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00.3670 · Mozione · 2000-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Punto 1:

Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che

esercitano in primo luogo l'assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento

federale dell'interno (art. 12 cpv. 1 LAMal). Conformemente all'art. 3 cpv. 5 dell'Ordinanza del

12 aprile 1995 concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale

sull'assicurazione malattie le casse devono provvedere ad iscriversi al registro di commercio.

Secondo l'art. 957 CO i libri di ditte iscritte al registro di commercio devono essere tenuti

regolarmente, vale a dire che il bilancio e il conto d'esercizio devono essere allestiti in modo da

permettere di rilevare i rapporti di debito e di credito della ditta. Con queste disposizioni si vuol

far sì che i libri di una persona giuridica siano tenuti, nel loro insieme, secondo principi contabili

riconosciuti.

Le informazioni richieste dall'autrice della mozione (prestazioni pagate, costi amministrativi,

ammortamenti, accantonamenti per casi d'assicurazione non liquidati e riserve) vengono già

inviate quando gli assicuratori ogni anno, conformemente alle disposizioni summenzionate,

inoltrano all'UFAS i dati per l'intera società, dopo averli fatti esaminare da organi di revisione

esterni e indipendenti. I revisori incaricati della verifica devono in linea di massima soddisfare i

requisiti menzionati all'art. 727b CO (art. 86 OAMal). La contabilità deve certificare l'intera

attività dell'impresa. Suddividere il bilancio a livello cantonale significherebbe avere una

regolamentazione basata su un Profit-Center, con la conseguenza che una quota rilevante delle

spese (escluse le prestazioni) dovrebbe essere calcolata e contabilizzata applicando una chiave

di ripartizione. Visto che gli assicuratori devono inviare il conto d'esercizio globale all'autorità di

vigilanza suddividendolo in base alle diverse forme di assicurazione, la trasparenza

diminuirebbe in modo evidente. Stilare il consuntivo annuale a livello cantonale non è

ragionevole né dal punto di vista giuridico né da quello materiale. I dati che le imprese inviano

all'autorità di vigilanza, esaminati secondo gli abituali standard economici, permettono di

controllare il conto in modo dettagliato, efficace e sistematico, dunque con una totale

trasparenza. Inoltre non va dimenticato che in quanto a trasparenza gli assicuratori-malattie

superano di gran lunga i fornitori di prestazioni. Del resto gli assicuratori-malattie hanno

l'obbligo di pubblicare i loro rapporti di gestione (bilancio, conto d'esercizio globale, conti

d'esercizio inerenti le singole forme assicurative e diverse cifre di riferimento) secondo un

metodo standardizzato. In questo contesto va ricordato che l'UFAS ogni anno pubblica i dati

statistici sull'assicurazione di base e sulle assicurazioni complementari di tutti gli assicuratori

nonché i dati relativi alla vigilanza dei singoli assicuratori-malattie. In questo modo gli assicurati

possono farsi un quadro preciso degli assicuratori.

Punto 2:

Conformemente all'art. 60 LAMal gli assicuratori hanno l'obbligo di costituire riserve sufficienti a

garantire la solvibilità a lungo termine. Lo scopo delle riserve è in primo luogo di garantire la

sicurezza finanziaria ove i costi effettivi rivelassero l'insufficienza dei premi preventivati. Esse

rappresentano quindi un correttivo necessario.

Le prescrizioni minime per queste riserve, elaborate tra il 1993 e il 1995 da un gruppo di esperti,

sono elencate all'art. 78 OAMal e devono in particolare impedire che la collettività degli

assicuratori debba rispondere per i debiti contratti da assicuratori insolvibili. Nel quadro della

procedura di approvazione dei premi, l'UFAS bada inoltre con molta attenzione a che le riserve

non siano eccessive. Gli assicuratori le cui riserve superano un certo volume devono includere

la parte eccedente nel calcolo dei premi per l'anno successivo. La vigilanza sulle riserve

avviene a due livelli: da un lato, a protezione della collettività degli assicuratori, attraverso il

controllo della solvibilità (vigilanza retrospettiva), dall'altro nel quadro dell'approvazione dei

premi (vigilanza in prospettiva).

Considerando il fatto che gli assicuratori devono calcolare i premi in base a previsioni

sull'evoluzione dei costi e sull'andamento degli affari, le riserve sono necessarie affinché essi

possano far fronte all'insufficienza dei premi preventivati rispetto alle prestazioni conteggiate. Il

Consiglio federale è tuttavia disposto a sottoporre a verifica le basi elaborate dal gruppo di

esperti summenzionato e, se del caso, a prendere i provvedimenti necessari.

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