00.3715 · Mozione · 2000-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il problema sollevato dalla mozione non è caratteristico degli ex stagionali della provincia del
Kosovo, bensí riguarda tutte le persone delle regioni dell'epoca dell'ex Iugoslavia che hanno
lavorato in Svizzera, sulla base di un permesso stagionale o di breve durata.
In un rapporto della primavera 1991, il Consiglio federale ha definito la politica degli anni
novanta in materia di stranieri. Desideroso di difendere gli interessi politici svizzeri in materia
di economia e d'integrazione, esso ha accordato un posto importante all'apertura del
mercato del lavoro all'Europa. Per motivi inerenti alla politica di sicurezza, alla politica
europea e alla politica in materia d'asilo, nel settembre dello stesso anno e con effetto al 1°
novembre 1991, esso ha inoltre deciso di non più considerare la Slovenia, la Croazia, la
Bosnia Erzegovina, la Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia come regioni
tradizionali di reclutamento. Dopo tale data non è più stato possibile reclutare nuovi lavoratori
originari di quei Paesi. Tuttavia, onde evitare casi di rigore, è stato previsto un lungo periodo
transitorio per coloro che hanno già lavorato in Svizzera. Tale disposizione ha consentito a
molti di loro (circa 28'000 persone) di ottenere la trasformazione ordinaria del permesso per
stagionali in permesso annuale.
Nel 1994, in seguito a un'ampia consultazione, il Consiglio federale ha deciso di sopprimere
le possibilità di trasformazione ordinaria del permesso per stagionali a decorrere dal 1995.
Parallelamente esso ha prorogato di due anni i permessi per stagionali di coloro che
avevano esercitato in precedenza un'attività lucrativa in Svizzera. Per evitare nuovi casi di
rigore, nel 1996 il Consiglio federale ha deciso di accordare in via eccezionale agli stagionali
da tempo attivi in Svizzera un permesso di dimora annuale da prendere in considerazione
per i contingenti cantonali. Per beneficiare di tale provvedimento, gli stagionali interessati
dovevano aver lavorato regolarmente in Svizzera fino al 1996 durante otto anni in virtù di un
permesso per stagionali o di un permesso per dimoranti temporanei. Essi dovevano inoltre
disporre di un impiego stabile. Circa 3'500 persone hanno in tal modo ottenuto il permesso di
dimora.
Le disposizioni prese dal Consiglio federale al fine di evitare situazioni estremamente
rigorose hanno fatto sì che un numero cospicuo di stagionali e dimoranti temporanei originari
dei Paesi summenzionati hanno potuto rimanere in Svizzera e beneficiare di un permesso
annuale. Coloro che non adempivano le condizioni richieste o ai quali i Cantoni, di propria
competenza, non avevano voluto accordare un permesso di dimora, sono stati invitati a
lasciare la Svizzera alla fine del 1996. Taluni di loro, rispettosi dell'ordine vigente, si sono
piegati alla decisione delle autorità federali e sono rientrati in patria. Altri, invece, hanno
optato per la clandestinità o hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Altri ancora
sono ritornati illegalmente in Svizzera.
Nel contesto dell'"Azione umanitaria 2000", si è parimenti tenuto conto della situazione degli
stagionali e titolari di un permesso per dimoranti temporanei provenienti dai Paesi precitati,
residenti in Svizzera da parecchi anni. Coloro che erano entrati in Svizzera per la prima volta
prima del 31 dicembre 1992 e vi avevano depositato una domanda d'asilo tra il 1° gennaio
1993 e il 30 aprile 1996 hanno potuto, su proposta del Cantone, essere ammessi
provvisoriamente. Grazie a questa nuova azione ex stagionali o titolari di un permesso di
breve durata (circa 150 finora) son potuti restare in Svizzera. Dopo il 30 aprile 1996 era
sempre possibile presentare una domanda d'asilo. Chiunque soddisfaceva le condizioni è
stato riconosciuto come rifugiato e ha ottenuto il permesso di dimora.
Le autorità federali hanno dimostrato a più riprese una ferma volontà di evitare per quanto
possibile che la politica in materia di stranieri introdotta nel 1991 provocasse casi
particolarmente rigorosi. Ne sono la prova i dati seguenti: tra il 1990 e il 2000, il numero dei
cittadini di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di
Jugoslavia titolari di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) è
passato da 140'739 a 337'335 persone, con un aumento quindi di 196'596 unità (pari al
140%). Queste cifre dimostrano, se necessario, che la Svizzera non ha tenuto un
atteggiamento restrittivo nei confronti delle persone provenienti dai Paesi summenzionati.
Per coloro che, a tutt'oggi e per vari motivi, non hanno potuto beneficiare delle diverse azioni
e misure disposte allo scopo precitato, si applicano le disposizioni ordinarie del diritto in
materia di stranieri o della legge federale sull'asilo. È quindi importante non creare una
disuguaglianza di trattamento rispetto a chi ha obbedito all'ingiunzione dell'autorità lasciando
il nostro Paese. Di conseguenza la scelta di nuove disposizioni speciali per ammettere in
Svizzera, in maniera globale e definitiva, le persone di cui parla la mozione, non è opportuna.
D'altronde conviene anche riferirsi alla risposta dettagliata del Consiglio federale alla
mozione Suter (98.3651) del 18 dicembre 1998 sul medesimo tema. Essa è stata respinta
dal Consiglio nazionale il 14 giugno 2000.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.