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00.3715 · Mozione · 2000-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il problema sollevato dalla mozione non è caratteristico degli ex stagionali della provincia del

Kosovo, bensí riguarda tutte le persone delle regioni dell'epoca dell'ex Iugoslavia che hanno

lavorato in Svizzera, sulla base di un permesso stagionale o di breve durata.

In un rapporto della primavera 1991, il Consiglio federale ha definito la politica degli anni

novanta in materia di stranieri. Desideroso di difendere gli interessi politici svizzeri in materia

di economia e d'integrazione, esso ha accordato un posto importante all'apertura del

mercato del lavoro all'Europa. Per motivi inerenti alla politica di sicurezza, alla politica

europea e alla politica in materia d'asilo, nel settembre dello stesso anno e con effetto al 1°

novembre 1991, esso ha inoltre deciso di non più considerare la Slovenia, la Croazia, la

Bosnia Erzegovina, la Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia come regioni

tradizionali di reclutamento. Dopo tale data non è più stato possibile reclutare nuovi lavoratori

originari di quei Paesi. Tuttavia, onde evitare casi di rigore, è stato previsto un lungo periodo

transitorio per coloro che hanno già lavorato in Svizzera. Tale disposizione ha consentito a

molti di loro (circa 28'000 persone) di ottenere la trasformazione ordinaria del permesso per

stagionali in permesso annuale.

Nel 1994, in seguito a un'ampia consultazione, il Consiglio federale ha deciso di sopprimere

le possibilità di trasformazione ordinaria del permesso per stagionali a decorrere dal 1995.

Parallelamente esso ha prorogato di due anni i permessi per stagionali di coloro che

avevano esercitato in precedenza un'attività lucrativa in Svizzera. Per evitare nuovi casi di

rigore, nel 1996 il Consiglio federale ha deciso di accordare in via eccezionale agli stagionali

da tempo attivi in Svizzera un permesso di dimora annuale da prendere in considerazione

per i contingenti cantonali. Per beneficiare di tale provvedimento, gli stagionali interessati

dovevano aver lavorato regolarmente in Svizzera fino al 1996 durante otto anni in virtù di un

permesso per stagionali o di un permesso per dimoranti temporanei. Essi dovevano inoltre

disporre di un impiego stabile. Circa 3'500 persone hanno in tal modo ottenuto il permesso di

dimora.

Le disposizioni prese dal Consiglio federale al fine di evitare situazioni estremamente

rigorose hanno fatto sì che un numero cospicuo di stagionali e dimoranti temporanei originari

dei Paesi summenzionati hanno potuto rimanere in Svizzera e beneficiare di un permesso

annuale. Coloro che non adempivano le condizioni richieste o ai quali i Cantoni, di propria

competenza, non avevano voluto accordare un permesso di dimora, sono stati invitati a

lasciare la Svizzera alla fine del 1996. Taluni di loro, rispettosi dell'ordine vigente, si sono

piegati alla decisione delle autorità federali e sono rientrati in patria. Altri, invece, hanno

optato per la clandestinità o hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Altri ancora

sono ritornati illegalmente in Svizzera.

Nel contesto dell'"Azione umanitaria 2000", si è parimenti tenuto conto della situazione degli

stagionali e titolari di un permesso per dimoranti temporanei provenienti dai Paesi precitati,

residenti in Svizzera da parecchi anni. Coloro che erano entrati in Svizzera per la prima volta

prima del 31 dicembre 1992 e vi avevano depositato una domanda d'asilo tra il 1° gennaio

1993 e il 30 aprile 1996 hanno potuto, su proposta del Cantone, essere ammessi

provvisoriamente. Grazie a questa nuova azione ex stagionali o titolari di un permesso di

breve durata (circa 150 finora) son potuti restare in Svizzera. Dopo il 30 aprile 1996 era

sempre possibile presentare una domanda d'asilo. Chiunque soddisfaceva le condizioni è

stato riconosciuto come rifugiato e ha ottenuto il permesso di dimora.

Le autorità federali hanno dimostrato a più riprese una ferma volontà di evitare per quanto

possibile che la politica in materia di stranieri introdotta nel 1991 provocasse casi

particolarmente rigorosi. Ne sono la prova i dati seguenti: tra il 1990 e il 2000, il numero dei

cittadini di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di

Jugoslavia titolari di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) è

passato da 140'739 a 337'335 persone, con un aumento quindi di 196'596 unità (pari al

140%). Queste cifre dimostrano, se necessario, che la Svizzera non ha tenuto un

atteggiamento restrittivo nei confronti delle persone provenienti dai Paesi summenzionati.

Per coloro che, a tutt'oggi e per vari motivi, non hanno potuto beneficiare delle diverse azioni

e misure disposte allo scopo precitato, si applicano le disposizioni ordinarie del diritto in

materia di stranieri o della legge federale sull'asilo. È quindi importante non creare una

disuguaglianza di trattamento rispetto a chi ha obbedito all'ingiunzione dell'autorità lasciando

il nostro Paese. Di conseguenza la scelta di nuove disposizioni speciali per ammettere in

Svizzera, in maniera globale e definitiva, le persone di cui parla la mozione, non è opportuna.

D'altronde conviene anche riferirsi alla risposta dettagliata del Consiglio federale alla

mozione Suter (98.3651) del 18 dicembre 1998 sul medesimo tema. Essa è stata respinta

dal Consiglio nazionale il 14 giugno 2000.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.