18 dicembre 1998 concernente

una nuova Costituzione federale). I lavori per un disegno di legge e il relativo messaggio

saranno avviati dall'amministrazione in un prossimo futuro. In tale occasione verranno

certamente discusse le particolarità del traffico transfrontaliero. Si può inoltre accennare alle

intenzioni dell'interpellante nell'ambito delle diverse procedure di consultazione e delle

deliberazioni parlamentari.

1. Il Consiglio federale ritiene che la possibilità di stabilire il riconoscimento reciproco dei

contrassegni in una definita regione di confine mediante un trattato internazionale non sia

realistica. Analogamente a un consorzio tariffario dei mezzi di trasporto pubblici, si

dovrebbe ad esempio effettuare una perequazione finanziaria soddisfacente per

entrambe le parti; ciò richiederebbe tra l'altro delle conoscenze esatte delle prestazioni di

trasporto per i veicoli assoggettati alla tassa nei due paesi.

2. Il Consiglio federale non sa se sulla parte austriaca vi sia stato uno spostamento

quantificabile del traffico dopo l'introduzione del cosiddetto "Pickerl". Attualmente, tra

l'Austria e la Svizzera non esistono autostrade transfrontaliere.

Risposta del Consiglio federale.