00.3670 · Mozione · 2000-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Punto 1:
Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che
esercitano in primo luogo l'assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento
federale dell'interno (art. 12 cpv. 1 LAMal). Conformemente all'art. 3 cpv. 5 dell'Ordinanza del
12 aprile 1995 concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale
sull'assicurazione malattie le casse devono provvedere ad iscriversi al registro di commercio.
Secondo l'art. 957 CO i libri di ditte iscritte al registro di commercio devono essere tenuti
regolarmente, vale a dire che il bilancio e il conto d'esercizio devono essere allestiti in modo da
permettere di rilevare i rapporti di debito e di credito della ditta. Con queste disposizioni si vuol
far sì che i libri di una persona giuridica siano tenuti, nel loro insieme, secondo principi contabili
riconosciuti.
Le informazioni richieste dall'autrice della mozione (prestazioni pagate, costi amministrativi,
ammortamenti, accantonamenti per casi d'assicurazione non liquidati e riserve) vengono già
inviate quando gli assicuratori ogni anno, conformemente alle disposizioni summenzionate,
inoltrano all'UFAS i dati per l'intera società, dopo averli fatti esaminare da organi di revisione
esterni e indipendenti. I revisori incaricati della verifica devono in linea di massima soddisfare i
requisiti menzionati all'art. 727b CO (art. 86 OAMal). La contabilità deve certificare l'intera
attività dell'impresa. Suddividere il bilancio a livello cantonale significherebbe avere una
regolamentazione basata su un Profit-Center, con la conseguenza che una quota rilevante delle
spese (escluse le prestazioni) dovrebbe essere calcolata e contabilizzata applicando una chiave
di ripartizione. Visto che gli assicuratori devono inviare il conto d'esercizio globale all'autorità di
vigilanza suddividendolo in base alle diverse forme di assicurazione, la trasparenza
diminuirebbe in modo evidente. Stilare il consuntivo annuale a livello cantonale non è
ragionevole né dal punto di vista giuridico né da quello materiale. I dati che le imprese inviano
all'autorità di vigilanza, esaminati secondo gli abituali standard economici, permettono di
controllare il conto in modo dettagliato, efficace e sistematico, dunque con una totale
trasparenza. Inoltre non va dimenticato che in quanto a trasparenza gli assicuratori-malattie
superano di gran lunga i fornitori di prestazioni. Del resto gli assicuratori-malattie hanno
l'obbligo di pubblicare i loro rapporti di gestione (bilancio, conto d'esercizio globale, conti
d'esercizio inerenti le singole forme assicurative e diverse cifre di riferimento) secondo un
metodo standardizzato. In questo contesto va ricordato che l'UFAS ogni anno pubblica i dati
statistici sull'assicurazione di base e sulle assicurazioni complementari di tutti gli assicuratori
nonché i dati relativi alla vigilanza dei singoli assicuratori-malattie. In questo modo gli assicurati
possono farsi un quadro preciso degli assicuratori.
Punto 2:
Conformemente all'art. 60 LAMal gli assicuratori hanno l'obbligo di costituire riserve sufficienti a
garantire la solvibilità a lungo termine. Lo scopo delle riserve è in primo luogo di garantire la
sicurezza finanziaria ove i costi effettivi rivelassero l'insufficienza dei premi preventivati. Esse
rappresentano quindi un correttivo necessario.
Le prescrizioni minime per queste riserve, elaborate tra il 1993 e il 1995 da un gruppo di esperti,
sono elencate all'art. 78 OAMal e devono in particolare impedire che la collettività degli
assicuratori debba rispondere per i debiti contratti da assicuratori insolvibili. Nel quadro della
procedura di approvazione dei premi, l'UFAS bada inoltre con molta attenzione a che le riserve
non siano eccessive. Gli assicuratori le cui riserve superano un certo volume devono includere
la parte eccedente nel calcolo dei premi per l'anno successivo. La vigilanza sulle riserve
avviene a due livelli: da un lato, a protezione della collettività degli assicuratori, attraverso il
controllo della solvibilità (vigilanza retrospettiva), dall'altro nel quadro dell'approvazione dei
premi (vigilanza in prospettiva).
Considerando il fatto che gli assicuratori devono calcolare i premi in base a previsioni
sull'evoluzione dei costi e sull'andamento degli affari, le riserve sono necessarie affinché essi
possano far fronte all'insufficienza dei premi preventivati rispetto alle prestazioni conteggiate. Il
Consiglio federale è tuttavia disposto a sottoporre a verifica le basi elaborate dal gruppo di
esperti summenzionato e, se del caso, a prendere i provvedimenti necessari.