00.3694 · Mozione · 2000-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Un obiettivo dell'esecuzione della pena, ovvero il reinserimento dell'autore del reato nella
società (reinserimento sociale), può di norma essere raggiunto al meglio se il condannato
sconta la pena in un ambiente sociale e culturale a lui familiare. A favore dell'esecuzione
della pena nel Paese d'origine vi sono anche motivi di carattere umanitario, in particolare
quando ciò facilita i contatti con i familiari. Non da ultimo, in tal modo, si può ottenere un
certo sgravio degli istituti svizzeri per l'esecuzione delle pene.
Per questi motivi, la Svizzera ha ratificato, già nel 1988, la Convenzione del Consiglio
d'Europa sul trasferimento dei condannati. Detta Convenzione consente che, per espiare la
pena, i condannati stranieri siano ricondotti nel loro Stato d'origine a condizione che lo
desiderino e che tanto lo Stato giudicante quanto lo Stato d'origine approvino il trasferimento.
Fino a oggi, hanno aderito alla Convenzione 38 Stati europei e 9 Stati non membri (fra i quali
anche Stati d'oltre oceano). All'atto pratico risulta purtroppo che tali trasferimenti, in sé
auspicabili, non possono essere effettuati, spesso per mancanza del consenso.
Con la partecipazione determinante della Svizzera, è stato elaborato un Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento, al fine, fra l'altro, di ovviare a tale ostacolo.
Tale Protocollo permette, a determinate condizioni, il trasferimento a scopo di espiazione
della pena nel loro Stato d'origine, senza il loro consenso, segnatamente dei condannati
contro i quali sono state pronunciate anche misure d'allontanamento (espulsione secondo il
diritto penale, espulsione secondo la polizia degli stranieri, divieto d'entrata in Svizzera ecc.).
Il Protocollo aggiuntivo è in vigore dal 1° giugno 2000. Nel frattempo è stato ratificato da 8
Stati europei e firmato da altri 18 Stati (situazione all'inizio del gennaio 2001).
Il Consiglio federale ha già avviato i lavori in vista della firma del Protocollo aggiuntivo. È
previsto di sottoporre il progetto al Parlamento verso la fine del 2001. Grazie a contatti
bilaterali, la Svizzera si adopererà inoltre affiché altri Stati ratifichino il Protocollo aggiuntivo.
Il Consiglio federale si aspetta dall'adesione alla Convenzione, nel caso in cui Stati
interesanti per la Svizzera la ratifichino, uno sgravio determinante nell'esecuzione delle pene,
cosa che corrisponde all'obiettivo della mozione.
Contrariamente a quanto asserito dall'autore della mozione, lo sgravio delle carceri non è un
obiettivo primario della revisione in corso delle disposizioni generali del Codice penale, ma
unicamente un effetto collaterale auspicato. Non è nemmeno esatto affermare che la
revisione si prefigge di trattare con maggiori riguardi gli autori di reati e porta a un
allentamento della legislazione penale. Al contrario, la revisione, approvata in larga misura
dal Consiglio degli Stati, mira a una migliore protezione della sicurezza pubblica. Il previsto
nuovo ordinamento del sistema delle sanzioni non istituisce sanzioni più leggere, ma
sanzioni più opportune ed efficaci.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.