00.3720 · Interpellanza · 2000-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1:
Il 14 dicembre 2000, l'OCSE ha pubblicato il proprio rapporto sulla situazione economica in
Svizzera nel 2000. In tale occasione, il Dipartimento federale dell'economia ha distribuito un
comunicato stampa, accompagnato da una documentazione per la stampa sotto forma di un
breve riassunto del rapporto. La frase citata dall'autore dell'interpellanza - che costituisce anche
il motivo dell'intervento - non è contenuta nel rapporto dell'OCSE, bensì nel riassunto elaborato
dall'amministrazione federale. La formulazione si presta a malintesi, per cui nel frattempo è
stata corretta depennando la parola "eventuale".
L'introduzione della libera circolazione delle persone si prefigge, da un lato, di agevolare ai
cittadini svizzeri la possibilità di offrire i propri servizi negli Stati dell'Unione Europea e di
stabilirvi il proprio domicilio e, dall'altro, di garantire ai cittadini di quegli Stati di poter fare
altrettanto in Svizzera. Questa liberalizzazione della circolazione delle persone in seno
all'Europa si tradurrà in una maggiore flessibilità in particolare sul mercato del lavoro.
Dall'inizio dei negoziati bilaterali, il Consiglio federale ha espresso la sua preoccupazione per le
paure diffuse nella popolazione riguardo ai potenziali rischi legati alla libera circolazione delle
persone. Per questa ragione, esso ha incaricato l'amministrazione di elaborare, a partire dal
1996, un pacchetto di cosiddette misure d'accompagnamento, che sono state approvate dal
Parlamento l'8 ottobre 1999, contemporaneamente agli Accordi bilaterali. È sempre stato chiaro
che queste misure devono impedire che certe persone, a seguito dell'introduzione della libera
circolazione, cerchino con comportamenti abusivi di trarre indebitamente profitto dalla nuova
situazione e che il livello - elevato - dei salari in Svizzera possa subire una drastica diminuzione.
La posizione del Consiglio federale non è per nulla cambiata. La frase incriminata, nella quale si
parlava di un'eventuale applicazione delle misure d'accompagnamento intendeva
semplicemente sottolineare che l'attuazione delle decisioni prese dal Parlamento federale non
condurrebbero automaticamente all'adozione di misure da parte del Consiglio federale o dei
Cantoni. In effetti, le nuove disposizioni legali stabiliscono che l'adozione delle misure è
possibile solo a determinate condizioni fra le quali figura l'esistenza di un dumping salariale
abusivo e ripetuto, l'assenza nei contratti collettivi di lavoro di disposizioni salariali che possono
essere dichiarate di obbligatorietà generale, ecc. L'eventualità dell'applicazione non si riferiva
pertanto all'applicazione delle misure d'accompagnamento bensì alla decisione nei casi
concreti.
Ad 2:
Il Consiglio federale è fermamente deciso a mettere in atto le misure d'accompagnamento così
come era stato previsto. Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti delle cerchie
interessate (parti sociali, Cantoni, amministrazione federale) sta attualmente elaborando
l'ordinanza d'esecuzione, che sarà posta in consultazione ancora questa primavera.
Ad 3:
L'OCSE stila regolarmente rapporti sulla situazione economica nei Paesi membri
dell'organizzazione (rapporti per Paese). Tali analisi costituiscono una specie di perizia
internazionale. Il Consiglio federale non è pertanto tenuto ad intervenire presso l'OCSE in
merito alle raccomandazioni formulate nell'ambito dell'esame della situazione svizzera. Esso si
limita a prenderne atto ed è successivamente libero di tenerne conto o meno nella definizione
della sua politica.
Risposta del Consiglio federale.