00.3710 · Interpellanza · 2000-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della promozione della compensazione ecologica, dal 1993 la Confederazione
concede contributi a favore degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi. In virtù
dell'ordinanza sui pagamenti diretti, nel 1999 essa ha versato 36 milioni di franchi per oltre
2.4 milioni di alberi da frutto ad alto fusto nei campi. Oltre un terzo dei contributi previsti
per la compensazione ecologica è finalizzato alla tutela di questo tipo di alberi.
La legge sulla protezione della natura e del paesaggio consente già attualmente ai
Cantoni di promuovere gli alberi da frutto ad alto fusto in via suppletiva ai pagamenti diretti
concessi dalla Confederazione. I contributi supplementari versati dai Cantoni vengono
graduati dalla Confederazione in funzione della loro capacità finanziaria.
Domanda 1
Visto che attualmente i prezzi spuntati per i prodotti degli alberi da frutto ad alto fusto nei
campi sono bassi, sono necessarie iniziative per garantirne la tutela. Oltre agli sforzi
profusi dagli agricoltori è richiesto l'impegno della Confederazione e dei Cantoni.
Un marchio per gli alberi ad alto fusto comune per produttori, addetti alla trasformazione e
consumatori accrescerebbe la trasparenza del mercato. Attraverso la scelta di determinati
prodotti i consumatori contribuirebbero alla tutela degli alberi ad alto fusto.
Visto che la quota dei pagamenti diretti destinati dalla Confederazione alla promozione
degli alberi ad alto fusto è notevole, non si prevede un aumento generale delle aliquote di
contributo fissate nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Nell'ambito dei mezzi finanziari
disponibili la prevista "Ordinanza concernente la promozione regionale della qualità e
dell'interconnessione di superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura" (ordinanza
sulla qualità ecologica) dovrebbe tuttavia garantire una promozione mirata degli alberi da
frutto ad alto fusto che si trovano in frutteti con particolare valore naturalistico.
Domanda 2
Mediante l'ordinanza sulla qualità ecologica in futuro dovrebbero venir forniti ulteriori
incentivi per la tutela di alberi da frutto ad alto fusto in frutteti con particolare valore
naturalistico, sempreché sul piano regionale vi sia un interesse a tal riguardo. L'ordinanza
prevista si fonda sui principi della libera volontà e degli incentivi finanziari. Essa entrerà
presumibilmente in vigore ancora nel corso di quest'anno.
Per quanto concerne la possibilità di computare gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi
nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate si rinvia alla risposta del
Consiglio federale alla mozione Eberhard (00.3724).
Nel quadro della revisione dell'imposizione agricola delle bevande alcoliche è attualmente
al vaglio una norma secondo la quale un determinato quantitativo di distillati per albero da
frutto ad alto fusto nei campi debba essere esonerato dalla tassa. La nuova norma
dovrebbe essere oggetto di una procedura di consultazione nel corso di quest'anno.
Conformemente all'ordinanza sulla promozione dello smercio (RS 916.010), sulla scorta di
una domanda di aiuto finanziario presentata all'UFAG, progetti volti a promuovere lo
smercio di prodotti agricoli possono essere sostenuti in via sussidiaria. Nel 2000 il settore
della frutta ha beneficiato di un sostegno della Confederazione di 2 milioni di franchi (50
per cento dei costi dei progetti). A favore del succo di frutta, prodotto prevalentemente con
mosto di frutta di alberi ad alto fusto, sono stati concessi contributi per la promozione dello
smercio per un importo di 1 milione di franchi circa. A partire dal 2001 verrà cofinanziato
anche un progetto denominato "succo di mela di alberi ad alto fusto".
Domanda 3
La tutela di frutteti ubicati in prossimità degli insediamenti attraverso la gestione di alberi
da frutto ad alto fusto nei campi consente di concretizzare un principio pianificatorio ai
sensi dell'articolo 3 della legge sulla pianificazione del territorio. Nel piano d'utilizzazione
dev'essere attuata una ponderazione degli interessi. In linea di massima, la tutela dei
frutteti che si trovano in prossimità degli insediamenti non ha carattere prioritario rispetto
ad altri interessi e principi pianificatori. Tuttavia, i frutteti particolarmente pregiati dal profilo
naturalistico situati nelle vicinanze degli insediamenti non dovrebbero essere inclusi nella
zona edificabile. Qualora ciò non fosse possibile vanno adottati adeguati provvedimenti di
compensazione.
L'attribuzione di superfici con alberi da frutto ad alto fusto nei campi alla zona agricola
giusta l'articolo 16 della legge sulla pianificazione del territorio - se necessario vincolata a
determinate condizioni - costituisce un provvedimento pianificatorio adeguato per la tutela
del paesaggio. Sulla base di ciò la gestione di alberi da frutto ad alto fusto nei campi
dovrebbe di preferenza venir disciplinata contrattualmente in virtù della legislazione
agricola nonché del diritto sulla protezione della natura e del paesaggio.
Gli strumenti pianificatori disponibili sono sufficienti e completano adeguatamente i
provvedimenti della legislazione agricola nonché del diritto sulla protezione della natura e
del paesaggio.
Risposta del Consiglio federale.