00.3696 · Postulato · 2000-12-14
Cancelleria federale
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 43 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) del 21 marzo 1997 (RS 172.010) dà al Consiglio federale la competenza di distribuire gli uffici ai dipartimenti, di ridistribuirli e di creare nuovi uffici. Così, la legge conferisce al Consiglio federale l'autonomia organizzativa per l'ambito dell'Amministrazione federale. Il Consiglio federale ha già fatto uso di questa competenza e distribuito in modo equilibrato i compiti ai dipartimenti nell'ambito della riforma del Governo e dell'Amministrazione.
Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se la competenza amministrativa per l'intero settore terziario possa essere concentrata in un unico Ufficio federale.
Nell'ambito della riforma del Governo e dell'Amministrazione (RGA), il Consiglio federale nel febbraio 1997 ha preso la decisione di principio di concentrare in due dipartimenti (prima erano quattro) l'ambito della formazione (università e scuole universitarie professionali e formazione professionale), della ricerca e della tecnologia. Si è quindi pronunciato contro una variante che aveva previsto la concentrazione in un unico dipartimento. L'attribuzione degli ambiti della formazione e della ricerca al DFI e al DFE è stata effettuata secondo il criterio del rapporto con l'economia. Gli ambiti della formazione sono stati integrati verticalmente. Il curricolo maturità-università è stato attribuito al DFI e il curricolo formazione professionale- scuola universitaria professionale al DFE. La distribuzione a due dipartimenti ha richiesto inoltre l'impiego di processi decisionali coordinati.
Con la RGA, è stato avviato, nell'ambito della formazione, un processo che non è ancora concluso. Ci si adopera tuttora per la chiarificazione delle competenze in questo ambito. Il Consiglio federale non vede attualmente la necessità di ridistribuire gli uffici federali. Se siffatta necessità si verificasse in futuro, il Consiglio federale prenderà di moto proprio i necessari provvedimenti in base alla competenza organizzativa attribuitagli dalla legge.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.