00.3671 · Interpellanza · 2000-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 e 3
Se si confrontano le disposizioni legali sulla durata del lavoro in vigore finora per gli ospedali
con le modifiche apportate dall'ultima revisione, si constata che l'impennata dei costi in alcuni
ospedali in Svizzera non è imputabile alla nuova legge e alle sue nuove ordinanze. Come
dimostreremo, sono altre le cause di questa evoluzione.
Come già la vecchia legge sul lavoro, anche la nuova contiene disposizioni sulla durata del
lavoro e del riposo applicabili agli istituti ospedalieri e ai loro dipendenti. Tuttavia, la legge
esclude - e questa precisazione è importante nel presente contesto - alcuni ospedali dal campo
d'applicazione. Non sottostanno alla legge sul lavoro gli istituti ospedalieri gestiti secondo le
disposizioni del diritto pubblico o i cui dipendenti sono vincolati da un rapporto di lavoro di diritto
pubblico. In questi casi si applicano, come finora, le disposizioni di diritto pubblico del
corrispondente ente pubblico.
Anche sotto l'aspetto materiale, la revisione della legge sul lavoro non ha comportato modifiche
sostanziali tali da causare un massiccio rincaro dei costi nel campo della salute.
Per contro, negli ultimi anni, la situazione reale degli ospedali è in parte notevolmente mutata
per quanto riguarda la forma giuridica e la regolamentazione dei loro contratti di lavoro. Molti
istituti ospedalieri non sottostanno più al diritto pubblico o quantomeno hanno deciso di
applicare al proprio personale condizioni contrattuali di diritto privato invece che di diritto
pubblico. In entrambi i casi, questa modifica ha conseguenze immediate sulla durata del lavoro
e del riposo. Se finora esse erano disciplinate da disposizioni di diritto pubblico, la
privatizzazione assoggetta automaticamente queste aziende e il loro personale alla legge sul
lavoro. Di conseguenza, anche per questi ospedali fa stato la durata del lavoro e del riposo
applicabile agli ospedali privati. Si tratta quindi di un'evoluzione che non ha nulla a che vedere
con la revisione della legge sul lavoro.
Il nuovo assoggettamento alla legge sul lavoro ha inoltre conseguenze di natura finanziaria
laddove le vecchie disposizioni di diritto pubblico in materia di durata del lavoro e del riposo
consentivano condizioni di lavoro che la legge sul lavoro esclude. Una tale situazione non
sembra essere così rara se si considerano le ricorrenti discussioni sulle condizioni di lavoro nel
settore sanitario. Evidentemente, nella fase antecedente alla privatizzazione degli ospedali,
molti Cantoni hanno riservato troppo poca attenzione alle ripercussioni delle nuove strutture in
materia di diritto del lavoro e alle relative conseguenze finanziarie.
Inoltre, in occasione della revisione della legge sul lavoro e delle sue ordinanze, le cerchie
interessate, segnatamente i Cantoni, l'organizzazione mantello degli ospedali svizzeri e i
rappresentanti delle professioni paramediche, sono state consultate. Nell'ambito di questa
collaborazione si è potuto tenere conto di diverse proposte, di cui alcune (p. es. disposizioni
speciali concernenti il servizio di picchetto, prolungamento delle durate del lavoro diurno e
notturno) provenivano dai rappresentanti degli ospedali.
Ad 2
Come menzionato, le disparità giuridiche tra gli ospedali con contratti di lavoro di diritto privato e
quelli con rapporti d'impiego di diritto pubblico non sono determinate dalla nuova legge sul
lavoro, in quanto esistevano già sotto la vecchia legislazione. Esse sono invece riconducibili al
fatto che la legge sul lavoro non prevede alcun campo d'applicazione globale. Inoltre, la legge
fa esplicitamente salve le disposizioni derogatorie della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni in materia di durata del lavoro e del riposo.
Il Consiglio federale è cosciente del problema della disparità di trattamento che subiscono le
condizioni d'impiego nel campo sanitario, a seconda che esse rientrano nel diritto pubblico o nel
diritto privato. Si tratta tuttavia di una questione che non può essere risolta attraverso la
modifica delle ordinanze, bensì attraverso una revisione della legge. A tale proposito si rimanda
all'iniziativa parlamentare Suter (Condizioni di lavoro umane per i medici assistenti), che chiede
l'assoggettamento dei medici assistenti alla legge sul lavoro. La trattazione di tale iniziativa
consentirà al Consiglio federale e al Parlamento di esaminare la questione del campo
d'applicazione della legge sul lavoro nel settore globale della sanità. La sottocommissione della
Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-N), che si occupa dell'iniziativa
Suter, ha ottenuto dal Seco tutte le informazioni necessarie circa la situazione pluralistica
attualmente vigente in materia di regolamentazione e di esecuzione delle prescrizioni
riguardanti la durata del lavoro e i problemi che ne conseguono.
Ad 4
Grazie ai lavori preparatori relativi alla riveduta legge sul lavoro e alle votazioni popolari del
1996 e del 1998, le cerchie interessate sapevano ormai da tempo che la nuova legge sarebbe
entrata in vigore alla fine del 1999 o a metà del 2000. Inoltre, le nuove ordinanze stesse
prevedono un termine transitorio di sei mesi per l'applicazione. Una proroga di questo termine
al fine di tenere conto di casi isolati causerebbe delle ingiustizie e penalizzerebbe le aziende
che, nonostante le difficoltà legate ai cambiamenti, intendono applicare la nuova legge entro i
termini prescritti e sono in grado di farlo. Le autorità di sorveglianza della Confederazione e dei
Cantoni si impegnano tuttavia a consigliare e a sostenere gli istituti ospedalieri interessati in
occasione dell'applicazione delle nuove disposizioni nel corso del 2001.
Risposta del Consiglio federale.