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00.438 · Iniziativa parlamentare · 2000-09-20

Liquidato

Wortlaut

La separazione introdotta dalla LAMal tra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari ha reso più complessa, per i lavoratori, la possibilità di contestare le decisioni degli assicuratori in materia di indennità giornaliera per la perdita di guadagno. Ha inoltre soprattutto sfavorito coloro che hanno il domicilio fuori dal nostro Paese (in particolare i numerosi lavoratori frontalieri attivi in Svizzera). Per ovviare a questi scompensi e disparità è chiesta la seguente modifica dell'articolo 28 della legge sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privati:

Art. 28.4 (nuovo)

Nell'assicurazione indennità giornaliere, l'assicurato può scegliere il foro del luogo di lavoro.

Begründung

La LAMal ha introdotto una separazione completa tra i rimedi giuridici applicabili nell'assicurazione malattia sociale e quelli invece applicabili nelle assicurazioni complementari.

Nel campo dell'assicurazione indennità giornaliera non fondato sulla LAMal (assicurazione facoltativa, articolo 67 e segg.) ne è derivato un maggior disagio per i lavoratori, che in caso di contestazione devono rivolgersi al giudice ordinario e non più al Tribunale delle assicurazioni. Fanno eccezione quei Cantoni, che hanno esplicitamente mantenuto il Tribunale delle assicurazioni quale istanza di ricorso per le contestazioni che coinvolgono un assicuratore autorizzato ai sensi della LAMal.

Ad essere maggiormente colpiti da questo nuovo indirizzo sono soprattutto le persone che non hanno domicilio in Svizzera. A differenza dei residenti, esse non hanno nemmeno la scelta tra il foro del loro luogo di lavoro e quello dove ha sede l'assicuratore. Esse devono forzatamente fare capo a quest'ultimo. E' in particolare il caso per i lavoratori frontalieri che, in caso di contestazioni, devono rivolgersi al giudice civile del luogo dove ha sede l'assicuratore. Gli scompensi che ne derivano sono evidenti: devono indirizzarsi ad un foro sovente ubicato in un'altra regione linguistica e sono costretti a reperire un legale, che li rappresenti, in una zona ad essi completamente sconosciuta.

Questa situazione è in contrasto con tutti gli altri aspetti dell'attività. Sia per le contestazioni riguardanti il rapporto di lavoro che per le altre prestazioni sostitutive del salario (in particolare l'assicurazione contro gli infortuni / articolo 107 cpv 2 Lainf), la legislazione consente al lavoratore di rivolgersi al foro del luogo di lavoro. Questo vale d'altra parte anche in materia di assicurazione contro le malattie per la parte obbligatoria (cfr articolo 86 cpv 3 LAMal). L'assicurazione indennità giornaliera, che vede d'altronde aumentare notevolmente le contestazioni a seguito dei comportamenti sempre più commerciali delle compagnie di assicurazione, costituisce un'eccezione che appare visibilmente inappropriata.

Sorge inoltre il legittimo dubbio che questa procedura sia in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dagli Accordi bilaterali.

Appare perciò indispensabile porre fine a questo scompenso attraverso la modifica della legge sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privati.