01.1002 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1) La citazione riferita all'inizio dell'interrogazione ordinaria proviene da un comunicato
stampa della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) che si è espressa
sulla sua prassi attuale in casi di allontanamento di richiedenti l'asilo dell'Irak settentrionale.
Questa prassi si basa su decisioni di principio, motivate in modo dettagliato, ed emanate
nell'anno 2000. Il ritaglio dell'intervista del direttore dell'UFR, Jean-Daniel Gerber, pure citato,
dev'essere interpretato insieme al resto. Jean-Daniel Gerber ha spiegato in un contesto piú
ampio la prassi dell'UFR, secondo cui per motivi pratici non è stato finora possibile
respingere verso l'Irak settentrionale nessun richiedente l'asilo la cui domanda non è stata
accolta. Da qui a dedurre che non sia possibile pronunciare un allontanamento conforme alla
legge è falso poiché perlomeno un rimpatrio volontario o autonomo nell'Irak settentrionale è,
come dimostrato, possibile. Perciò le autorità svizzere in materia d'asilo rimangono fedeli al
principio che i richiedenti l'asilo, la cui decisione di allontanamento è decisiva, debbano
lasciare la Svizzera entro la data loro fissata. Buon numero di richiedenti l'asilo respinti sono
poi già autonomamente rimpatriati con l'aiuto dell'Organizzazione Internazionale della
Migrazione (OIM), per via terrestre, attraversando Stati terzi, fin nel nord dell'Irak.
Dall'ottobre 1999 via, l'UFR ha sempre ritenuto che, in base a un'approfondita analisi della
situazione, l'allontanamento di persone provenienti dall'Irak settentrionale e colà di nuovo
rinviate, è ammissibile, esigibile e tecnicamente possibile. Richiedenti l'asilo di questa
regione, la cui domanda è stata respinta, sono quindi dall'UFR di norma allontanati dalla
Svizzera. Quando però, per singoli casi, ci sono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,
l'UFR decide di accoglierli provvisoriamente in Svizzera. Questa prassi è in principio
appoggiata dalla CRA, ritenendo anch'essa l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Irak del
Nord possibile e non generalmente inesigibile. Con riferimento agli allontanamenti l'UFR ha
preparato un programma di aiuto al ritorno, concepito in modo particolare per l'Irak del nord,
il quale dovrebbe incitare al rimpatrio volontario.
Di conseguenza, a proposito dell'allontanamento o dell'esecuzione dello stesso per persone
provenienti dall'Irak del nord, non c'è alcuna divergenza tra la prassi della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo e quella dell'UFR.
2) L'esempio dell' "East Sea" mostra una volta ancora come bande di passatori senza
scrupoli abusano della situazione di coloro che per fuggire dalla miseria, dalle difficili
condizioni d'esistenza o dalla persecuzione non sanno trovare una via legale verso i paesi
dell'Europa occidentale. Per quanto inumane siano state le condizioni di viaggio dei
passeggeri dell' "East Sea", tali avvenimenti non hanno alcun influsso sulla prassi delle
autorità svizzere in materia d'asilo. Scostarsi dalla prassi confermata per i singoli casi, che
prende essenzialmente in conto la situazione individuale esposta a persecuzione nello Stato
d'origine, e includere in vista della decisione elementi estranei a tale situazione, come ad
esempio le condizioni di viaggio, equivarrebbe scostarsi dal principio della parità di
trattamento. Per questo motivo non è data, secondo il Consiglio federale, l'occasione di
cambiare prassi nei riguardi dei richiedenti l'asilo dell'Irak settentrionale. Egli si attiene alla
prassi di asilo e allontanamento seguita finora, differenziata e rispettosa dei singoli casi, la
quale prassi è stata confermata dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo nelle
sue decisioni di principio.
Risposta del Consiglio federale.